Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6257 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 20/10/2016, dep.10/03/2017),  n. 6257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14489-2013 proposto da:

SMADAV DI A.P. & C SAS, (OMISSIS), IN PERSONA DEL LEGALE

RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MIRABELLA ECLANO 32,

presso lo studio dell’avvocato CESARE AMMENDOLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SALVATORE AMMENDOLA;

– ricorrente –

contro

BURTON PLASTIC SAS IN LIQUIDAZIONE, – P.I. (OMISSIS) – IN PERSONA DEL

LIQUIDATORE E LEGALE RAPP.TE P.T., elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZZA MARGANA 29, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO

ROSARIO BARLETTA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO

MASSIMILIANO CARUSO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 907/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Ammendola Salvatore difensore della ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. Caruso Antonino Massimiliano difensore della

controricorrente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 2001 Smadav s.a.s. di A.P. & C. convenne in giudizio la Burton Plastic s.a.s. per la risoluzione del contratto di fornitura in data (OMISSIS) e per il risarcimento del danno, adducendo di avere commissionato buste di carta con stampa, di cui aveva consegnato il logotipo che doveva essere impresso sulle buste, e di avere ricevuto in consegna nel (OMISSIS) merce difforme da quella commissionata. La convenuta formulò domanda riconvenzionale di adempimento del contratto, offrendo la consegna della merce residua contro il pagamento di Lire 16.656.000, oltre interessi e rivalutazione.

1.1. – Il Tribunale di Ragusa, con sentenza n. 492 del 2005, dichiarò risolto il contratto.

2. – La Corte di Appello di Catania, adita da Burton Plastic e nella contumacia di Smadav, ha accolto parzialmente l’appello con sentenza depositata il 6 maggio 2013. Previa riqualificazione del contratto come compravendita, la Corte territoriale ha accertato l’avvenuta decadenza dell’attrice dall’azione di garanzia, e rigettato la domanda di risoluzione, accogliendo la domanda riconvenzionale per la minor somma di Euro 3.788,48, oltre IVA ed interessi legali, per mancanza di prova dell’avvenuta consegna di tutta la merce oggetto del contratto.

3. – Per la cassazione della sentenza Smadav sas di A.P. & C. ha proposto ricorso affidato a due motivi. Resiste con controricorso la società Burton Plastic sas in liquidazione, che ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso è infondato.

1.1. – Con il primo motivo è denunciata violazione di legge e si contesta, nell’ordine, che la Corte d’appello abbia qualificato il contratto oggetto di causa come vendita, che non abbia ritenuto configurabile l’ipotesi di vendita di aliud pro alio e, infine, che abbia ritenuto che il termine di decadenza per la denuncia dei vizi della merce decorresse dalla consegna e non dalla scoperta.

1.2. – La doglianza è infondata.

La Corte territoriale ha chiarito, con motivazione logica ed esaustiva, come tale non sindacabile in questa sede, che le parti avessero concluso una vendita. Deponeva in tal senso, secondo la Corte d’appello, il facere dedotto in contratto, che consisteva nella semplice apposizione, ad opera della Burton Plastic, sulle buste di carta del logo già integralmente predisposto dalla Smadav, il riferimento espresso contenuto nel contratto alle condizioni generali di vendita, e la mancata contestazione, da parte dell’attrice, del richiamo operato dalla controparte alla disciplina del contratto di vendita. La Corte d’appello ha poi correttamente escluso la riconducibilità della fattispecie concreta – buste di plastica con o senza logo impresso – all’ipotesi di vendita di aliud pro alio, che si caratterizza per essere svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1495 c.c., e che ricorre quando la diversità tra il bene venduto e quello pattuito comprometta la idoneità del primo ad assolvere la destinazione economico-sociale, e quindi a svolgere la funzione naturale o quella concreta assunta come essenziale dalle parti, facendola degradare in una sottospecie affatto dissimile da quella dedotta in contratto (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 2313 del 2016; Cass., sez. 2, sent. n. 10916 del 2011).

Quanto, infine, alla decorrenza del termine per la denuncia del vizio, la Corte territoriale ha evidenziato che, trattandosi di vizio apparente, rilevabile cioè attraverso un rapido e sommario esame della merce, il termine decorresse dalla consegna, facendo applicazione del risalente e consolidato orientamento di questa Corte Suprema (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 11452 del 2000).

2. – Con il secondo motivo è denunciata la nullità della sentenza subordinatamente all’accertamento, demandato a questa Corte, della irritualità della notifica dell’atto di appello in quanto effettuata al difensore presso un indirizzo non più attuale.

2.1. – La doglianza è infondata.

L’esame degli atti conferma che il difensore della ricorrente ha ritirato l’atto di appello in data 13 ottobre 2006, risultando così garantito, attraverso la conoscenza dell’atto, il diritto di difesa dell’appellato.

3. – Al rigetto del ricorso segue la condanna della società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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