Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6257 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6257

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13607/2018 proposto da:

C.L., X.D. elettivamente domiciliati a Roma, Piazza

Mazzini, 8 presso lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini e

rappresentata e difesa dall’avvocato Consuelo Feroci per procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrenti-

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA – SEZIONE

PER I MINORENNI; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

PER I MINORENNI DELL’AQUILA;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello dell’Aquila, Sezione per i

minorenni, n. 371/2018 del 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello dell’Aquila, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione dei ricorrenti, C.L. e X.D., privi del permesso di soggiorno ed il primo, anche, attinto da condanne penali, a permanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, per prendersi cura del figlio, minore, N., nato in (OMISSIS).

2. La Corte di merito ha ritenuto che l’accoglimento del ricorso avrebbe determinato il protrarsi “sine die”, potenzialmente sino al raggiungimento della maggiore età da parte del minore, della situazione di irregolarità dei genitori, esponendo a sradicamento il primo che nelle more avrebbe intrapreso un percorso scolastico ed una propria vita sociale, con conseguente potenziale pregiudizio, della sua protratta permanenza alle indicate condizioni, per la sua crescita psicologica, sana ed equilibrata.

L’attuale tenerissima età del bambino non avrebbe esposto lo stesso a difficoltà nell’ambientarsi in una diversa realtà.

2. Ricorrono con quattro motivi per la cassazione dell’indicato provvedimento C.L. e X.D..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, in particolare con riferimento ai “gravi motivi” come definiti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21779 del 2010.

La Corte di merito avrebbe apprezzato la sola situazione dei genitori privi di permesso di soggiorno senza considerare che il minore è nato in Italia nel (OMISSIS) e quindi è ancora in tenera età e che ha sempre vissuto sin dalla nascita in Italia dove si trova integrato perfettamente.

I giudici di appello senza effettuare il correlato giudizio pronostico sulle conseguenze risentite dal minore avrebbe mancato di verificare che non autorizzare i genitori a permanere significherebbe disporre, di fatto, l’espulsione del minore là dove “i bambini anche in tenera età possono sviluppare affetti importanti anche in tempi relativamente brevi”. La giurisprudenza di legittimità avrebbe in casi analoghi preso in considerazione proprio la posizione dei bambini in età prescolare censurando la decisione del giudice del merito per non aver considerato che l’insufficiente sviluppo della personalità dei minori ne rende problematico l’adattamento a condizioni di vita ed usanze diverse nel Paese in cui sono nati e hanno sino ad ora vissuto.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del diritto all’unità familiare con riferimento alla posizione dei genitori che si vedrebbero esposti in caso di diniego dell’istanza, al rischio di espulsione dovendo abbandonare verosimilmente il territorio nazionale.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione e dell’art. 9 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991 per violazione del divieto di espulsione di soggetti minori e del diritto all’unità familiare. Alla decisione impugnata sarebbe invero conseguita una espulsione di fatto della minore dall’Italia.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 31 T.U. Immigrazione e carenza ed illogicità della motivazione. Sarebbe mancata la valutazione della potenzialità del danno subendo dalla minore rispetto alla quale la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 21799 del 2010 non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute della minore potendo ricomprendere qualsiasi danno effettivo concreto, percepibile ed obiettivamente grave in considerazione dell’età e delle condizioni di salute della prima ricollegabili al suo complessivo equilibrio psicofisico.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La fattispecie in esame trova invero soluzione in applicazione del principio che, solido nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, da ultimo riceve conferma nel più recente pronunciamento di questa Corte a Sezioni unite n. 15750/2019 per il quale, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

5.2. All’indicato principio si correla l’affermazione che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori e, ancora, che sul richiedente l’autorizzazione incombe l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. 16/01/2020 n. 773; Cass. 16/04/2018 n. 9391; Cass. SU n. 21799/2010).

5.3. Ferma l’indicata premessa di principio, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito nello scrutinare la duplice declinazione dell’estremo dei “gravi motivi”, il diritto fatto valere dai ricorrenti mal si correla con quello inteso a tutelare le ragioni del figlio minore che per l’allontanamento di uno dei due genitori, in quanto privo di un valido permesso di soggiorno o ancora per ragioni di sicurezza nazionale, venga a perdere una figura di riferimento nel suo accudimento e sviluppo sì da risentire un grave nocumento nell’equilibrio psico-fisico o, ancora, quello del minore che dovendo seguire le sorti del genitore allontanato, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 1 ed art. 19, comma 2, lett. a) venga sradicato dal contesto di permanenza.

5.4. I giudici di appello correttamente e congruamente motivando dalla mancanza di un permesso di soggiorno in capo ad entrambi i genitori, che come tali devono essere allontanati al territorio italiano e le cui sorti il figlio minore è tenuto a condividere ai primi accompagnandosi (D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 1, ed art. 19, comma 2, lett. a)) e, ancora, dalla tenera età del minore, nato nel (OMISSIS), danno applicazione ai principi sopra indicati, costanti nelle affermazioni di questa corte di legittimità.

5.5. In tema di autorizzazione temporanea alla permanenza in Italia del genitore del minore, il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 quando a venire in considerazione ai fini della sussistenza dei “gravi motivi” richiesti dalla norma sia il radicamento del minore, altrimenti tenuto ad accompagnare i genitori in quanto privi di un valido titolo di soggiorno o autori di condotte che integrino un pericolo alla sicurezza per il territorio italiano, vale il rilievo, di carattere presuntivo, per il quale l’indicato radicamento, nell’affermazione di un più generale quadro di stabilità affettiva nello sviluppo, è crescente nel minore con l’aumentare dell’età (vd. Cass. n. 4197 del 21/02/2018).

6. Escluso pertanto l’estremo dei “gravi motivi” per una interpretazione dell’istituto dell’autorizzazione temporanea D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, saldamente ancorata ai principi espressi da questa Corte di legittimità, ogni ulteriore valutazione resa dalla Corte di merito resta contenuta all’interno di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato, è sottratto, come tale, a censura in questa sede.

7. Conclusivamente, il mezzo proposto è infondato e come tale va rigettato.

Nulla sulle spese.

La natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato.

Va disposto che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto che la natura del giudizio esonera i ricorrenti dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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