Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6256 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 14/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6256
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10127-2021 proposto da:
B.M.L.A., elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA DEI MARTIRI DI BELFIORE N. 4, presso lo studio dell’avvocato
SAMBATARO DELFO MARIA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 15891/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata
il 13/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. BERTUZZI
MARIO.
Fatto
RILEVATO
Che:
il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.:
” letto il ricorso proposto da B.M.L.A. per la cassazione della sentenza del 12. 11. 2020 del Tribunale di Roma, che, accogliendo il suo appello, aveva annullato il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 7 C.d.S., per avere circolato in zona ZTL senza esposizione del contrassegno invalidi, compensando le spese del giudizio di primo grado;
la sentenza impugnata ha annullato il verbale di contravvenzione sul presupposto che mancasse la prova della mancata esposizione del relativo contrassegno e che l’omessa comunicazione del transito da parte del possessore del contrassegno, prevista dagli artt. 36 e 38 C.d.S. non integrava di per sé la violazione contestata, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il rilievo che la suddetta omessa comunicazione costituiva inadempimento del dovere di collaborazione con l’amministrazione;
l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90,91,92 e 93 c.p.c., art. 24 Cost. e artt. 112,115 e 116 c.p.c., censura la statuizione di compensazione delle spese, assumendo che essa è illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di merito di accoglimento dell’opposizione e che il giudicante non ha considerato che, in sede di comparsa conclusionale, la parte aveva prodotto l’invio all’amministrazione del modulo contenente la richiesta di accesso alla zona a traffico limitato e che essa non era stata contestata dal comune;
il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che l’adozione della misura di compensazione delle spese giudiziali costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censurabile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, apparendo giustificata dalla considerazione che la parte non aveva comunicato al comune il proprio accesso nella zona a traffico limitato, sulla base dell’evidente premessa che se tale comunicazione, prevista dalla legge, fosse stata posta in essere, l’amministrazione non avrebbe elevato la contestazione o l’avrebbe comunque ritirata;
la contestazione in ordine all’omesso esame del documento contenente la descritta comunicazione non ha pregio, risultando dallo stesso ricorso che esso
e’ stato prodotto con la comparsa conclusionale, sicché correttamente esso non
e’ stato considerato trattandosi di produzione tardiva e non ammissibile “.
Diritto
CONSIDERATO
Che:
il Collegio condivide la proposta del Relatore;
il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile;
nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
ricorrono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 14 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022