Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6256 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. III, 15/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

C.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

CRISTINA 15, presso lo studio dell’avvocato SEBASTIANO ZIMMITTI,

rappresentata e difesa dall’avvocato CANNIZZO SEBASTIANO, giusta

mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.A., A.A., CONDOMINIO di VIA

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 563/2008 del GIUDICE DI PACE di SIRACUSA del

10.3.08, depositata il 17/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

28/01/2010 dal Consigliere Relatore Dott. FRASCA Raffaele;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. SCARDACCIONE Eduardo

Vittorio.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

1. C.G. ha proposto ricorso per Cassazione contro il Condominio di Via (OMISSIS), S. A. e A.A. avverso la sentenza del 17 marzo 2008, con la quale il Giudice di Pace di Siracusa ha accolto la domanda proposta dallo S.A. nei suoi confronti e nei confronti delle altre due parti, avente ad oggetto il risarcimento di danni sofferti dalla sua autovettura per la caduta di intonaco dall’edificio condominiale e precisamente dall’appartamento di proprieta’ di essa ricorrente e condotto in locazione dall’ A..

Nessuno degli intimati ha resistito al ricorso.

2. Il ricorso e’ soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioe’ dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2).

Essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis c.p.c., e’ stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che e’ stata notificata all’avvocato della ricorrente e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

1. Nella relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si sono svolte le seguenti considerazioni:

“… 3. – Il ricorso appare inammissibile per una ragione che la Corte dovrebbe rilevare d’ufficio.

Infatti, e’ stato proposto contro una sentenza emessa dal giudice di pace, che, ai sensi dell’art. 339 c.p.c., comma 3, come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, avrebbe dovuto sottoporsi ad appello a motivi limitati.

In proposito, si veda Cass. sez. un. n. 27739 del 2008 secondo cui Dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per Cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, e’ l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione.

Il ricorso, pertanto, sembra doversi dichiarare inammissibile.”.

2. Il Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali non e’ necessario aggiungere alcunche’, tenuto conto che, del resto, la ricorrente nemmeno ha sollevato rilievi.

Il ricorso e’, dunque, dichiarato inammissibile.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di cassazione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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