Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6256 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 20/10/2016, dep.10/03/2017),  n. 6256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19805-2013 proposto da:

D.F.R., (OMISSIS), F.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliate in ROMA, V.ENNIO QUIRINO VISCONTI 99,

presso lo studio dell’avvocato BERARDINO IACOBUCCI, rappresentate e

difese dall’avvocato VALERIO BASSI;

– ricorrenti –

contro

INTESA SANPAOLO SPA, – P.I. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 42, presso lo studio dell’avvocato CARLO

ALFREDO ROTILI, rappresentata e difesa dall’avvocato MARIO ESPOSITO;

– controricorrente –

e contro

ROTOLO FILIPPO ALESSANDRO DECEDUTO E PER ESSO N.B.M.,

R.A., R.G.;

– intimati –

Nonchè da:

PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, – P.I. (OMISSIS) – elettivamente

domiciliata in ROMA, P.ZA BARBERINI 12, presso lo studio

dell’avvocato LEONARDO PATRONI GRIFFI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato UGO PATRONI GRIFFI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 267/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ.DIST. DI

TARANTO, depositata il 05/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato Vanessa Vitale con delega depositata in udienza

dell’Avv. Bassi Valerio difensore delle ricorrenti che ha chiesto

l’accoglimento degli scritti depositati;

udito l’Avv. Grazioli Pier Francesco con delega depositata in udienza

dell’Avv. Patroni Griffi Leonardo difensore della controricorrente

che ha chiesto il rigetto delle difese depositate;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere o rigetto del ricorso principale ed incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 1992 D.F.R. e F.C. convennero in giudizio R.F.A. perchè fosse accertato l’avvenuto acquisto in comunione, giusta scrittura privata in data (OMISSIS), della proprietà degli immobili siti in (OMISSIS), e ordinata la trascrizione del titolo di trasferimento. Il convenuto propose in via riconvenzionale domanda di risoluzione del contratto per inadempimento.

Nel giudizio intervennero gli Istituti di credito Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a. e Banco di Napoli s.p.a., presso i quali R. aveva prestato fideiussione a favore della Lupini Soc. Coop. a r.l., e chiesero l’accertamento della nullità, per simulazione assoluta, dell’atto di vendita, ovvero la declaratoria di inefficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2901 c.c..

1.1. – Il Tribunale di Taranto, con sentenza non definitiva n. 2047 del 2008, rigettò le domande degli istituti di credito.

2. – La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza depositata il 5 giugno 2013 e notificata il 5 luglio 2013, ha accolto l’appello principale proposto da Intesa San Paolo s.p.a. – subentrata al Banco di Napoli, nella qualità di mandataria e procuratrice di S.G.A. s.p.a. – e ha dichiarato la nullità, per simulazione assoluta, del contratto in data (OMISSIS).

2.1. – La stessa Corte ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale adesivo proposto da Prelios Credit Servicing s.p.a. (già Pirelli Re Credit Servicing s.p.a.) in qualità di procuratrice di Elipso Finance s.r.l., cessionaria pro soluto del credito in origine vantato da Banca Nazionale dell’Agricoltura s.p.a.

3. – Per la cassazione della sentenza D.F.R. e F.C. hanno proposto ricorso, notificato il 26 luglio 2013, affidato a cinque motivi.

Resistono con separati atti di controricorso S.G.A. spa e Prelios Credit Servicing spa, quest’ultima proponendo ricorso incidentale affidato ad un motivo. Sono rimasti intimati gli eredi R..

In data 20 novembre 2014 le ricorrenti principali hanno depositato atto di rinuncia al ricorso nei confronti di S.G.A. spa., con accettazione, e quindi memoria ex art. 378 c.p.c. in prossimità dell’udienza.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si rileva che la rinuncia al ricorso principale, come da atto depositato in data 24 novembre 2014 contenente accettazione, estingue il presente giudizio nei confronti di S.G.A. spa.

All’esito della rinuncia, però, non residua interesse delle ricorrenti principali F. e D.P. alla prosecuzione del giudizio nei confronti delle altre parti, rimaste soccombenti nel giudizio di appello.

L’interesse che sorregge il ricorso per cassazione, infatti, si identifica con l’interesse a contrastare la decisione impugnata, e nel caso di specie la Corte d’appello ha accolto soltanto il gravame proposto da Intesa San Paolo spa in qualità di mandatario e procuratore di S.G.A spa, mentre ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale adesivo proposto da Pirelli Re Credit Servicing spa (ora Prelios Credit Servicing spa).

Ne consegue che deve essere dichiarato estinto il giudizio di cassazione in relazione al ricorso principale, senza pronuncia sulle spese attesa l’accettazione da parte della società controinteressata.

2. – Il ricorso incidentale proposto da Prelios Credit Servicing spa (già Pirelli Re Credit Servicing spa) è infondato.

2.1. – Con l’unico motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 331 e 334 c.p.c. in relazione agli artt. 102, 325 e 327 c.p.c., e si contesta la declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale adesivo tardivo, richiamando il principio di diritto sancito da Cassazione, Sezioni Unite n. 24627 del 2007, secondo cui, anche nelle cause scindibili, l’impugnazione proposta da uno dei coobbligati soccombenti farebbe sorgere l’interesse all’impugnazione negli altri, legittimando l’impugnazione incidentale tardiva rivolta contro la parte investita dell’impugnazione principale, anche se fondata sugli stessi motivi fatti valere dal ricorrente principale.

2.2. – La doglianza è infondata.

La pronuncia dell’organo di nomofilacia, richiamata dalla ricorrente incidentale, riconduce l’interesse all’impugnazione (incidentale tardiva) del coobbligato in solido alla potenzialità modificativa che nasce dalla proposizione dell’impugnazione tempestiva da parte di altro coobbligato, in considerazione del fatto che l’accoglimento di detta impugnazione “comporterebbe una modifica dell’assetto delle situazioni giuridiche accettate dall’altro coobbligato rimasto inerte, poichè darebbe luogo ad una soccombenza totale o più grave di quella derivante dalla sentenza impugnata, soccombenza che era stata in origine ritenuta accettabile tenuto conto dell’onere economico e della durata del giudizio di impugnazione”. Situazione che si determina, come chiarito dalle stesse Sezioni Unite, nelle fattispecie di garanzia impropria, ipotesi tipica di causa scindibile, allorquando la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale sia quella di rivalsa venga impugnata dal terzo chiamato in garanzia: in tal caso, risorge l’interesse del convenuto a impugnare a sua volta la sentenza, in quanto l’impugnazione del terzo rende incerto in tutto o in parte l’esercizio del diritto di rivalsa spiegato nei confronti del terzo garante. All’esito del ragionamento, così sintetizzato, le Sezioni Unite hanno quindi affermato che “In realtà l’impugnazione incidentale tardiva va sempre concessa contro le sentenze di condanna di coobbligati solidali, anche quando le loro posizioni siano sicuramente coincidenti e non si verifichi tra esse alcun rapporto di interrelazione che dia luogo a cause dipendenti”.

2.3. – Il caso oggi all’esame di questa Corte è evidentemente differente, attesa l’autonomia delle posizioni delle società rimaste soccombenti in primo grado e difatti dall’accoglimento dell’appello principale proposto da Intesa San Paolo spa, mandatario di S.G.A. spa, non poteva derivare alcuna conseguenza in peius nei confronti di Pirelli Re Credit Servicing spa, dalla quale soltanto sarebbe “risorto” l’interesse all’impugnazione nella società indicata, che aveva prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado.

2.4. – Non sussiste, pertanto, la denunciata violazione di legge, e si deve confermare la rilevata tardività dell’appello incidentale adesivo, nel solco della giurisprudenza consolidata di questa Corte (ex plurimis, Cass., sez. 5, sent. n. 1610 del 2008).

3. – Al rigetto del ricorso incidentale segue la condanna della società Prelios Credit Servicing spa al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore delle ricorrenti principali, liquidate come in dispositivo. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione al ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale e condanna la ricorrente incidentale alle spese in favore delle ricorrenti principali, che liquida in complessivi Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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