Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6256 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6256

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33806-2019 proposto da:

M.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO FAA’ DI

BRUNO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARTA DI TULLIO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 632/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente M.N. proviene dal (OMISSIS), da cui ha riferito di essere fuggito per scampare alle persecuzioni o ritorsioni degli esponenti dell'(OMISSIS) in quanto figlio di un esponente dell’opposta fazione politica detta (OMISSIS). Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella umanitaria.

La Commissione territoriale ha rigettato le sue pretese ed allo stesso modo hanno deciso sia il Tribunale, adito con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., sia la corte di appello di Ancona.

Quest’ultima ha innanzitutto ritenuto poco credibile il racconto sulle ragioni della fuga e ne ha ricavato dunque l’impossibilità di riconoscere lo status di rifugiato; ha inoltre osservato, quanto alla protezione sussidiaria, che in (OMISSIS) non vi sono situazioni di conflitto armato generalizzato tali da costituire pericolo per i cittadini; infine, quanto alla umanitaria, che il ricorrente non ha allegato alcunchè per dimostrare una condizione soggettiva che rende ostativo il rimpatrio.

M. ricorre con tre motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p..- Prima di ogni altra considerazione, va sottolineato che il ricorso non contiene alcuna descrizione del fatto storico, ossia della vicenda personale del ricorrente, delle ragioni per cui è fuggito, tutte circostanze che si conoscono soltanto dalla sentenza, con la conseguenza che il ricorso è privo della esposizione degli elementi di fatto necessari a far comprendere la fattispecie concreta.

p..- Nel merito, i primi due motivi possono valutarsi congiuntamente.

Con il primo motivo il ricorrente contesta la violazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 dell’art. 16 Direttiva 2013/32 EU, della L. n. 251 del 2007, art. 3.

Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 25 del 2007, artt. 5, 7 e 14.

La questione comune ad entrambi è la violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria del giudice, il quale, avuti dubbi sul racconto del ricorrente, avrebbe dovuto effettuare approfondimenti istruttori, sia ponendo domande specifiche che meglio valutando la situazione del paese di origine a riscontro esterno della narrazione dello straniero.

La corte non avrebbe fatto nè l’una nè l’altra cosa, limitandosi invece a valutare il racconto fatto davanti alla Commissione, senza una nuova audizione o senza un nuovo e diverso interrogatorio, e omettendo di considerare adeguatamente la situazione relativa al (OMISSIS).

I motivi sono infondati.

Va premesso che il ricorrente non dice quanto era stato devoluto in appello, ossia se ed in che termini la questione della audizione era stata sottoposta al giudice di secondo grado, il che comporta l’impossibilità di comprendere se la decisione della corte sia rispettosa o meno del motivo di impugnazione.

Comunque sia, il dovere di cooperazione istruttoria, nel senso di attivare una nuova audizione, o di ritenere comunque credibile il ricorrente, presuppone che il giudice abbia dubbi sul racconto (Cass. 7546/2020).

Nella fattispecie, invece la corte si dichiara certa della inverosimiglianza del racconto, sulla base di argomenti che ampiamente riporta in motivazione (p. 4) e che attengono alle contraddizioni e lacune rilevate durante l’interrogatorio presso l’organo amministrativo.

Non v’era dunque obbligo per il giudice di merito di disporre nuova audizione o interrogatorio.

Per altro verso, la situazione del (OMISSIS), a prescindere dalla credibilità del racconto, è chiaramente considerata dalla corte di merito, con riferimento a fonti aggiornate ed attendibili, e non viene contestata dal ricorrente quanto a questi aspetti.

Va inoltre osservato che il motivo non contiene la specifica indicazione di quali integrazioni istruttorie avrebbero dovuto farsi, ossia quali punti della ritenuta inverosimiglianza del racconto avrebbero dovuto essere emendati o colmati da un’indagine officiosa del giudice.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Il ricorrente contesta alla corte di non avere tenuto in alcuna considerazione la situazione di integrazione.

Anche qui una parte del motivo rimprovera alla corte di aver omesso quell’accertamento rinunciando a porre al ricorrente le domande utili ad identificare una situazione soggettiva ostativa al rimpatrio.

Vale ciò che si è detto prima.

Per il resto il motivo contesta la valutazione compiuta dalla corte circa l’integrazione in Italia, ed anzi anche in tal caso rimprovera ai giudici di merito di non averla valutata affatto.

Il motivo è inammissibile.

Difetta di specifica contestazione della ratio della decisione impugnata.

La corte di appello, pur avendo preso atto della atipicità delle condizioni soggettive ostative al rimpatrio, ossia delle condizioni soggettive che rendono lo straniero vulnerabile e gli garantiscono un permesso di soggiorno in Italia, esclude che l’integrazione sociale e lavorativa possa rilevare a tale fine, di per sè, in assenza di elementi significativi della situazione del paese di origine.

E tuttavia, questo errore interpretativo non è censurato adeguatamente in quanto il ricorrente si limita a dire che è stata omessa ogni valutazione della sua integrazione in Italia, ma non riferisce quale essa sia, ossia non indica di avere prospettato alla corte di merito un grado di integrazione che, se preso in considerazione, avrebbe comportato l’accoglimento, cosi che la censura genericamente rivolta alla ratio della sentenza impugnata, ma senza la specificazione necessaria.

Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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