Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6255 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 20/10/2016, dep.10/03/2017),  n. 6255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14273-2012 proposto da:

T.C., PERSONALMENTE, e GIOTTO DI T.C. & C SAS

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MASSAROSA 3,

presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO AMICI, che li rappresenta e

difende unitamente all’avvocato VIERI DOMENICO TOLOMEI;

– ricorrenti –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE APPIA, 73/A, presso lo studio dell’avvocato

FIORELLA D’ARPINO, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO

MICOZZI per proc. speciale del 1/4/2016, rep. n. 15658;

– controricorrente –

e contro

R.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 990/2011 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 19/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2016 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito l’Avvocato T.V.D. difensore dei ricorrenti che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. M.P. difensore del controricorrente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine, il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. – Nel 1997 C.M. convenne in giudizio Giotto s.a.s., T.C., Europa s.r.l. e R.M. per ottenere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il trasferimento delle quote sociali di Europa s.r.l., la condanna di Giotto sas e T.C. in solido al pagamento di Lire 340 milioni oltre al risarcimento del danno, in esecuzione del preliminare in data (OMISSIS), con cui C. aveva promesso di vendere a Giotto sas appartamenti oggetto di precedenti preliminari in data (OMISSIS). In subordine, l’attore formulò domanda di risoluzione del contratto (OMISSIS) per inadempimento della controparte e risarcimento del danno; in ulteriore subordine, domanda di trasferimento ex art. 2932 c.c. degli appartamenti oggetto dei contratti preliminari in data (OMISSIS), ovvero di risoluzione dei preliminari indicati, con restituzione delle somme versate e risarcimento del danno.

T.C., costituito in proprio e quale legale rappresentante di Giotto sas nonchè liquidatore di Europa srl, eccepì il proprio difetto di legittimazione passiva e quello di Europa srl, la nullità del contratto (OMISSIS) relativamente alla promessa di trasferimento di quote sociali per mancanza della forma prescritta dalla L. n. 310 del 1993 e comunque per mancanza di causa. In via riconvenzionale, i convenuti proposero domanda di risoluzione dei contratti preliminari, con condanna dell’attore e di R.C., chiamato in causa, al risarcimento del danno e alla restituzione di quanto ricevuto. R.C. addusse la portata novativa del contratto del (OMISSIS), l’insussistenza di alcun inadempimento e si dichiarò pronto ad adempiere alle condizioni previste nei contratti preliminari del (OMISSIS), ove fosse stata accertata la loro perdurante efficacia.

1.1. – Il Tribunale di Padova, con sentenza depositata il 4 aprile 2008, rigettò le domande proposte nei confronti di T.C. per carenza di legittimazione passiva; rigettò la domanda dell’attore di trasferimento di quote sociali, dichiarò risolto per mutuo dissenso il contratto (OMISSIS), e, conseguentemente, i contratti preliminari in data (OMISSIS); rigettò le domande formulate da Giotto sas nei confronti di R.C.; rigettò le domande riconvenzionali proposte da T.C. e da Europa srl per carenza di legittimazione attiva; condannò l’attore C. a restituire a Giotto sas la somma di Euro 113.620,00, e Giotto sas a restituire al predetto C. la somma di Euro 356.360,00; rigettò ogni ulteriore domanda e condannò Giotto sas, T. ed Europa srl in solido al pagamento delle spese di lite in favore di R.C..

2. – La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 19 aprile 2011, ha rigettato l’appello proposto da Giotto sas in liquidazione e da T.C., confermando la decisione.

2.1. – Quanto al gravame proposto da T. in proprio, la Corte distrettuale ha ritenuto corretta la condanna alle spese, in solido con Giotto sas ed Europa srl, sul rilievo che il predetto non si era limitato ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva.

2.2. – Quanto al gravame proposto dalla società, secondo la Corte d’appello costituiva domanda nuova la richiesta di esame di un terzo contratto preliminare stipulato in data (OMISSIS), sottoscritto soltanto da Giotto sas e da R.C., e la questione era comunque superata dall’accertamento del Tribunale, secondo il quale le parti, con il contratto (OMISSIS), avevano integrato e dato una nuova regolamentazione al rapporto oggetto dei preliminari del (OMISSIS), da ritenersi compresi nella nuova convenzione.

3. – Per la cassazione della sentenza Giotto sas di T.C. & C., e T.C. in proprio hanno proposto ricorso sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso C.M.. E’ rimasto intimato R.C..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Preliminarmente si deve rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per nullità della notifica effettuata a mezzo del messo del giudice di pace di Padova, essendo in atti il provvedimento del Presidente del Tribunale di Padova, emesso ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 34 (ex plurimis, Cass. sez. 1, sent. 7782 del 1999).

Ancora in via preliminare si osserva che Europa srl, convenuta in primo grado, non ha partecipato al giudizio di appello senza che, in quella sede, fosse rilevata o sollevata questione al riguardo, con la conseguenza che detta questione non è ulteriormente controvertibile in questa sede.

1.1. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

1.2. – Con il primo motivo è denunciata violazione degli artt. 91, 99 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta che la chiamata in causa di R.C. era stata richiesta da T. nell’interesse di Giotto sas, sicchè non era giustificata la condanna di T. in proprio alle spese di lite.

1.3. – La doglianza è infondata.

La Corte d’appello, che ha rigettato il primo motivo di gravame, con il quale T. contestava la statuizione del Tribunale sulle spese di lite, ha fatto applicazione del principio di causalità in forza del quale, una volta rigettata la domanda principale, l’onere delle spese del chiamato va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, e ciò anche se non sia stata formulata alcuna domanda nei confronti del terzo chiamato (ex plurimis, Cass., sez. 2, sent. n. 23552 del 2011).

2. – Con il secondo motivo è denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta la ricostruzione della fattispecie concreta, effettuata dalla Corte d’appello sulla base di una erronea valutazione delle prove documentali, e in particolare dei contratti intervenuti tra le parti.

2.1. – Il motivo, che cumula plurime doglianze e comunque attinge al merito della controversia, è carente di autosufficienza e per questo inammissibile.

I ricorrenti, che riferiscono anche di avere impugnato per revocazione la sentenza della Corte d’appello, attesi i numerosi e rilevanti errori di fatto, lamentano in questa sede l’erronea interpretazione di domande ed eccezioni, all’interno di una ricostruzione dei fatti che assumono erronea in quanto difforme dai dati oggettivi che emergerebbero dalla documentazione prodotta, e specificamente dai contratti preliminari stipulati il (OMISSIS) e dal contratto di retrovendita del (OMISSIS), deducendo la difformità tra la fattispecie risultante dagli atti e quella ricostruita dalla Corte d’appello.

A fronte di tale complessa contestazione, il motivo di ricorso non riporta il testo dei contratti e ciò impedisce in radice ogni verifica circa l’apprezzamento compiuto dalla Corte d’appello (ex plurimis, Cass., sez. L, sent. n. 25728 del 2013).

3. – Con il terzo motivo è denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e vizio di motivazione, e si lamenta che la Corte d’appello non avrebbe esaminato la questione della nullità del contratto (OMISSIS), con il quale la società Giotto aveva promesso di acquistare beni già di sua proprietà.

3.1. – La doglianza è in parte infondata e in parte inammissibile.

La Corte d’appello ha rigettato l’eccezione di nullità del contratto stipulato il (OMISSIS) – eccezione formulata sul rilievo che mancava la causa tipica del preliminare di vendita -, rilevando che trattava di pattuizione che integrava e regolava l’intero rapporto oggetto dei contratti preliminari stipulati in data (OMISSIS), come già ritenuto dal Tribunale. Non si ravvisa pertanto il vizio di omessa pronuncia, mentre il profilo di censura riferito alla motivazione è inammissibile per carenza di autosufficienza, in quanto nel motivo di ricorso non è riportato il testo del contratto (OMISSIS). E’ ininfluente, infine, in questa sede l’omessa pronuncia in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado sul punto.

4. – Con il quarto motivo è denunciata violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., artt. 1321, 1362 e 1367 c.c. e vizio di motivazione, e si contesta la declaratoria di risoluzione del contratto in data (OMISSIS) per mutuo dissenso, nonchè la consequenziale declaratoria di risoluzione dei contratti preliminari stipulati nel (OMISSIS).

La Corte d’appello, confermando sul punto la decisione del Tribunale, sarebbe incorsa in ultrapetizione, in quanto le parti avevano formulato domande di risoluzione sul presupposto di reciproci inadempimenti, non per mutuo dissenso.

La decisione era peraltro carente sotto il profilo motivazionale, giacchè la risoluzione per mutuo dissenso del contratto del 1994 non implicava automaticamente la risoluzione dei contratti del (OMISSIS), nè la Corte d’appello aveva chiarito le ragioni della affermata conseguenzialità, tanto più in considerazione della ritenuta natura transattiva del contratto del (OMISSIS).

4.1. – La doglianza è fondata.

La Corte d’appello ha confermato la decisione del Tribunale riguardante la risoluzione per mutuo dissenso del contratto (OMISSIS) e dei contratti (OMISSIS), escludendo l’ultrapetizione sul rilievo che l’attore C. aveva formulato domanda di risoluzione in via subordinata.

Tuttavia, come evidenziato dai ricorrenti, e come confermato dalla stessa sentenza d’appello nella parte in fatto, l’attore C. aveva proposto domanda (subordinata) di risoluzione per inadempimento del contratto (OMISSIS), e Giotto sas, a sua volta, aveva formulato domanda di risoluzione per inadempimento di tutte le scritture citate. Emerge, quindi, per tabulas che la risoluzione del contratto del (OMISSIS) era stata chiesta da entrambe le parti, ma sulla base dei reciproci inadempimenti, con la conseguenza che non poteva essere pronunciata la risoluzione per mutuo dissenso. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, il giudice adito con contrapposte domande di risoluzione per inadempimento del medesimo contratto può accogliere l’una e rigettare l’altra, ma non anche respingere entrambe e dichiarare l’intervenuta risoluzione consensuale del rapporto, implicando ciò una violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, mediante una regolamentazione del rapporto stesso difforme da quella perseguita dalle parti (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 2984 del 2016; Cass., sez. 2, sent. n.4493 del 2014).

5. – Con il quinto motivo è denunciata violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c. e vizio di motivazione, e si contesta la ritenuta novità della domanda riguardante il terzo contratto preliminare stipulato in data (OMISSIS), assumendosi che la domanda di risoluzione riguardava anche quel contratto.

5.1. – La doglianza è fondata.

La Corte territoriale ha affermato che l’esistenza di un terzo contratto stipulato in data (OMISSIS), collegato agli altri due, era stata dedotta per la prima volta nel giudizio di appello. In senso contrario i ricorrenti adducono di avere domandato, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, la risoluzione di tutti e tre i contratti. L’assunto è confermato dall’esame della comparsa di risposta – consentito dalla natura del vizio dedotto – nel quale (pagg. 6 e 7) si fa espresso riferimento ad un terzo contratto in data (OMISSIS) stipulato da Giotto sas e R.C., e si formula domanda di risoluzione di tutti e tre i contratti.

6. – Con il sesto motivo è denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., e vizio di motivazione, e si contesta la ricostruzione degli obblighi derivanti dai contratti con riferimento alla pronuncia restitutoria.

6.1. – La doglianza rimane assorbita nell’accoglimento del quarto motivo di ricorso, essendo consequenziale alla pronuncia sulla risoluzione dei contratti, che dovrà essere riesaminata.

7. – All’accoglimento del ricorso, limitatamente al quarto motivo e al quinto motivo, con assorbimento del sesto, segue la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il quarto ed il quinto motivo di ricorso, assorbito il sesto, rigettata i rimanenti motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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