Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6255 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6255

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11657/2018 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato a Roma, Piazza Mazzini, 8 presso

lo studio dell’avvocato Cristina Laura Cecchini e rappresentato e

difeso dall’avvocato Consuelo Feroci per procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA – SEZIONE

PER I MINORENNI; PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE

PER I MINORENNI DI ANCONA;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Ancona, Sezione per i

minorenni, n. 14/2018 del 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Ancona, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione del ricorrente, a cui era stato negato il permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a permanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, per prendersi cura della figlia, minore, S.Y..

Dopo aver rilevato, per le risultanze della relazione sociale in atti, che la minore, nata a (OMISSIS) e da sempre vissuta in Cina presso la nonna materna insieme alla sorella S.S., nata a (OMISSIS), è arrivata in Italia solo nel dicembre 2016, la Corte dorica, il cui provvedimento risulta pubblicato il 18.01.2018, ha dato conto dell’inesistenza in capo a S.S. di una situazione di integrazione in Italia.

In tal senso è stato valorizzato, oltre al contenuto periodo di permanenza in Italia, anche le peculiari condizioni di vita dei genitori della minore che non parlano e non comprendono la lingua italiana e che vivono in un complesso residenziale abitato da loro connazionali che si trovano a frequentare in via esclusiva, aggiungendo a siffatte obiettive evidenze la pure apprezzata insussistenza di un significativo rapporto tra padre e figlia, in quanto privo dell’esperienza della quotidianità.

L’età della ragazza avrebbe consentito alla stessa di comprendere le ragioni del distacco dal padre che ella avrebbe comunque potuto scegliere di seguire autonomamente, facendo ritorno nel luogo in cui era sempre vissuta.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento S.P., con quattro motivi.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, con riferimento ai “gravi motivi” come definiti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 21779 del 2010.

La Corte di merito avrebbe apprezzato la sola situazione dei genitori senza considerare che S.Y. è nata in Italia, è in età scolare, è sempre vissuta, da quando arrivata in Italia, con i genitori e che non autorizzare il padre a permanere in territorio nazionale sarebbe valso a disporre, di fatto, l’espulsione della minore stessa o, in alternativa, ad imporre al padre di abbandonare la figlia in Italia con la madre, regolarmente soggiornante, e tanto in violazione del diritto all’unità familiare.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione del diritto all’unità familiare con riferimento – per espressioni letterali riprese dal ricorso – ad un consorzio “albanese” rispetto a scelte di vita involgenti un minore di nome ” E.”.

3. Con il terzo motivo si fa valere la violazione dell’art. 19 T.U. Immigrazione e dell’art. 9 della Convenzione sui Diritti del Fanciullo di New York del 20 novembre 1989 ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991, per violazione del divieto di espulsione di soggetti minori e del diritto all’unità familiare.

Alla decisione impugnata sarebbe invero conseguita una espulsione di fatto della minore dall’Italia.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione dell’art. 31 T.U. immigrazione e carenza ed illogicità della motivazione.

Sarebbe mancata la valutazione della potenzialità del danno subendo dalla minore rispetto al quale la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione del 2010 non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla salute del minore potendo, piuttosto, il primo ricomprendere qualsiasi pregiudizio effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave in considerazione dell’età e delle condizioni di salute del minore ricollegabili al suo complessivo equilibrio psico-fisico.

5. Il ricorso è infondato.

5.1. La fattispecie in esame trova invero soluzione in applicazione del principio che, solido nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, da ultimo riceve conferma nel più recente pronunciamento di questa Corte a Sezioni unite n. 15750/2019 per il quale, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

5.2. All’indicato principio si correla l’affermazione che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori e, ancora, che sul richiedente l’autorizzazione incombe l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. 16/01/2020 n. 773; Cass. 16/04/2018 n. 9391; Cass. SU n. 21799/2010).

5.3. Ferma l’indicata premessa di principio, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito nello scrutinare la duplice declinazione dell’estremo dei “gravi motivi”, il diritto fatto valere dal ricorrente mal si correla con quello inteso a tutelare le ragioni del figlio minore che per l’allontanamento di uno dei due genitori, in quanto privo di un valido permesso di soggiorno o ancora per ragioni di sicurezza nazionale, venga a perdere una figura di riferimento nel suo accudimento e sviluppo sì da risentire un grave nocumento nell’equilibrio psico-fisico o, ancora, quello del minore che dovendo seguire le sorti del genitore allontanato, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 1, ed art. 19, comma 2, lett. a) venga sradicato dal contesto di permanenza.

5.4. I giudici di appello correttamente e congruamente motivando – in ragione del carattere limitato nel tempo della loro permanenza in Italia e delle peculiari loro condizioni di vita in Italia – in ordine alle indicate esigenze delle minori con il valorizzare da una canto la mancanza di un legame affettivo di riferimento rispetto alla figura paterna e dall’altro il difetto di radicamento in territorio italiano, il cui inopinato strappo può dirsi portatore di pregiudizio all’equilibrio psico-fisico delle prime nelle acquisite abitudini di vita e nel consolidato percorso di integrazione, non si espongono alle dedotte censure che risultano come tale infondatamente proposte.

6. Escluso pertanto l’estremo dei “gravi motivi” per una interpretazione dell’istituto dell’autorizzazione temporanea D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, saldamente ancorata ai principi espressi da questa Corte di legittimità, ogni ulteriore valutazione resa dalla Corte di merito resta contenuta all’interno di un giudizio di merito che, in quanto congruamente motivato, è sottratto, come tale, a censura in questa sede.

7. Si aggiunga che il proposto ricorso riesce anche a denunciare chiare ragioni di inammissibilità per una mancata correlazione tra impugnazione e provvedimento impugnato là dove, a sostegno del secondo motivo di ricorso, si fa valere la violazione di diritti in relazione ad un nucleo familiare “albanese” e quanto alle posizioni di un minore di nome ” E.” e quindi per contenuti del tutto estranei a tema di lite in cui si disquisisce delle posizioni di una famiglia e di una minore di nazionalità cinese.

8. Conclusivamente, il mezzo proposto è infondato.

Nulla sulle spese.

La natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato.

Va disposto che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto che la natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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