Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6254 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6254

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33091-2019 proposto da:

O.O., elettivamente domiciliato Torino, via Cibrario, n.

12, presso l’avv. GIANLUCA VITALE;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 727/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 24/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente O.O. è cittadino (OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggito dal suo Paese per evitare una ingiusta accusa di omicidio. In particolare, egli era stato incaricato dal Re del villaggio di sorvegliare i confini delle terre appartenenti alla sua comunità e durante uno di questi perlustramenti, iniziato allo scopo di contenere la pretesa dei confinanti, è scoppiata una rissa durante la quale alcuni hanno esploso colpi di fucile ed uno della parte avversa è stato ucciso.

La polizia ha dato la colpa al ricorrente, che, non più protetto dal Re del villaggio, è stato cosi costretto a fuggire.

Giunto in Italia ha chiesto il riconoscimento delle protezioni internazionali, o comunque di quella umanitaria. Ha impugnato il diniego da parte della Commissione Territoriale, ma sia il Tribunale che la Corte di Appello non hanno creduto al suo racconto.

Propone ricorso per cassazione con un solo motivo.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, della L. n. 25 del 2008, artt. 8 e 23, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 5 nonchè della direttiva 2013/32/UE.

In sostanza, il ricorrente si duole del fatto che la corte di merito non ha creduto al suo racconto.

La sua censura è che, nel valutare la credibilità della narrazione, la corte dovrebbe, qualora abbia dei dubbi, agire autonomamente (usando i poteri di integrazione istruttoria) onde meglio chiarire i punti oscuri e comunque provvedere ad audizione per ottenere quel chiarimento.

Tra l’altro, secondo il ricorrente la corte si sarebbe limitata alle dichiarazioni fatte davanti alla Commissione senza prendere in considerazione le precisazioni successive.

In conclusione, una violazione dei canoni legali di valutazione della credibilità del racconto.

Il ricorso è inammissibile.

Intanto, manca la procura alle liti, che non risulta allegata al ricorso.

Inoltre, la critica che espone – peraltro in modo assertorio e senza rispettare l’art. 366 c.p.c., n. 6 – la si deve intendere correlata alla motivazione della sentenza impugnata, che però il ricorrente riporta nel fatto capziosamente omettendo una parte in cui essa dichiara di condividere il rilievo del primo giudice e la parte finale (vedi pag. 10). In tal modo, una volta percepita l’effettiva motivazione della sentenza, la critica svolta nel motivo non risulta ad essa adeguata.

Non solo: il motivo fa riferimento alle risultanze dell’audizione ed a precisazioni che sarebbero state fatte nell’atto di appello in modo del tutto inosservante dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Inoltre, tali risultanze e precisazioni nemmeno sono specificate, sicchè l’argomentare del motivo risulta del tutto aspecifico, donde inammissibilità dello stesso ai sensi del principio di diritto consolidato di cui a Cass. n. 4741 del 2005, ribadito – in motivazione non massimata – da Cass., Sez. Un., n. 7074 del 2017.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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