Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6253 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31626-2019 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPE

EUGENIO, 15, presso lo studio dell’avvocato MARCO MICHELE PICCIANI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE;

– intimata –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 884/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

emessa il 21/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

B.M. è cittadino (OMISSIS). Secondo il suo racconto sarebbe un migrante per ragioni economiche, già venuto in Italia, poi tornato in (OMISSIS), indi rientrato in Italia nel 2016 allo scopo di farsi curare una gamba e poter raggiungere il fratello in Francia.

Ha chiesto il riconoscimento della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, ma la commissione che ha raccolto le sue dichiarazioni, ha ritenuto irrilevanti le ragioni della sua immigrazione ed ha rigettato le pretese.

Allo stesso modo hanno deciso i giudici ordinari.

La corte di appello, in particolare, quanto alla protezione sussidiaria ha escluso che vi sia in (OMISSIS) un conflitto armato generalizzato, sulla base di alcuni Report del 2018, ed ha escluso altresì la possibilità di concedere protezione umanitaria alla luce del fatto che il ricorrente non ha allegato alcuna condizione soggettiva di vulnerabilità. B. ricorre con, forse, sette motivi. v’è costituzione del Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p.. Intanto, il ricorso non contiene alcuna menzione del fatto storico, ossia delle ragioni per le quali il ricorrente è giunto in Italia, ed una succinta esposizione di quello processuale. Solo leggendo la sentenza si capisce che si tratta di un migrante economico.

Il che rende inammissibile in limine il ricorso per mancata esposizione del fatto.

p..- Ad ogni modo, il ricorso indica all’inizio sei motivi, raggruppati in un’unica rubrica e dunque forse riferibili in realtà ad un’unica censura.

Non v’è una esposizione dei motivi corrispondente alle loro rubricazioni, ma v’è un’unica censura che segue l’indice dei motivi.

Questa unica censura è inammissibile.

Il ricorrente riporta solo indicazioni sulla situazione dei diritti umani in (OMISSIS), asseritamente tratte dal rapporto annuale di Amnesty International 2018, ma senza dire in che senso la corte di merito avrebbe disatteso le sue domande, tenendo conto del fatto che, almeno questo si ricava dalla sentenza, le ragioni della fuga dall'(OMISSIS) non sono state di carattere sociale o politico, ossia dovute a violazioni di diritti, ma di carattere economico.

Il motivo di ricorso deve essere riferito alla motivazione e deve costituire censura degli argomenti in essa contenuti. Invece, il ricorrente si limita a riportare le notizie sulla situazione (OMISSIS) ma senza confrontarsi con la motivazione che la corte ha adottato per rigettare la domanda di protezione sussidiaria, motivazione basata sulle ragioni economiche a base della emigrazione dal paese di origine e dunque su ragioni diverse da quelle che il report integralmente trascritto potrebbe giustificare.

p.. V’è un motivo finale, che non si saprebbe se considerare sesto o secondo, che censura violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Motivo del tutto inammissibile anche esso, in quanto consiste nel dire che il permesso per motivi umanitari è residuale, concedibile anche in difetto dei presupposti per la protezione internazionale: il che è noto, ma non interferisce con la motivazione della sentenza impugnata che quel permesso ha rigettato in difetto della allegazione di condizioni soggettive di vulnerabilità.

Il ricorso va dichiarato inammissibile.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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