Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6253 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6253

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11236/2018 proposto da:

L.S.M.K.C., S.L.O.C., in

qualità di genitori del minore S.L.E.A. (nata a

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato Andrea Noro per

procura speciale in calce al ricorso ed indicazione dell’indirizzo

di posta certificato comunicato al proprio ordine;

– ricorrenti –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO-SEZIONE PER

MINORENNI; PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Torino, Sezione per i

minorenni, n. 511/2017 del 04/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Cons. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Torino, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione dei ricorrenti, cittadini delle Isole Mauritius, a permanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, per prendersi cura del figlio, minore, S.L.E.A. (nata a (OMISSIS)).

La Corte di merito ha ritenuto l’insussistenza del pregiudizio grave previsto dalla norma in applicazione, non integrato dal mero disagio che sarebbe venuto al minore da un trasferimento con tutta la famiglia nel paese di provenienza.

2. Ricorrono per la cassazione dell’indicato provvedimento con unico articolato motivo L.S.M.K.C., S.L.O.C.M.M., nella qualità in epigrafe indicata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico articolato motivo i ricorrenti deducono la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, con riferimento ai “gravi motivi” e la carenza ed illogicità della motivazione, per non avere il giudice del reclamo effettuato il giudizio prognostico richiesto dalla norma nella prospettiva di un danno grave allo sviluppo psico-fisico del minore nonostante i pareri favorevoli all’autorizzazione formulati, in primo grado ed in fase di reclamo, dai rappresentanti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino e dalla Procura Generale presso la Corte di appello di Torino.

Per l’impugnata decisione sarebbe rimasto non tutelato il superiore interesse del fanciullo criterio di valutazione prioritario come riconosciuto da una cornice normativa definita dallo stesso T.U. Immigrazione all’art. 28, comma 3, dall’art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York dei 20 novembre 1989, ratificata in Italia con L. n. 176 del 1991, dagli artt. 29 e 30 Cost., dalla L. 184 del 1983, art. 1, e, con previsione di chiusura, dall’art. 19 del medesimo T.U. Immigrazione là dove viene sancito il divieto di espulsione dal territorio nazionale per i cittadini stranieri minorenni.

L’art. 8 C.e.d.u. e la giurisprudenza convenzionale sulla norma affermatasi in punto di proporzionalità della misura dell’allontanamento rispetto alla tutela della vita privata e familiare avrebbe definito il nucleo di tutela dell’art. 31, comma 3, cit. anche nelle più recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità (Cass. SU n. 21799 del 2010) là dove la privazione del familiare, conseguente alla sua espulsione, costituisce un grave danno per la crescita psicofisica del minore.

La Corte di appello di Torino avrebbe quindi omesso ogni valutazione sulle conseguenze che un eventuale rimpatrio dei ricorrenti avrebbe prodotto su sviluppo e personalità del minore nell’apprezzare come irrilevanti le “circostanze di vita del nucleo” nella inosservanza della norma in applicazione e della sua ratio.

La Corte di appello non avrebbe preso in valutazione la frequentazione della scuola dell’infanzia in Italia, in cui il minore è nato ed in cui sta iniziando a sviluppare la propria personalità, evidenza rispetto alla quale lo sradicamento provocherebbe uno stress ingiustificato per le difficoltà di ambientamento in un altro Paese, circostanza in cui incorrerebbero anche i genitori, che si erano trasferita nel secondo semestre del 2015 ed il 2016 dalla Sicilia in Valle d’Aosta dove avevano reperito attività lavorativa nel settore alberghiero, stipulato un contratto di locazione ed erano in attesa del rinnovo del contratto di lavoro, nel loro raggiunto buon livello di inserimento in Italia.

I giudici del reclamo avrebbero altresì omesso di valutare, per il divieto di rimpatrio di cui all’art. 19 T.U. Immigrazione, le ripercussioni che l’allontanamento coatto dei genitori avrebbe provocato sullo sviluppo del minore.

2. Il motivo è infondato e va come tale rigettato.

2.1. La fattispecie in esame trova invero soluzione in applicazione del principio che, solido nelle affermazioni di questa Corte di legittimità, da ultimo riceve conferma nel più recente pronunciamento di questa Corte a Sezioni unite n. 15750/2019 per il quale, i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico” del minore, che consentono la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del suo familiare, secondo la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, devono consistere in situazioni oggettivamente gravi, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico del minore, non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa.

2.2. All’indicato principio si correla l’affermazione che la normativa in esame non può essere intesa come volta ad assicurare una generica tutela del diritto alla coesione familiare del minore e dei suoi genitori e che sul richiedente l’autorizzazione incombe l’onere di allegazione della specifica situazione di grave pregiudizio che potrebbe derivare al minore dall’allontanamento del genitore (Cass. n. 773 del 16/01/2020; Cass. n. 9391 del 16/04/2018; Cass. SU n. 21799/2010).

2.3. Ferma la premessa di principio riportata, il diritto fatto valere dai ricorrenti non è quello inteso a tutelare le ragioni del figlio minore che per l’allontanamento di uno dei due genitori, in quanto privo di un valido permesso di soggiorno o per ragioni di sicurezza nazionale, venga a perdere una figura di riferimento nel suo accudimento e sviluppo sì da risentire un grave nocumento nell’equilibrio psico-fisico o, ancora, quello del minore che dovendo seguire le sorti del genitore allontanato, D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 1, ed art. 19, comma 2, lett. a), venga sradicato dal contesto di permanenza, ma quella di un nucleo familiare che si trovi ad invocare il diritto alla coesione in una determinata obiettività territoriale.

2.3. Con provvedimento che si sottrae a sindacato in questa sede sia per le dedotte violazioni di legge che per i vizi di motivazione, la Corte di merito nella rilevata distonia tra le circostanze in fatto allegate dai ricorrenti e contenuti e ratio dell’invocata disposizione D.Lgs. n. 286 del 1997, ex art. 31, comma 3, ha, in modo ineccepibile, rigettato la domanda, saggiando nelle allegazioni di parte un percorso di progressivo inserimento dell’intero nucleo familiare in territorio italiano.

L’allontanamento di entrambi i genitori in ragione del provvedimento di espulsione avrebbe escluso nella fattispecie in scrutinio entrambe le indicate declinazioni dei “gravi motivi” indicati nella norma lasciando emergere, piuttosto, l’interesse del nucleo familiare al mantenimento e sostegno del processo in atto di integrazione in Italia, da sostenersi, innanzitutto, attraverso il conseguimento di un regolare rapporto di lavoro.

3. Conclusivamente, il ricorso è infondato e come tale deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

La natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater.

Va disposta ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto che la natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater.

Dispone che ai sensi dell’art. 52 D.Lgs. n. 198 del 2003 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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