Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6252 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. II, 10/03/2017, (ud. 19/07/2016, dep.10/03/2017),  n. 6252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27621/2011 proposto da:

CANADO SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Apricale 31, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati ENZO VICHI, PAOLO PAOLI, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

COST SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 414/2010 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/09/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/07/2016 dal Consigliere Dott. Ippolisto Parziale;

udito il Sostituto Procuratore Generale, Dott. Rosario Russo, che

conclude per l’inammissibilità del ricorso ed in subordine per il

rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Tra la CANADO SRL e la spa COST viene stipulato un contratto di appalto per l’esecuzione di lavori da parte della seconda, che, non avendo ricevuto il pagamento delle fatture n. (OMISSIS), chiede ed ottiene decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 118.405,27 oltre interessi. Il contratto contiene all’art. 16 una clausola compromissoria ad arbitri.

2. La Canado si oppone avanti al Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, deducendo l’inesigibilità del pagamento richiesto, come da contratto, perchè i lavori non erano terminati e le opere non erano stata ancora accettate stanti le difformità e i vizi riscontrati. L’ingiunta avanza riconvenzionale per la riduzione del prezzo, condanna alle spese necessarie per l’eliminazione dei vizi e delle difformità, nonchè condanna al risarcimento dei danni quantificati in Euro 200.000,00 con richiesta di compensazione delle partite di debito credito reciproche.

3. La Cost eccepisce, ai sensi dell’art. 16 del contratto, la competenza del collegio arbitrale sulle questioni proposte dall’opponente.

4. Il Tribunale di Assisi, con sentenza 21-28 dicembre 2006, dichiara il suo difetto di giurisdizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto (così la sentenza impugnata, pag. 4) e compensando le spese.

5. La Cost appella tale decisione e la Canado ne eccepisce l’inammissibilità, chiedendo in subordine, con appello incidentale, l’accoglimento della sua opposizione e delle domande riconvenzionali proposte.

6. La Corte territoriale, decideva come segue: “… in riforma della sentenza 21/28-12-06 del Tribunale di Perugia, se dist. di Assisi, – dichiara rimesse alla decisione degli arbitri di cui alla clausola compromissoria contenuta nel contratto d’appalto stipulato dalle parti le domande riconvenzionali proposte dalla opponente Canado srl salvo quella di risarcimento dei danni in quanto fondata sulla pretesa mancata ultimazione dei lavori; – dichiara improponibili in questa sede, in ragione della clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni contenuta nel contratto d’appalto stipulato dalle parti, l’eccezione relativa alle pretese difformità e vizi dei lavori sollevata dalla opponente Canado srl; – rigetta, con riserva di esame dell’eccezione relativa alle pretese difformità e vizi dei lavori, l’opposizione proposta dalla Canado srl avverso il decreto col quale su ricorso della Cost srl il Tribunale di Perugia, sez. dist. di Assisi, le ingiungeva il pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 118.403,27, oltre interessi D.Lgs. n. 231 del 2002, ex artt. 4 e 5, e spese di procedura; – rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta dall’opponente in quanto fondata sulla pretesa mancata ultimazione dei lavori; – condanna l’opponente al rimborso in favore dell’opposta delle spese di entrambi i gradi di giudizio (…)”.

6.1 – La Corte territoriale, per quanto ancora interessa in questa sede, rigettava l’eccezione d’inammissibilità dell’appello proposta dalla Canado ai sensi dell’art. 819 ter c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, per essere la sentenza di primo grado impugnabile soltanto con regolamento necessario di competenza. Osserva la Corte che tale eccezione si fonda sul presupposto che la sentenza impugnata non ha deciso nel merito e rileva che l’art. 819 ter c.p.c., “non è applicabile al caso di specie, atteso che detto articolo, come più in generale il capo di cui fa parte (“Del procedimento”), introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, è applicabile solo dal 2 marzo 2006 ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda è stata proposta successivamente a tale data ex art. 27, comma 4 D.Lgs. cit.”.

7. Impugna tale decisione la ricorrente, che formula un unico motivo.

Nessuna attività in questa sede ha svolto la parte intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 819 ter c.p.c., nel testo inserito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 e del D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, artt. 42 e 43 c.p.c., con riferimento alla respinta eccezione di inammissibilità dell’appello proposto erroneamente in luogo del previsto regolamento di competenza; conseguente nullità della sentenza impugnata (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4)”.

Osserva la ricorrente (pag. 6 del ricorso) che la Corte locale ha affermato che “l’art. 819 ter c.p.c. (che implica in effetti che l’eccezione di arbitrato rituale abbia natura di eccezione di incompetenza, sul presupposto che detto arbitrato abbia natura giurisdizionale e non negoziale) non è applicabile al caso di specie, atteso che detto articolo, come più in generale il paragrafo di cui fa parte (“Del procedimento”) introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, è applicabile solo dal 2.3.06 per i procedimenti arbitrali nei quali la domanda è stata proposta successivamente a tale data ex art. 27, comma 4 D.Lgs. citato”.

Rileva che tale affermazione è erronea perchè l’art. 819 ter c.pc.. (già in vigore alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado) era immediatamente applicabile, trattandosi di norma processuale. Aggiunge che la sentenza del Tribunale di Perugia “ha deciso soltanto sulla competenza e su domande direttamente proposte al Giudice ordinario e perciò non rientra nei casi eccezionali previsti dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 27, comma 4 (richiamato dalla Corte locale), che riguarda il caso di sentenze pronunciate nell’ambito di procedimenti arbitrali iniziati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40”. Conclude affermando che “tale sentenza, secondo il principio “tempus regit actus”, poteva essere impugnata soltanto col regolamento di competenza richiamato dall’art. 819 ter c.p.c., allora vigente, come conferma questa Corte in Cass. civ. Sez. Unite, Ord., 6.9.2010, n. 19047″. Rileva, infine, che, restando applicabile l’art. 47 c.p.c. (nel testo ancora non “novellato” dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), il regolamento doveva essere proposto “entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla competenza”. Non essendo stato proposto il regolamento in questione in tale termine, la sentenza di primo grado è passata in giudicato anche quanto alla statuizione relativa alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.

2. Il ricorso è infondato e va rigettato.

Le Sezioni Unite di questa Corte (ordinanza n. 19047 del 06/09/2010, Rv. 614353), nonchè successivamente Cass. 16058/16, hanno affermato il condiviso principio secondo cui, nel caso in cui (come nella fattispecie in esame) non è stato promosso giudizio arbitrale e il giudizio di merito è iniziato prima del 2 marzo 2006, trova applicazione il principio di cui all’art. 5 c.p.c., secondo cui sono irrilevanti i mutamenti di legge e di fatto successivi al momento della proposizione della domanda, in relazione al quale va verificata la disciplina applicabile. Di conseguenza, l’art. 819 ter c.p.c., non era applicabile.

La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio.

3. Nulla per le spese in mancanza di attività in questa sede della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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