Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6252 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29040-2019 proposto da:

E.E., elettivamente domiciliato in Castelfidardo (AN),

via Paolo Soprani, n. 2B, presso l’avv. MARIO NOVELLI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 251/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 21/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

E.E. è cittadino (OMISSIS), della regione (OMISSIS), da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare di venire ucciso dalla setta dei (OMISSIS), che già, nel corso di una rapina, aveva ucciso sua figlia e ferito anche lui.

Poichè la setta si è fatta viva nuovamente, egli ha pensato fosse necessario fuggire dalla Nigeria e venire in Italia, dove ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, la protezione sussidiaria e quella internazionale, ma la commissione preposta a valutare le sue richieste non ha creduto al racconto del ricorrente ed ha negato protezione.

E. ha impugnato questo rigetto davanti al Tribunale prima, ed alla corte di appello poi, ed entrambe hanno confermato il giudizio di inverosimiglianza del racconto, rigettando la domanda.

La corte di appello in particolare, oltre che ritenere non credibile la vicenda narrata dallo straniero, ha escluso comunque che la Nigeria presenti una situazione di conflitto armato generalizzato tale da consentire la protezione sussidiaria, e quanto alla protezione umanitaria, ha anche ritenuto non provata alcuna forma di integrazione in Italia.

E. ricorre con quattro motivi. V’è costituzione del Ministero.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p.. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 252 del 2007, art. 3. Ritiene il ricorrente che, da un lato, la corte ha ritenuto non credibile il racconto in maniera sbrigativa ed errata, basando il giudizio, ad esempio, sulla erronea identificazione della setta che minacciava di morte; per altro verso non ha usato a sufficienza poteri istruttori per indagare sulla situazione reale della (OMISSIS).

p..- Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14 e ripete in parte il primo, sia pure in relazione alla protezione sussidiaria, mentre il precedente è riferito allo status di rifugiato, in quanto denuncia un giudizio parziale e non veritiero sulle condizioni della (OMISSIS) (p. 6) nel senso che sarebbero stati sottovalutati i pericoli derivanti dall’azione delle sette ed in particolare di quella dei (OMISSIS).

p.. Anche il terzo motivo, che censura erronea interpretazione della L. n. 25 del 2008, art. 8 è relativo alla valutazione della situazione oggettiva in (OMISSIS) “pertanto nel caso del sig. E.E. non è stato effettuato in modo sufficientemente adeguato nella sentenza impugnata l’esame della situazione oggettiva del Paese di origine dell’odierno ricorrente.” (p. 7).

Si tratta di motivi che hanno in comune le censure di erronea interpretazione di legge e vanno esaminati insieme.

Essi sono inammissibili.

Un primo rilievo riguarda la contestazione del mancato ricorso ai poteri istruttori per meglio capire il racconto del ricorrente ed evitare in tal modo il giudizio di inverosimiglianza.

Va ricordato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 tenendo conto “della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente” di cui al comma 3 cit. articolo, senza dare rilievo esclusivo e determinante a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati del racconto. Detta valutazione, se effettuata secondo i criteri previsti dà luogo ad un apprezzamento di fatto, riservato al giudice del merito, essendo altrimenti censurabile in sede di legittimità per la violazione delle relative disposizioni (Cass. 14674/ 2020).

V’è dunque che il giudizio di credibilità è da ritenersi legittimo quando il giudice di merito abbia avuto rispetto dei criteri procedurali dettati per la valutazione del racconto dello straniero, ed in questo caso la corte da conto delle ragioni che hanno indotto a negare credibilità intrinseca ed estrinseca alla narrazione del ricorrente. Qui il ricorrente chiede infine una rivalutazione del fatto, inammissibile in questa sede.

Quanto alla valutazione della situazione oggettiva della (OMISSIS), non va dimenticato che, non essendo credibile il racconto del ricorrente, la valutazione deve essere limitata a verificare se nel paese di origine sia ravvisabile un conflitto armato generalizzato, che metta in pericolo l’incolumità dei civili in quanto tali. L’inammissibilità della censura è allora duplice.

Intanto essa non coglie la ratio della decisione impugnata, posto che rivendica una diversa valutazione della situazione della (OMISSIS) sul presupposto che il racconto del ricorrente sia veridico e dunque una valutazione dei pericoli creati dalle sette religiose ai danni dei non adepti; ma non era il tipo di valutazione cui era tenuto il giudice di merito.

Per altro verso non indica fonti alternative di conoscenza della situazione del paese diverse da quelle comunque utilizzate dalla corte di merito, peraltro attendibili ed aggiornate.

Prova ne sia che a pagina 6 richiama un articolo di giornale sulle sette religiose (OMISSIS).

p..- Il quarto motivo denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 18.

Si duole il ricorrente della mancata concessione del permesso per ragioni umanitarie che sarebbe stato illegittimamente negato senza una adeguata considerazione sempre della situazione del paese di origine.

Il motivo è inammissibile, non avendo diretta relazione con la motivazione.

Ed infatti, la protezione umanitaria è una misura che presuppone l’emergere di condizioni che rendono vulnerabile lo straniero in caso di rimpatrio. Il novero di queste condizioni aperto e ne è rimessa l’individuazione al giudice di merito.

Tra le tante possibili situazioni da cui potrebbe trarsi un giudizio di vulnerabilità, v’è la circostanza che lo straniero si sia integrato in Italia ad un livello tale che il suo rimpatrio comporterebbe un pregiudizio in termini di perdita delle condizioni di vita privata e pubblica raggiunte.

Lo straniero, qualora contesti una erronea valutazione di queste condizioni, deve indicare di avere allegato nel giudizio di merito i fatti da cui dedurle (il lavoro svolto, i corsi di lingua, o le altre condizioni soggettive utili ad una valutazione di vulnerabilità, ecc.), ed il rilevo che essi avrebbero dovuto avere per la corte di merito.

Il ricorrente qui non dice alcunchè su tale allegazione, a fronte della decisione della corte di carenza di ogni elemento utile a decidere; non dice ossia se nel giudizio di merito ha addotto condizioni soggettive utili alla valutazione della sua vulnerabilità e quali esse fossero.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, essendo inammissibili tutti i motivi.

P.Q.M.

La corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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