Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6252 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6252

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 29140/2017 proposto da:

D.L., in proprio ed in qualità di genitore della minore,

D.N. (nata in (OMISSIS)), rappresentate e difese dall’avvocato

Mariagrazia Stigliano per procura speciale in calce al ricorso ed

indicazione dell’indirizzo di posta certificato comunicato al

proprio ordine;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI

TARANTO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO-SEZIONE PER I MINORENNI;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata

di Taranto, Sezione per i minorenni, n. 80/2017 del 01/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Cons. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto nella composizione specializzata per i minorenni, con il provvedimento in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni, aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione della ricorrente, madre di una minore, a permanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3, per gravi motivi.

2. Sarebbe mancata l’allegazione dei gravi motivi legittimanti la deroga all’espulsione anche in ordine al dedotto irreversibile trauma sofferto dalla minore in esito all’allontanamento della madre nella sussistenza del diritto della prima D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 19, comma, 2, lett. a), a seguire il genitore; la minore per il periodo limitato di permanenza in Italia non avrebbe maturato la rottura dei legami familiari ed affettivi con il Paese di provenienza.

3. Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento con cinque motivi D.L., nella qualità in epigrafe indicata.

4. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di Cassazione ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’accoglimento del ricorso con rinvio alla Corte di merito.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Il provvedimento impugnato violerebbe la ratio dell’istituto in applicazione che pone al centro della disciplina la tutela dello sviluppo psicofisico del figlio minore in relazione ai pericoli sussistenti al momento della richiesta ed alle conseguenze derivanti dalla negazione della stessa. La minore subirebbe un trauma irreversibile dall’allontanamento della madre perdendo l’unico genitore, non essendo la stessa stata riconosciuta dal padre biologico.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione del diritto all’unità familiare ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28, dell’art. 8 Cedu e degli artt. 3, 7, 9 e 10 della Convenzione di New York nel ritenuto, dalla Corte territoriale, carattere ipotetico del trauma irreversibile sofferto dalla minore in caso di rimpatrio della sola madre o di entrambe.

3. Con il terzo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 19 tu immigrazione, in relazione all’art. 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo, in cui sarebbe incorsa la Corte di merito sortendo l’effetto con la sua decisione di espellere dal territorio nazionale indirettamente la minore, costringendola a seguire la madre in violazione della prevalenza dei diritti del minore rispetto all’interesse dello Stato al controllo del territorio.

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 31, comma 3, t.u. immigrazione per carenza ed illogicità della motivazione per mancanza, di una qualsivoglia motivazione circa la sussistenza, in prospettiva, di un danno grave ed irreparabile allo sviluppo psico-fisico del minore anche quanto all’allontanamento dal territorio nazionale.

In seguito alla mancanza ab origine di una figura paterna, l’allontanamento da quella attuale ovverosia il compagno della madre, che la minore considera quale proprio padre, il provvedimento adottato non sarebbe stato rispondente a necessità e proporzionalità.

5. Con il quinto motivo la ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione dell’art. 31, comma 3, t.u. cit. in relazione all’art. 28 e, ancora, all’art. 31 della medesima fonte normativa, per non avere la Corte di merito tenuto in adeguata valutazione la condizione familiare e le capacità genitoriali della ricorrente con il suo compagno, cittadino italiano.

6. I motivi proposti devono trovare congiunta trattazione venendo per gli stessi in valutazione un unico tema di fondo ovverosia quello relativo a condizioni e contenuti del giudizio di bilanciamento che il giudice del merito competente è chiamato ad effettuare tra l’interesse dello Stato alla tutela della sicurezza nazionale e l’ordine pubblico con il controllo sui flussi migratori e la frontiera, e l’interesse del minore, in applicazione dell’istituto del permesso temporaneo di soggiorno al genitore, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

7. Occorre muovere dal rilievo che nelle more del giudizio è intervenuta, in materia, la sentenza di questa Corte di cassazione adottata a Sezioni Unite al n. 15750 del 12/06/2019 delle cui affermazioni di principio deve darsi di seguito conto, per quanto in rilievo nella fattispecie in esame.

Si tratta di principi di contenuto e metodo che si raccordano nella loro applicazione ad affermazioni già consolidatesi nella giurisprudenza di legittimità.

Il rigetto della istanza di autorizzazione resta esito di un esame circostanziato del caso concreto e di un bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, nella precisazione che a siffatto termine la norma attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.

Il giudice del merito investito di una domanda di autorizzazione alla permanenza temporanea in territorio italiano dal genitore del minore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è chiamato ad un esame del caso concreto in cui viene in bilanciamento, con valore prioritario, l’interesse del minore ed il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale esito della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione o dell’improvviso sradicamento dal territorio italiano per mettersi al seguito del genitore allontanato (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. a)).

Resta così confermata l’accezione che della norma si è data nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da SU n. 21799 del 2010) e quindi la natura derogatoria e non eccezionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’assolta sua finalità di chiusura di un sistema, all’interno del quale dare un assetto equilibrato al rispetto della vita familiare del minore ed all’interesse pubblico e generale alla sicurezza del territorio ed al controllo delle frontiere.

L’autorizzazione temporanea di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è istituto finalizzato a tutelare il minore in situazioni oggettivamente gravi, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita destinato ad incidere sulla sua personalità ed a cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto (Cass. 21/02/2018 n. 4197; Cass. 12/12/2017 n. 29795).

8. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, Sezione per i minorenni, è incorsa in violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, come definito dai sopra richiamati principi, e, ancora, in vizio di motivazione per omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio, nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

I giudici di appello non hanno infatti provveduto a scrutinare, nei termini scanditi dalla menzionata pronuncia a Sezioni Unite di questa Corte di legittimità, la n. 15750 del 2019, l’esistenza dei “gravi motivi” connessi allc sviluppo psico-fisico della minore, segnatamente mancando di operare con una ponderata valutazione del caso concreto per poi avviarsi, all’esito, al giudizio di bilanciamento dei primi con gli interessi statuali al controllo del territorio nazionale.

L’impugnato decreto ha attribuito un valore “meramente ipotetico” al trauma irreversibile subito dalla minore N. a causa della perdita della madre, rimpatriata in (OMISSIS), nella scarsa rilevanza del radicamento familiare della prima in Italia in ragione del “ben limitato periodo di permanenza”, che non sarebbe stato, quindi, di nessun ostacolo al ritorno in (OMISSIS), al seguito del genitore.

In tal modo la Corte di merito ha omesso di accertare la reale ed effettiva natura dei legami familiari di fatto instaurati dalla bambina:

a) con il compagno della madre, persona valorizzata nella relazione dei Servizi sociali come unica figura di riferimento paterna, rifiutando il padre biologico finanche di riconoscerla;

b) con il figlio del compagno materno, A., che la minore considera come proprio fratello e con cui ha avviato un rapporto affettivo e di condivisione (” N. è ben integrata in famiglia…. Si è molto legata affettivamente anche ad A. che considera suo fratello e con il quale condivide anche i momenti di gioco”).

I giudici del reclamo hanno quindi mancato di scrutinare e motivare in modo adeguato sui “gravi motivi” di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.

Siffatto estremo da declinarsi in una duplice accezione ora predicativa di una causa ostativa all’abbandono del genitore, per i rapporti di assistenza e cura in atto destinati a rendere il primo figura di riferimento del minore, ed ora di un radicamento del minore sul territorio italiano tale da tradursi, in suo danno, in caso di allontanamento al seguito del genitore rimpatriato, in una traumatica rottura di rapporti assolutamente stabili, manca, nella specie, di dare conto, per un giudizio effettivo e concreto, del trauma da sradicamento.

Il provvedimento impugnato omette infatti di confrontarsi con le emergenze fattuali sopra descritte, esito della relazione dei Servizi sociali.

L’omissione integrativa del dedotto vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella decisività delle obiettive evidenze indicate, rende altresì erroneo l’accertamento operato dalla Corte di merito in forza del principio di effettività e concretezza che al giudizio sui “gravi motivi” ostativi al rimpatrio del minore deve accompagnarsi nella valutazione del giudice del merito.

9. In accoglimento del proposto ricorso va pertanto cassato il decreto impugnato con rinvio del giudizio dinanzi alla Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Tarato, Sezione per i minorenni, che, in diversa composizione, deciderà in applicazione dei principi indicati, provvedendo altresì alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Annulla il decreto impugnato per quanto di ragione, cassa e rinvia la causa dinanzi alla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, sezione per i minorenni, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA