Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6251 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/03/2017), n. 6251
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28194-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
SPECIAL SPED SRL, AGENTE RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1786/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata
il 29/04/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
-L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, neì confronti della Special Sped srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata dì Catania n. 1786/18/2015, depositata in data 29/04/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di intimazione di pagamento, notificata nel 2008, relativa ad una cartella esattoriale emessa per IRPEF dovuta – è stata confermata a decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, basato sulla mancata prova documentale dell’intervenuta notifica della cartella.
– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate (la quale aveva depositato copia conforme dell’originale dell’avviso di consegna dei plico in data 15/01/2007), hanno sostenuto l’inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, della produzione documentale, in secondo grado, relativa alla notifica della cartella.
– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58.
2. La censura è fondata.
– Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015); ha ribadito che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.
La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante richiamo, operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).
Con riguardo al divieto di proporre nuove eccezioni in appello, questa Corte ha poi ribadito (Cass. 14486/2013; Cass. 3338/2011) che “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita a possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico” (in applicazione del principio, è stata ritenuta contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l’Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto, per la prima volta, che tali cartelle erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).
– Nella specie, la produzione documentale è avvenuta contestualmente all’atto di appello e conseguentemente la documentazione doveva essere acquisita al processo e vagliata dai giudici della C.T.R..
3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione; il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso; cassa ia sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017