Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6251 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28194-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SPECIAL SPED SRL, AGENTE RISCOSSIONE CATANIA RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1786/18/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata

il 29/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

-L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, neì confronti della Special Sped srl (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata dì Catania n. 1786/18/2015, depositata in data 29/04/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di intimazione di pagamento, notificata nel 2008, relativa ad una cartella esattoriale emessa per IRPEF dovuta – è stata confermata a decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente, basato sulla mancata prova documentale dell’intervenuta notifica della cartella.

– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame dell’Agenzia delle Entrate (la quale aveva depositato copia conforme dell’originale dell’avviso di consegna dei plico in data 15/01/2007), hanno sostenuto l’inammissibilità, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 58, della produzione documentale, in secondo grado, relativa alla notifica della cartella.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 57 e 58.

2. La censura è fondata.

– Questa Corte, anche di recente (Cass. 22776/2015); ha ribadito che “il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 abilita alla produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma rispetto a quella che – nel comma precedente – sottopone a restrizione l’accoglimento dell’istanza di ammissione di altre fonti di prova”.

La Corte ha poi chiarito che detta produzione deve avvenire “tempestivamente e ritualmente”, in sede di gravame, entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, comma 1, di venti giorni liberi prima dell’udienza, applicabile in secondo grado stante richiamo, operato dall’art. 61 citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado” e che possono, entro tali limiti, essere legittimamente prodotti in appello anche “documenti tardivamente prodotti in primo grado” (Cass. 3661/2015; Cass. 655/2014).

Con riguardo al divieto di proporre nuove eccezioni in appello, questa Corte ha poi ribadito (Cass. 14486/2013; Cass. 3338/2011) che “in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2, riguarda l’eccezione in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita a possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezione in senso tecnico” (in applicazione del principio, è stata ritenuta contrastante con il disposto della citata norma la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello con cui l’Ufficio, impugnando la sentenza di primo grado che aveva annullato una iscrizione ipotecaria per mancata notifica delle cartelle presupposte, aveva dedotto, per la prima volta, che tali cartelle erano state regolarmente notificate, producendo la relativa documentazione).

– Nella specie, la produzione documentale è avvenuta contestualmente all’atto di appello e conseguentemente la documentazione doveva essere acquisita al processo e vagliata dai giudici della C.T.R..

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione; il giudice dei rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese dei presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa ia sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA