Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6251 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28416-2019 proposto da:

M.W., elettivamente domiciliato in Civitanova Marche, via

Fermi, 3, presso l’avv. GIUSEPPE LUFRANO;

– ricorrente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE

ANCONA;

– intimato –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 237/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 19/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente M.W. è cittadino (OMISSIS), dell'(OMISSIS), regione da cui ha raccontato di essere fuggito per evitare le conseguenze della rappresaglia dello zio, che, temendo egli volesse ereditare il ruolo di Re del Villaggio e volendo quel ruolo per sè, lo aveva minacciato di morte. Il ricorrente è giunto in Italia dove ha chiesto la protezione internazionale e quella umanitaria.

Gli organi amministrativi non hanno creduto alla sua versione ed egli ha impugnato il rigetto davanti al Tribunale che però ha confermato il giudizio di inverosimiglianza del racconto e di conseguenza ha rigettato le sue richieste.

La Corte di Appello in un primo momento ha dichiarato tardivo il ricorso e dunque inammissibile, ma questa statuizione è stata annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione con ordinanza 30639/2017.

A seguito del giudizio di rinvio, la corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto, per difetto di credibilità intrinseca; ha poi escluso che vi possa essere in (OMISSIS) una situazione di generalizzato conflitto armato ed infine ha ritenuto indimostrata l’integrazione del ricorrente ai fini della protezione umanitaria.

Diritto

RITENUTO

CHE:

p. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione della L. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e della L. n. 25 del 2008, art. 27.

Ritiene che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la corte ha violato i doveri di cooperazione istruttoria, e soprattutto la valutazione della fattispecie, nel senso che si è limitata a considerare la vicenda del ricorrente come un affare privato, dunque non come una persecuzione proveniente da un’autorità pubblica, ossia una vicenda che non consente di riconoscere lo status di rifugiato politico.

Avrebbe dovuto invece valutare se la pubblica autorità (OMISSIS) fornisce tutela e protezione a chi è minacciato nella persona e nella vita.

Il motivo è inammissibile.

Non coglie la ratio della decisione impugnata, che non è tanto nella natura privata della vicenda, quanto nella inverosimiglianza del racconto. Non avendo la corte di merito creduto al ricorrente, non aveva ovviamente obbligo di verificare se dalla minaccia subita fosse possibile avere protezione da parte delle autorità di polizia o giudiziarie.

Del resto, il ricorrente non censura in alcun modo il giudizio di inverosimiglianza, che dunque rimane incontestato, e che è alla base della decisione quanto alla protezione internazionale.

p..- Il secondo motivo censura violazione della L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Il ricorrente ritiene che la corte abbia mal valutato la situazione della (OMISSIS), che invece attenendosi ad un rapporto EASO del 2018, riporta una insoddisfacente attività di polizia, in quanto la maggior parte delle forze dell’ordine sarebbe impegnata nella tutela di uomini bene in vista favorendo un continuo ripetersi di atti di violenza.

Il motivo è infondato.

La corte ha dato motivazione, con riferimento a COI aggiornate, dell’assenza di un conflitto armato generalizzato in (OMISSIS), che era il tipo di accertamento da svolgere, non avendo ritenuto credibile il racconto ed avendo dunque solo l’obbligo di valutare l’esistenza di una situazione di cui alla L. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c.

Per contro, il ricorrente cita COI che non riferiscono di un conflitto armato generalizzato, ma di episodi di violenza singoli e di un impiego inefficiente o ingiusto delle forze dell’ordine.

Occorreva invece smentire il giudizio circa la inesistenza di una situazione tale da mettere a repentaglio l’incolumità dei civili in quanto semplicemente presenti sul territorio nazionale.

p..- Il terzo motivo denuncia violazione della L. n. 286 del 1998, art. 5.

Secondo il ricorrente la corte avrebbe rifiutato la protezione umanitaria per conseguenza del rigetto delle altre due forme di protezione.

In particolare, ritenuti insussistenti i presupposti della protezione internazionale, la corte avrebbe dovuto compiere una autonoma valutazione di quelli richiesti per l’umanitaria e non far discendere il rigetto di quest’ultima dal rigetto di quella, mentre occorreva un esame “specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente” attraverso una valutazione comparativa volta a valutare se il rimpatrio potesse far perdere il godimento dei diritti fondamentali.

Il motivo è infondato.

La corte ha ritenuto che il ricorrente non ha allegato alcunchè quanto alla integrazione in Italia, cosi che la comparazione, sulla base di quanto dedotto dall’appellante, è stata impossibile.

Del resto, il motivo di ricorso non contiene riferimenti ad allegazioni utili per accertare una integrazione in Italia, ossia non si dice quali elementi a tale scopo erano stati offerti in appello, ed in quella sede illegittimamente disattesi.

Il ricorso va rigettato.

P.Q.M.

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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