Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6251 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6251

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22687/2017 proposto da:

O.I.F., in qualità di genitore dei minori,

O.F. (nata a (OMISSIS)) e A.M. (nata a

(OMISSIS)), domiciliati in Roma Piazza Cavour presso la cancelleria

della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’avvocato

Luigi Migliaccio per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORENNI DI

PERUGIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

BOLOGNA-SEZIONE PER I MINORENNI, PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE;

– intimati –

avverso il decreto della Corte d’appello di Perugia, sezione per i

minorenni, n. 51/2017 del 15/03/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2019 dal Cons. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Perugia, sezione per i minorenni, con il provvedimento in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale per i minorenni, aveva a sua volta respinto la richiesta di autorizzazione del ricorrente, genitore di due minori, a permanere in Italia D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.

Anche in applicazione dell’interpretazione estensiva dell’art. 31, comma 3, D.Lgs. cit. offerta dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. SU n. 21799 del 2010), i giudici di appello hanno ritenuto in capo ai minori l’insussistenza di eventi traumatici o imprevedibili destinati a superare i normali disagi dovuti all’allontanamento del padre, stimato non meritevole del beneficio.

La permanenza delle madre, che svolgeva attività lavorativa, in Italia avrebbe garantito alle figlie il necessario accudimento nella capacità di curare il loro sviluppo e di provvedere al loro mantenimento.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento con due motivi O.I.F., nella qualità in epigrafe indicata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente fa valere la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 28 e art. 31, comma 3, dell’art. 31 Cost., dell’art. 8Cedu, dell’art. 7 della Carta di Nizza e degli artt. 3,9,12 e 16 della Convenzione dei diritti dell’infanzia.

Nel percorso osservato dalla Corte di merito sarebbe mancata una indagine individuale diretta a bilanciare le esigenze di sicurezza e quelle a beneficio del minore sostenute dalla funzione effettivamente svolta dal richiedente, nel rilievo a tal fine avuto dall’età del figlio, dalla presenza o meno dell’altro genitore e dalle condizioni di salute del primo da ricollegarsi al suo complessivo equilibrio psico-fisico inteso come danno effettivo, percepibile come grave.

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto della condotta irreprensibile tenuta dal ricorrente negli ultimi dieci anni, dal 2007 al 2017, come attestato dal Tribunale di Sorveglianza che ne aveva revocato l’espulsione, i rapporti tra genitore e minori, di cinque e sette anni, ed il pregiudizio da queste ultime subito in esito all’allontanamento del padre o comunque ove costrette a seguirlo in Nigeria.

2. Con il secondo motivo si denuncia da, ricorrente vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti e relativo alla prospettiva di un grave danno allo sviluppo psicofisico delle minori.

La Corte territoriale, anche negando ingresso alla sollecitata c.t.u., avrebbe omesso ogni giudizio prognostico sul distacco forzoso delle figlie dal padre che tenesse conto di caratteri e peculiarità della situazione familiare.

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa con cui ha insistito nelle proprie conclusioni anche in ragione della sentenza delle SU n. 15750/2019, medio tempore intervenuta.

3. I motivi proposti devono trovare congiunta trattazione perchè entrambi sono relativi ai termini di applicabilità dell’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, dettato sull’autorizzazione al rilascio di un permesso di soggiorno ai genitori di un minore straniero, nella sussistenza di gravi motivi.

4. Occorre muovere dal rilievo che nelle more del giudizio è intervenuta, in materia, la sentenza di questa Corte di cassazione adottata a Sezioni Unite al n. 15750 del 12/06/2019 delle cui affermazioni di principio deve di seguito darsi conto per poi verificarne l’applicabilità alla fattispecie attraverso il proposto ricorso.

Si tratta di principi di contenuto e metodo che si raccordano nella loro applicazione ad affermazioni già consolidatesi nella giurisprudenza di legittimità.

4.1. Tra le statuizioni di principio contenute nell’indicata sentenza figura quella per la quale, in tema di autorizzazione all’ingresso o alla permanenza in Italia del familiare di minore straniero che si trova nel territorio italiano, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, il diniego non segue, per mero automatismo, alla pronuncia di condanna per uno dei reati che lo stesso testo unico considera ostativi all’ingresso o al soggiorno dello straniero.

Nella premessa che la condanna è destinata a rilevare, al pari delle attività incompatibili con la permanenza in Italia, in quanto costituisca di per sè una minaccia concreta ed attuale per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale, il rigetto della istanza di autorizzazione resta esito di un esame circostanziato del caso concreto e di un bilanciamento tra l’esigenza di tutela dell’ordine pubblico e l’interesse del minore in presenza di gravi motivi connessi con il suo sviluppo psicofisico, nella precisazione che a siffatto termine la norma attribuisce valore prioritario, ma non assoluto.

Il giudice del merito investito di una domanda di autorizzazione alla permanenza temporanea in territorio italiano dal genitore del minore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è chiamato ad un esame del caso concreto in cui viene in bilanciamento, con valore prioritario, l’interesse del minore ed il giudice è chiamato ad accertare la sussistenza dei gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano quale esito della privazione della figura genitoriale sino ad allora presente nella sua vita di relazione.

Resta così confermata l’accezione che della norma si è data nel tempo dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (da SU n. 21799 del 2010) e quindi la natura derogatoria e non eccezionale del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, nell’assolta sua finalità di chiusura di un sistema, all’interno del quale dare un assetto equilibrato al rispetto della vita familiare del minore ed all’interesse pubblico e generale alla sicurezza del territorio ed al controllo delle frontiere.

4.2. Tra i vari momenti lungo i quali si articola l’accertamento del giudice del merito, che sia chiamato a pronunciare sulla richiesta di autorizzazione alla permanenza in Italia di un genitore di un minore ex art. 31, comma 3, cit., figura pertanto ed innanzitutto la verifica che tra il genitore richiedente ed il minore sussista realmente un rapporto affettivo significativo, idoneo a giustificare l’inversione della regola generale secondo cui il figlio minore segue la condizione giuridica del genitore (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 1) e che è presupposto implicito dei “gravi motivi” indicati dalla norma.

4.2.1. A siffatte condizioni va tutelato in via preminente il diritto del minore a non vedersi privato della figura genitoriale fino ad allora presente nella sua vita e quindi del suo benessere psicofisico, inteso come diritto al mantenimento dell’unità familiare attraverso la reciproca assistenza tra i suoi componenti in funzione del superiore interesse del minore, alla cui tutela la permanente presenza dell’adulto in Italia resta quindi finalizzata.

4.2.2. Una volta esaurito positivamente l’indicato accertamento, il giudice per i minori sarà tenuto a valutare le condotte ostative alla permanenza sul territorio nazionale poste in essere dal genitore del minore per registrarne la gravità per poi, successivamente, porle in un giudizio di bilanciamento con le prime.

4.2.3. Poichè il diritto del minore non è assoluto, il giudice potrà negare l’autorizzazione alla permanenza temporanea del genitore ove all’esito di un esame complessivo, svolto in concreto e non in astratto e scevro di ogni automatismo, per un attento bilanciamento tra il preminente interesse del minore e l’interesse statuale alla sicurezza, apprezzi il primo come recessivo nella incompatibilità della condotta posta in essere dal familiare con la sua permanenza in Italia.

4.3. Gli indicati principi che individuano la disciplina sostanziale e la misura della tutela dei beni della vita destinati a venire in considerazione nel caso di richiesta del rilascio del permesso di temporanea permanenza in Italia da parte del genitore straniero di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, vanno poi governati nella loro ricaduta processuale.

4.3.1. Il genitore che, in deroga al suo allontanamento dal territorio nazionale altrimenti dovuto per ragioni di sicurezza e controllo delle frontiere, deduca l’esistenza di gravi motivi a tutela dei diritti del figlio minore che ne consentano la permanenza temporanea, è tenuto a veicolare il vantato diritto secondo una puntuale allegazione di motivi gravi e specifici (Cass. 16/04/2018 n. 9391; Cass. 16/01/2020 n. 773).

4.3.2. Si ha così che il genitore che richieda il permesso temporaneo ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, non può limitarsi, genericamente, a far valere l’interesse dei figli minori al mantenimento delle relazioni familiari a tutela del loro equilibrio psico-fisico senza dedurre in modo specifico sul pregiudizio risentito dai minori al suo allontanamento, nella presupposta e dedotta sussistenza di una relazione tra genitore-figlio che veda nel primo la figura del familiare di riferimento preposto alle cure e l’assistenza del secondo sicchè al suo abbandono del territorio nazionale possa aversi una effettiva e conseguente lesione del diritto del figlio all’unità familiare che nella reciproca assistenza dei suoi componenti si afferma.

4.3.3. L’autorizzazione temporanea di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3, è istituto finalizzato a tutelare il minore in situazioni oggettivamente gravi, di non lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità, comportanti una seria compromissione dell’equilibrio psicofisico non altrimenti evitabile se non attraverso il rilascio della misura autorizzativa, sulla base di un giudizio prognostico circa le conseguenze di un peggioramento delle sue condizioni di vita destinato ad incidere sulla sua personalità ed a cui egli sarebbe esposto a causa dell’allontanamento dei genitori o dello sradicamento dall’ambiente in cui è nato e vissuto (Cass. 21/02/2018 n. 4197; Cass. 12/12/2017 n. 29795).

4.4. La Corte di appello di Perugia, sezione per i Minorenni, in applicazione degli indicati principi ha correttamente ritenuto, con giudizio che non si espone a censura in sede di legittimità per i dedotti profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’assenza di una “significativa” relazione tra genitore e figlie minori, tale da integrare la deroga all’applicazione della disciplina sull’allontanamento del primo dal territorio nazionale per ragioni di sicurezza e controllo delle frontiere, e quindi l’irreversibile nocumento allo sviluppo psico-fisico delle minori anche per lo sradicamento dal contesto di vita goduto e tanto nel rilievo, ai fini del mantenimento della coesione familiare, della presenza e dell’apporto costante della madre che svolge attività lavorativa.

4.4.1. Il ricorrente a fronte dell’indicata motivazione non deduce di aver fatto valere dinanzi ai giudici di merito una fattispecie integrata dalla valorizzazione della relazione genitore-figlie per i sopra esposti contenuti, limitandosi, invece, genericamente, ed ancora, a richiamare in sede di legittimità il pregiudizio risentito dalle minori nel loro sviluppo psico-fisico in esito all’allontanamento del padre e, deviando in modo significativo dalla finalità propria del mezzo invocato, a far valere un generico diritto alla coesione familiare tra genitori e figli e finanche alla bigenitorialità che si vorrebbe leso dal provvedimento impugnato.

4.4.2. Si tratta di una prospettiva errata che guarda al diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia per un percorso destinato a dispiegarsi secondo tempi ordinari e di tendenziale stabilità che per nulla si raccorda con la finalità propria dell’istituto in esame e che ove intesa, invece, quale ratio dell’autorizzazione temporanea avrebbe l’effetto di superare e porre nel nulla la disciplina del ricongiungimento familiare con applicazione automatica dell’autorizzazione alla permanenza (Cass. n. 9391 cit. in motivazione p. 4; Cass. SU n. 21799 del 2010, par. 5 “Motivi della decisione”).

5. Il ricorso è pertanto infondato e come tale deve essere rigettato.

Nulla sulle spese.

La natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater.

Va disposta ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

PQM

Rigetta il ricorso.

Dà atto che la natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, quater.

Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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