Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6250 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21707-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Z.S.;

– intimata –

per la revocazione della sentenza n. 425/30/2015 della COMMISSIONE

TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 11/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dei 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Z.S. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 425/30/2015, depositata in data 11/02/2015, con la quale – in controversia concernente la revocazione della sentenza n. 145/02/2013 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che aveva ritenuto definita la lite, D.L. n. 98 del 2011, ex art. 39 inerente impugnazione di tre avvisi di accertamento, afferenti IRPEF ed addizionali, regionali e comunali, e riferibili agli anni d’imposta 2005, 2006 e 2007, – è stata confermata la sentenza impugnata, dichiarando inammissibile il ricorso per revocazione.

In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che “dal tenore della sentenza di secondo grado l’errore evidenziato non è ascrivibile ai documenti versati in causa, ma ai petitum dell’Ufficio, che ha chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere per tutti gli avvisi di accertamento ricompresi nella controversia de qua”; inoltre, a sentenza impugnata risultava “ancora appellabile al momento del proposto rimedio”, cosicchè avverso la stessa era proponibile un ulteriore ricorso ordinario per cassazione.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituaie comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, avendo la C.T.R. erroneamente ritenuto che la decisione di altra C.T.R. impugnata non fosse gravata da errore di tipo revocatorio, in quanto l’Agenzia delle Entrate aveva chiesto la cessazione della materia del contendere con riferimento a tutti gli avvisi di accertamento oggetto del giudizio.

2. La censura è fondata.

La C.T.R. ha invero erroneamente ritenuto che l’Ufficio avesse richiesto, in appello, in calce alle tre comunicazioni di regolare definizione depositate nel settembre 2012, l’estinzione del giudizio con riferimento a ciascuna delle annualità oggetto del medesimo (2005, 2006 e 2007), mentre analoga richiesta non era stata presentata con riferimento all’annualità 2007, pacificamente non definibile (per importo superiore ad Euro 20.000,00) nè definita, e l’Agenzia delle Entrate aveva depositato in appello tre distinte comunicazioni di regolarità della definizione della lite, relative alle sole annualità 2005 e 2006, perchè la contribuente aveva presentato, quanto all’anno 2005, due identiche domande di definizione dello stesso avviso.

– Questa Corte, anche di recente (Cass.15286/2015), ha chiarito che, secondo consolidata giurisprudenza, l’errore di fatto, che può dar luogo a revocazione della sentenza ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, consiste nell’erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure nella supposizione dell’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che fatto oggetto dell’asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato: tal genere di errore presuppone, quindi, il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali, purchè, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio, e, dall’altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti.

– Il suddetto errore inoltre non può riguardare la violazione o falsa applicazione di norme giuridiche; deve avere i caratteri dell’assoluta evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti o documenti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra a percezione asseritamente erronea da parte del giudice e la decisione emessa deve esistere un nesso causale tale che senza l’errore la pronunzia sarebbe stata diversa.

– Sussiste, pertanto, la svista percettiva, in cui la Commissione Tributaria Regionale è incorsa riferendo l’istanza di definizione della lite per condono all’intero procedimento e non a parte dello stesso (due soli avvisi di accertamento e non anche quello relativo all’anno 2007), svista decisiva ai fini della decisione d cessazione della materia del contendere.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione; Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata;

rinvia alla C.T.R. della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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