Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6250 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6250

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28391-2019 proposto da:

O.P., elettivamente domiciliato in Falconara Marittima,

piazza Mazzini, n. 9 presso l’avv. NICOLETTA PELINGA, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura

dello Stato;

– intimato –

avverso la sentenza n. 384/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

RITENUTO

CHE:

La ricorrente O.P. proviene dalla (OMISSIS), (OMISSIS).

Ha raccontato di essere fuggita dopo essere stata rapita dallo zio, che, alla morte del padre, ha cercato di impossessarsi dei beni del fratello avendo stimato che l’unico modo per farlo era di eliminare l’unica erede del patrimonio.

In Italia, dove è giunta nel 2016, ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiata, la protezione internazionale e quella umanitaria.

Il Tribunale, adito dopo che la Commissione territoriale aveva rigettato la richiesta, ha ritenuto insussistenti le pretese della ricorrente, che ha di conseguenza proposto appello.

Il giudice di secondo grado ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto, in ragione della nuova disciplina (L. n. 25 del 2008, art. 35 bis come introdotto dalla L. n. 13 del 2017, atr. 6), l’appello, nelle materie della protezione internazionale, è stato soppresso.

Ricorre la Omoighe con quattro motivi. Non v’è costituzione del Ministero.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

p.. La ricorrente propone quattro motivi, ma il primo è assorbente.

Esso denuncia violazione della L. n. 25 del 2008, art. 35 bis come introdotto dalla L. n. 13 del 2017.

La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto, a cagione della data di proposizione del ricorso introduttivo, la controversia è soggetta al nuovo rito, che ha, per l’appunto, abolito il grado di appello e previsto il solo ricorso per Cassazione.

La corte di appello è giunta a questa conclusione osservando che il nuovo regime, senza grado di appello, si applica alle controversie introdotte dopo il 18 agosto 2017 e dunque anche al presente procedimento, che è stato introdotto il 30.4.2018.

Secondo la ricorrente invece la data da considerare ai fini della scelta del regime applicabile non è quella del ricorso introduttivo della causa (in Tribunale), ma quella della domanda di protezione, che nella specie, stata fatta il 17.11.2017 e dunque prima della entrata in vigore della riforma che ha abolito il grado di appello. Il motivo è infondato.

La norma che regola il regime transitorio è la L. n. 13 del 2017, art. 21 convertito in L. n. 46 del 2017, il quale, al comma 2, recita che “Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), si applicano relativamente alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione internazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto.” L’art. 6, comma 1, lett. c) richiamato in ricorso è relativo, solo quanto alla protezione internazionale, alle modalità del colloquio davanti alle Commissioni territoriali: si veda invece la disciplina transitoria regolata dallo stesso art. 21, comma 2.

Resta dunque fermo che la nuova disciplina processuale si applica ai ricorsi depositati dopo la sua entrata in vigore come nel caso presente.

Posto dunque che correttamente è stata dichiarata l’inammissibilità, gli altri motivi sono assorbiti.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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