Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6250 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6250
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 21618/2017 proposto da:
P.E., in qualità di genitore dei minori, P.A. (nato
a (OMISSIS)) e Pe.Am. (nata a (OMISSIS)) domiciliati in Roma
Piazza Cavour presso la cancelleria della prima sezione civile della
Corte di cassazione e rappresentati e difesi dall’avvocato Desi
Bruno per procura speciale in atti;
– ricorrente –
contro
PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna, sezione per i
minorenni, n. 155/2017 del 13/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2019 dal Cons. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, con il provvedimento in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale, sezione per i minorenni, aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione del ricorrente, genitore di due minori, a permanere in Italia per due anni D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 31, comma 3.
2. Ricorre per la cassazione dell’indicato provvedimento con due motivi P.E., nella qualità in epigrafe indicata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile perchè il ricorrente è privo di una procura speciale che come tale risulti formata relativamente all’odierno giudizio.
Nell’intestazione dell’atto invero il difensore del ricorrente fa riferimento ad un “mandato già in atti” la cui diretta lettura, possibile a questa Corte di legittimità nella natura processuale del denunciato vizio, non consente di rinvenire, per i necessari caratteri, la specialità e la diretta sua riferibilità al presente giudizio.
2. Secondo consolidato indirizzo di legittimità, la procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata.
Ne consegue che la procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicchè è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato “da mandato già in atti” là dove una consultazione di questi ultimi riveli la presenza di procura a margine dell’atto introduttivo dei gradi di merito e la riferibilità temporale della prima alle attività difensive in pregresso svolte (Cass. n. 27540 del 21/11/2017; vd. Cass. n. 28146 del 05/11/2018; Cass. n. 7084 del 28/03/2006).
3. Nulla sulle spese non avendo le amministrazioni intimate svolto difese.
La natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che la natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020