Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6249 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. III, 05/03/2021, (ud. 04/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6249

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28350-2019 proposto da:

S.K., elettivamente domiciliato in Torino, corso

Brunelleschi, 129, presso l’avv. VALENTINA SASSANO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliato presso l’Avvocatura dello Stato,

da cui è rappresentato e difeso;

– intimato –

avverso la sentenza n. 398/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

 

Fatto

CONSIDERATO

CHE:

Il ricorrente, S.K., proviene dal (OMISSIS).

Racconta di essere fuggito dal suo Paese per ragioni di tipo economico, conseguenti alla distruzione della sua casa dovuta ad una alluvione.

La Commissione territoriale ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato, nonchè la protezione sussidiaria ed umanitaria ed avverso tale decisione S.K. ha fatto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale, il quale ha del pari negato la tutela richiesta con provvedimento che è stato dal ricorrente impugnato davanti alla Corte di Appello di Ancona, la quale ha confermato la decisione di primo grado ritenendo che le ragioni della fuga non sono di quelle che consentono una protezione internazionale, e che quanto alla protezione umanitaria, il ricorrente non ha allegato una concreta integrazione in Italia, che consiste solo di un lavoro a tempo determinato part time. Avverso questa ratio S. ricorre con un solo motivo, mentre il Ministero non si è costituito.

Diritto

RITENUTO

CHE:

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 5 Testo Unico sulla Immigrazione.

Il ricorrente ritiene che la ratio della decisione impugnata “non tiene conto della buona integrazione del ricorrente, dimostrata dal fatto che vive in Italia già da qualche anno, che in questo periodo non ha riportato condanne penali e, soprattutto, dal fatto che il ricorrente è riuscito a reperire un’attività lavorativa”.

Egli ritiene che “queste circostanze, già allegate al ricorso introduttivo, avrebbero meritato una più attenta valutazione”.

Infatti, la giurisprudenza di legittimità, secondo il ricorrente, valorizza il dato della integrazione in Italia ai fini della decisione, operazione che per contro è sfuggita alla corte di merito.

Il motivo è inammissibile.

Intanto, non è correlato alla motivazione. Infatti, la ratio della sentenza non sta nel negare l’integrazione, bensì nel ritenerla insufficiente.

Va considerato che il giudizio di vulnerabilità dello straniero, e dunque la valutazione circa il suo diritto ad un permesso di soggiorno è l’esito della concretizzazione della clausola dei “seri motivi umanitari”.

Tra questi v’è senz’altro l’inserimento dello straniero in Italia, che da solo però non è sufficiente, occorrendo, come precisato più volte da questa Corte, che il livello raggiunto di integrazione, e con esso quello dei diritti il cui godimento garantisce, rischi di andare perduto in caso di rimpatrio, per le condizioni del Paese di origine.

La corte di merito ha svolto questo accertamento, da un lato escludendo che nel (OMISSIS) vi siano condizioni di violazione dei diritti umani, per altro verso escludendo che il lavoro allegato dal ricorrente sia sufficiente indice di una integrazione in Italia.

Si consideri che l’accertamento della avvenuta integrazione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato.

Il ricorrente non articola del resto un motivo specifico di contestazione di tale accertamento, limitandosi a ritenere che la corte non ha adeguatamente valutato la sua allegazione circa l’avvenuta integrazione lavorativa, ma non indica in che cosa consista tale inadeguatezza.

Il ricorso va dichiarato inammissibile, stante l’inammissibilità dell’unico motivo.

P.Q.M.

La cote dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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