Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6249 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 25/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6249
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 18027/2017 proposto da:
B.A., e B.K., in proprio e quali
genitori di B.R., B.S., BO.An.,
BO.Ay., elettivamente domiciliati in Roma, Piazza Cavour presso la
cancelleria della Corte di cassazione e rappresentati e difesi
dall’avvocato Claudio Defilippi per procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro in carica, QUESTURA
DI PARMA, in persona del Questore p.t., domiciliati ex lege presso
gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei
Portoghesi, 12;
– intimati –
avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna, sezione per i
minorenni, n. 147/2017 del 05/06/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, sezione per i minorenni, con il decreto in epigrafe indicato ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il locale Tribunale aveva, a sua volta, respinto la richiesta di autorizzazione di B.A., padre di quattro minori, a permanere in Italia per due anni ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3.
La Corte di merito è pervenuta al rigetto nell’operato bilanciamento, richiesto dalla norma in applicazione, tra gli interessi pubblici di sicurezza ed ordine, sfavorevolmente valutati in ragione dei precedenti penali a carico del reclamante, e quelli personali, che relativi alla situazione familiare del primo erano stati ritenuti espressivi di una scarsa consapevolezza e genuinità nell’assunzione delle funzioni genitoriali.
2. Ricorrono per la cassazione dell’indicato provvedimento con due motivi B.A. e B.K., in proprio e nella qualità in epigrafe indicata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Sostiene l’indicata decisione il rilievo, costante nell’orientamento di questa Corte di legittimità, per il quale nei procedimenti diretti ad ottenere l’autorizzazione alla permanenza nel territorio italiano del familiare di un minore di nazionalità straniera in deroga alle disposizioni del T.U. di cui al D.Lgs. n. 286 del luglio 1998, ai sensi dell’art. 31, comma 3, controparte processuale è il P.M. che davanti al Tribunale minorile è il Procuratore della Repubblica presso detto giudice, là dove nei procedimento di reclamo davanti alla Corte d’appello, nella specializzata composizione per i minorenni, avverso il decreto emesso dal giudice di primo grado, unico contraddittore della parte reclamante, è il P.G. presso la medesima Corte, onde, nel giudizio di cassazione promosso dal cittadino straniero avverso il decreto emesso dalla Corte d’appello sul reclamo dinnanzi menzionato, il contraddittorio è ritualmente instaurato nei confronti del solo P.G. presso la suindicata Corte (tra le altre: Cass. n. 17194 del 14/11/2003; Cass. n. 747 del 15/01/2007; Cass. n. 14063 del 2008; Cass. n. 28778 del 23/12/2011).
Il pubblico ministero per un verso deve partecipare al giudizio anche nelle fasi di merito (art. 38 disp. att. c.c., comma 3 e art. 70 c.p.c., comma 1, n. 5) ove è titolare di autonomo potere di impugnazione (art. 740 c.p.c.) e, per altro verso, non è individuabile alcun’altra parte pubblica, come, ad esempio, il prefetto, ex art. 13 bis D.Lgs. cit., in tema di opposizione al decreto di espulsione da lui emesso, che possa essere chiamata a contraddire fermo il rilievo che il P.M. è pur sempre portatore dell’interesse pubblico alla corretta applicazione delle norme sull’immigrazione (Cass. 14/11/2003 n. 17194; Cass. n. 10136 del 02/05/2007).
3. Poichè i ricorrenti hanno notificato il ricorso avverso il decreto adottato dalla Corte territoriale al Ministero dell’Interno ed alla Questura di Parma, l’atto è inammissibile per irrituale costituzione del contraddittorio.
4. Quanto poi alla ricorrente B.K. si ha poi che la stessa ha proposto ricorso per la prima volta in cassazione assoggettando per l’effetto l’assunta iniziativa ad un ulteriore rilievo di inammissibilità per sua novità.
Nulla sulle spese non avendo le Amministrazioni intimate svolto difese.
La natura del giudizio esonera i ricorrenti dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto che la natura del giudizio esonera il ricorrente dal pagamento del contributo unificato di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
Dispone che ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52 siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020