Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6248 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6248
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE ed AGENZIA DELLE ENTRATE, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui
uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
M.C., M.G., M.S., A.
S. e R.D., rappresentati e difesi, giusta delega a
margine del controricorso, dall’Avv. Taddeo Luigi con studio in
Napoli, elettivamente domiciliato per le notifiche in Roma, Via
Nomentana, 263 presso lo studio del dott. Michelangelo Mattia;
– controricorrenti –
AVVERSO la sentenza n. 144/32/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Napoli – Sezione n. 32, in data 19/05/2006, depositata
il 04 gennaio 2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 2236/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 144/32/06, pronunziata dalla C.T.R. di Napoli, Sezione n. 32, il 19.05.2006 e DEPOSITATA il 04 gennaio 2007.
Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento di maggior reddito da partecipazione societaria, ai fini Irpef ed altro per l’anno 1996, si articola in piu’ motivi, con i quali si lamenta violazione del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 40, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., nonche’ difetto di motivazione.
2 – Gli intimati, non hanno svolto difese in questa sede.
3 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullita’ dell’intero giudizio.
Premesso, infatti, che l’accertamento in questione attiene al reddito di partecipazione societaria e che al giudizio, come si evince dall’impugnata sentenza, hanno partecipato solo i soci ricorrenti, e non anche la societa’ e gli eventuali altri soci detentori delle residue quote, deve farsi applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale La unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che: il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”(Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).
4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che dichiari la nullita’ dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza. Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.
Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va dichiarata la nullita’, oltre che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio dei ricorrenti nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a conclusione di tale fase processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Napoli perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;
Considerato, altresi’, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi del principio applicato, le spese delle fasi di merito e del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la nullita’ dell’impugnata sentenza, di quella di primo grado e degli atti successivi alla costituzione nel giudizio di primo grado del ricorrente; Dispone rimettersi gli atti alla CTP di Napoli perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi a consentire l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la causa nel merito. Compensa le spese dell’intero giudizio.
Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010