Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6248 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 04/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6248

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11495/2019 proposto da:

GEA DI G.G. E C. SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 91, presso lo studio dell’avvocato LUCISANO CLAUDIO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato CIMMINO

GIBELLINI FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 27603/20’8 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 30/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/02/2020 dal Consigliere Dott. BALSAMO MILENA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La società G.E.A. di G.G. & C s.as. ha proposto istanza di correzione di errore materiale contenuto nella ordinanza n. 27603 del 12.09.2018 di questa Corte. Ha dedotto che, mentre nella motivazione della sentenza si dichiara la nullità dell’intero giudizio- con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio al giudicè di primo grado, nel dispositivo si legge che la Corte rinvia alla CTR della Lombardia.

La società deduce che si tratta di un errore materiale sanabile col procedimento di cui all’art. 391-bis c.p.c..

L’agenzia non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’istanza di correzione è fondata.

Nella giurisprudenza di questa Corte è pacifico che “il contrasto la motivazione ed il dispositivo di una sentenza della-Corte di cassazione, non incidendo sull’idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale, non integra un vizio attinente alla portata concettuale e sostanziale della decisione, bensì un errore materiale, correggibile ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, senza che venga in rilievo un’inammissibile attività di specificazione o di integrazione della sentenza di legittimità” (Cass. n. 15321/2012; Cass. n. 17418/2014; Cass. n. 555/2017; Cass. n. 668/2019).

La giurisprudenza di legittimità, difatti, esclude l’ammissibilità della procedura di correzione di errori materiali solo nel caso di contrasto “insanabile” tra la motivazione ed il dispositivo; “contrasto insanabile” che è solo quello che, per essere sanato, richiederebbe una ulteriore attività decisoria.

Nel caso di specie, per contro, il tenore della motivazione non consente alcun dubbio circa l’intenzione della sentenza corrigenda di dichiarare la nullità dell’intero giudizio per l’omessa integrazione del litisconsorzio necessario sin dal giudizio di primo grado, con rinvio al primo giudice; e se non possono esservi dubbi sulla portata precettiva della decisione, nemmeno potrà dirsi “insanabile” l’eventuale contrasto tra la motivazione ed il dispositivo.

3. L’ordinanza 27603/2018 di questa Corte deve pertanto così correggersi: nella parte dispositiva, alla pagina 4, sesto rigo, in luogo delle parole: “… e rinvia alla CTR della Lombardia, in altra composizione, …” si leggano le parole: “… e rinvia alla CTP di Milano, in altra composizione …”

Non è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento di correzione, poichè esso ha natura amministrativa e non è dunque possibile individuare all’esito di esso una parte vittoriosa e una parte soccombente (S. U. n. 9438 del 27/06/2002).

PQM

dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 27603/2018 del 12.09.2018 – depositata il 30.10.2018 – nel senso che nella parte dispositiva, alla pagina 4, sesto rigo, in luogo delle parole: “… e rinvia alla CTR della Lombardia, in altra composizione, …” si leggano le parole: “… e rinvia alla CTP di Milano, in altra composizione …”e non altrimenti;

manda alla Cancelleria di annotare la correzione sull’originale della predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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