Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6246 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 e’ domiciliata;

– ricorrente –

contro

ASTRA SRL con sede in (OMISSIS), in persona del Liquidatore

pro

tempore;

– intimata –

AVVERSO la sentenza n. 155/25/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Bari – Sezione Staccata di Foggia n. 25, in data

16/10/2006, depositata il 30 ottobre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 gennaio 2010 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 263/2008 R.G., e’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 155/25/06, pronunziata dalla C.T.R. di Bari, Sezione Staccata di Foggia n. 25, il 16.10.2006 e DEPOSITATA il 30 ottobre 2006. Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento per mancata effettuazione di ritenute sugli utili distribuiti ai soci e sugli interessi maturati su finanziamenti dei medesimi soci, ai fini Irpef ed altro per l’anno 1992, censura l’impugnata decisione per violazione dell’art. 2727 c.c. e segg. e dell’art. 2697 c.c., nonche’ per omessa o comunque insufficiente motivazione.

2 – L’intimata, non ha svolto difese in questa sede.

3 – In via preliminare, deve essere rilevata la nullita’ dell’intero giudizio.

Premesso, infatti, che l’accertamento di che trattasi riguarda questione attinente a reddito di societa’ e di partecipazione dei soci e che al giudizio, come si evince dall’impugnata sentenza, ha partecipato solo la societa’ ricorrente, e non anche i soci, deve farsi applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale La unitarieta’ dell’accertamento che e’ (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei a redditi delle societa’ ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 TUIR e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della societa’ a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla societa’, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la societa’ ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non puo’ essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perche’ non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi’ la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioe’ gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007);

trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e’ nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e all’art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullita’ che puo’ e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

4 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che dichiari la nullita’ dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va dichiarata la nullita’, oltre che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti successivi alla proposizione del ricorso di primo grado ed alla costituzione in giudizio della ricorrente nel giudizio di primo grado e della decisione emessa a conclusione di tale fase processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Foggia perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;

Considerato, altresi’, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi del principio applicato, le spese delle fasi di merito e del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la nullita’ dell’impugnata sentenza, di quella di primo grado e degli atti successivi alla costituzione nel giudizio di primo grado della ricorrente; Dispone rimettersi gli atti alla CTP di Foggia perche’, previa adozione dei provvedimenti sottesi a consentire l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la causa nel merito. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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