Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6246 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6246

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14895-2013 proposto da:

IMMOBILIARE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F.

PAULUCCI DE’ CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato SANDULLI

PIERO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ROVIGO; – intimata –

avverso la sentenza n. 100/2012 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA,

depositata il 28/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Immobiliare Italia s.r.l. e i soci P.D., S.M. e S.M. impugnavano dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Rovigo distinti avvisi di accertamento con i quali l’Agenzia delle Entrate, in relazione all’anno d’imposta 2006, aveva rideterminato il reddito d’impresa ai fini I.V.A., IRPEG e IRAP, recuperando a tassazione presunti maggiori ricavi derivanti dalla cessione di tre unità immobiliari avvenuta ad un prezzo inferiore a quello dichiarato nei preliminari di compravendita e, a carico dei soci, una maggiore imposta a titolo di Ires, oltre a sanzioni e interessi.

La Commissione adita rigettava i ricorsi.

In esito all’appello proposto dai contribuenti, la Commissione regionale del Veneto dichiarava cessata la materia del contendere in relazione ai soci i quali, nelle more del giudizio, avevano definito la lite ai sensi del D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12 e confermava la sentenza impugnata, con riferimento alla società, osservando che nel caso di specie l’accertamento dell’Ufficio poggiava su elementi diversi che nel loro complesso costituivano presunzioni gravi, precise e concordanti, atteso che l’atto impositivo muoveva dalla condotta antieconomica della società che aveva presentato bilanci in perdita fin dalla sua costituzione, dal valore dei mutui contratti dagli acquirenti, il cui importo risultava essere superiore al prezzo ufficiale di compravendita, dalla perizia di stima e dal prezzo dichiarato nei preliminari di vendita.

Avverso la suddetta decisione ricorre per la cassazione la Immobiliare Italia s.r.l., affidandosi a due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente Società Immobiliare Italia s.r.l. ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere per avere provveduto a rottamare le tre cartelle nelle quali la pretesa fiscale era stata cartolarizzata aderendo alla prima legge di stralcio del 2017, documentando la circostanza;

ritenuto che la istanza per definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 22 ottobre 2016, art. 6, convertito, con modificazioni, nella L. 1 dicembre 2016, n. 225, comportava la rinuncia al giudizio;

ritenuto che deve essere, conseguentemente, dichiarata l’estinzione del giudizio;

ritenuto che nulla va statuito in ordine alle spese, in ragione del fatto che il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. sez. 6, ord. 3 ottobre 2018, n. 24083).

Non ricorrono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 7 giugno 2018, n. 14782).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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