Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6245 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6245

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N. M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12010-2013 proposto da:

G.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA

NUOVA 478, presso lo studio dell’avvocato B.L., che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI DI ROMA

1 in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA SUD SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA

MARGHERITA 294, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI BALDELLI

ENRICO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE UFFICIO CONTROLLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 172/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 29/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 172/28/2012 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l’appello proposto da G.F.M. avverso la sentenza di primo grado della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che, decidendo sul ricorso avverso una intimazione di pagamento relativa ad anno di imposta 1987 l’aveva rigettato sul presupposto che l’intimazione di pagamento non fosse atto autonomamente impugnabile e che, poichè i propedeutici avvisi di irrogazione sanzioni erano stati notificati in data 24.9.1992 e non impugnati, l’iscrizione a ruolo effettuata in data 5.12.2000 rientrava nel pieno rispetto del termine di prescrizione decennale.

Avverso tale statuizione il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria, cui replicano l’Agenzia delle Entrate ed Equitalia Sud s.p.a. con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e mancata e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 78 e degli artt. 2946,2934,2936 e 2943 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 essendo ampiamente decorso il termine di prescrizione decennale previsto da tali norme dalla data di notifica degli avvisi

2.Con il terzo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per avere qualificato l’intimazione di pagamento come atto ricognitivo di debito non autonomamente impugnabile in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

3.Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse sono fondate.

Ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 il ruolo e la cartella di pagamento rientrano tra gli atti impugnabili nel processo tributario. Il citato articolo, comma 3 prevede, inoltre, che: ” Gli atti diversi da quelli indicati (n.d.r. al comma 1) non sono impugnabili autonomamente. Ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri. La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all’atto notificato, ne consente l’impugnazione unitamente a quest’ ultimo”.

Non vi è dubbio che l’intimazione di pagamento sia un atto impugnabile, in quanto secondo quanto espresso dalla S.C.: “In tema di contenzioso tributario, l’impugnazione da parte del contribuente di un atto non espressamente indicato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, che, tuttavia, sia espressivo di una pretesa tributaria ormai definita (nella specie, atto recante intimazione di pagamento) è una facoltà e non un onere, costituendo un’estensione della tutela” (Cass. n. 3259 del 2019; n. 2616 del 2015, n. 14765 del 2016, n. 26129 del 2017).

Il ricorrente ha impugnato l’intimazione di pagamento per far valere la prescrizione del tributo maturatasi successivamente alla notifica di due avvisi di irrogazione sanzioni non opposti.

La CTR ha accertato che gli avvisi sono stati notificati il 24.9.1992, mentre l’intimazione è stata notificata in data 9.6.2007 e quindi ben oltre dieci anni dalla notifica degli atti impositivi.

La CTR non fa alcun cenno della eventuale notifica di cartelle di pagamento.

Il giudice di appello ha ritenuto, erroneamente, che l’iscrizione a ruolo degli importi degli avvisi, avvenuta in data 5.12.2000, aveva impedito la prescrizione dei tributi.

Il decorso del termine prescrizionale per la riscossione dell’imposta definitivamente accertata, non può ritenersi interrotto dalla sola formazione del ruolo da parte dell’Amministrazione finanziaria, atteso che, ai sensi dell’art. 2943 c.c., u.c, la prescrizione dei diritti è interrotta solo da un atto che valga a costituire in mora il debitore e, quindi, avente carattere recettizio, mentre l’iscrizione a ruolo di un tributo resta un atto interno dell’amministrazione (Cass. 14301/2009; Cass. 315/2014).

Il ricorso deve essere, pertanto accolto con assorbimento della trattazione del motivo n. 2 con il quale si fa valere la nullità della sentenza per violazione e mancata e/o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 20, comma 3 e dell’art. 2948 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c. essendo decorso il termine di prescrizione quinquennale per la riscossione degli interessi e delle sanzioni e del motivo n. 4 con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 546 del 1992, art. 57, nonchè violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 per aver ritenuto inammissbile la eccezione di

nullità L. n. 212 del 2000, ex art. 7 delle per violazione dello ius

novorum, e la sentenza cassata.

Non essendo necessari accertamenti in punto di fatto la controversia può essere decisa nel merito con accoglimento dell’originario ricorso del contribuente.

Le spese e del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione della evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il quarto;

cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.

Compensa le spese del giudizio di merito e condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2900,00 oltre al rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA