Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6244 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6244

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino L. – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI N.M.G. – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria M. – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8470/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AUTO QUATTRO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36,

presso lo studio dell’avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 117/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

BRESCIA, depositata il 24/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal Consigliere Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza n. 117/66/2012, depositata in data 24 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di Auto Quattro s.r.l. avverso la sentenza n. 107/10/2010 della Commissione tributaria provinciale di Brescia che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento con il quale l’Ufficio, previo p.v.c. della Guardia di Finanza, aveva contestato a quest’ultima l’indebita detrazione di Iva in relazione ad operazioni ritenute soggettivamente inesistenti relative all’importazione intracomunitaria di autoveicoli per il tramite di società “cartiere” fittiziamente interposte all’effettivo cedente comunitario, sul presupposto che l’ufficio non avesse provato la fittizietà dell’operazione e la consapevolezza del destinatario che

l’operazione si iscriveva in una frode all’IVA.

Avverso tale statuizione l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione affidato a un motivo.

Auto Quattro srl resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 in combinato disposto con l’art. 2697 c.c. e ss.. Deduce che la CTR aveva erroneamente ritenuto che l’Ufficio non avesse adeguatamente ottemperato all’onere della prova circa l’inesistenza delle contestate fatture e la consapevolezza della contribuente.

La censura è fondata.

Questa Corte, alla luce della giurisprudenza comunitaria, ha statuito il seguente principio di diritto: “In tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, se contesta che la fatturazione attenga ad operazioni soggettivamente inesistenti, inserite o meno nell’ambito di una frode carosello, ha l’onere di provare, non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche la consapevolezza del destinatario che l’operazione si inseriva in una evasione dell’imposta, dimostrando, anche in via presuntiva, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il contribuente era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo, usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, della sostanziale inesistenza del contraente; ove l’Amministrazione assolva a detto onere istruttorio, grava sul contribuente la prova contraria di avere adoperato, per non essere coinvolto in un’operazione volta ad evadere l’imposta, la diligenza massima esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità in rapporto alle circostanze del caso concreto, non assumendo rilievo, a tal fine, nè la regolarità della contabilità e dei pagamenti, nè la mancanza di benefici dalla rivendita delle merci o dei servizi (così Sez. 5, 20 aprile 2018, n. 9851, nonchè Sez. 5, 24 agosto 2018, n. 21104; Sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17818, secondo la quale, con riferimento all’onere probatorio gravante sul contribuente, non è sufficiente “la mera regolarità della documentazione contabile e la dimostrazione che la merce sia stata consegnata o il corrispettivo effettivamente pagato, trattandosi di circostanze non concludenti”, ovvero, quanto alla regolarità delle scritture ed alle evidenze contabili del pagamento, “di dati e circostanze facilmente falsificabili”: Sez. 6-5, 15 maggio 2018, n. 11873).

Va in particolare precisato che (Cass., 10120/2017; Cass., 24426/2013) “quando l’operazione soggettivamente inesistente è di tipo triangolare, poco complessa e caratterizzata dalla interposizione fittizia di un soggetto terzo tra il cedente comunitario ed il cessionario italiano, l’onere probatorio a carico della Amministrazione finanziaria, sulla consapevolezza da parte del cessionario che il corrispettivo della cessione sia versato al soggetto terzo non legittimato alla rivalsa nè assoggettato all’obbligo del pagamento dell’imposta, è soddisfatto dalla dimostrazione che l’interposto sia privo di dotazione personale e strumentale adeguata alla prestazione fatturata, mentre spetta al contribuente – cessionario fornire la prova contraria della buona fede con cui ha svolto le trattative ed acquistato la merce, ritenendo incolpevolmente che essa fosse realmente fornita dalla persona interposta.

Tanto premesso la CTR, quanto alla individuazione degli elementi indiziari della fittizietà della interposizione, ha posto in rilievo che la contribuente aveva prodotto copia delle due fatture, la n. 269 e la n. 270 emesse in data 30.7.2004 dalla Nuova Auto 3000 srl (società fornitrice), delle relative carte di circolazione, delle fatture n. 848 e n. 851 emesse dalla Auto Quattro s.r.l. in data 2.9.2004, dell’assegno circolare datato 2.8.2004 intestato alla Nuova Auto, dell’estratto del registro Iva, del giornale di contabilità e della scheda contabile di registrazione delle fatture di acquisto; la CTR ha rilevato ancora che gli acquisti erano stati pagati con assegno circolare intestato alla cedente, regolarmente registrato in contabilità, che i prezzi di compravendita erano risultati in linea con quelli del mercato corrente e che tanto bastava a dimostrare la regolarità e la effettività della operazione.

Sotto il profilo della conoscenza o conoscibilità da parte del contribuente, la C.T.R. ha ritenuto che il cessionario “non aveva e non poteva avere” conoscenza dell’intento del cedente, atteso che i rapporti sono effettivamente intercorsi essendo irrilevante l’intenzione di un operatore diverso dal soggetto passivo.

La CTR ha trascurato del tutto i principi testè richiamati nemmeno valutando la natura di mera “cartiera” della Nuova Auto 3000 By Import & Export s.r.l., società fornitrice della Auto Quattro s.r.l., a fronte dei plurimi elementi indiziari forniti dall’amministrazione l’cui esiti sono stati riversati nel processo verbale di contestazione.

La CTR, inoltre, non spende alcun argomento per spiegare le ragioni della ritenuta estraneità della contribuente alla frode, valorizzando – ma in via puramente assertiva – elementi (semplicemente elencati), tutti peraltro in sè non decisivi, alla luce della citata giurisprudenza di legittimità.

Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla CTR della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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