Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6243 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. trib., 15/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

3G di GUERRERA GIACOMO & C. SAS, con sede in (OMISSIS),

rappresentata

e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv.

Bottari Nicola, elettivamente domiciliato in Roma, Via Salaria, 400,

nello studio dell’Avv. Giovanni Passalacqua;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 18/27/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Palermo – Sezione Staccata di Messina n. 27, in data

07/02/2006, depositata il 06 aprile 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

26 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n. 15629/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 18/27/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Palermo, Sezione Staccata di Messina n. 27, il 07.02.2006 e DEPOSITATA il 06 aprile 2006.

La Commissione di appello ha accolto l’appello della contribuente, ritenendo illegittimo l’avviso di accertamento, per avere riconosciuto efficacia retroattiva agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al D.M. 10 settembre 1992.

2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di avviso di accertamento di maggior reddito e successiva cartella, IRPEF, ILOR per l’anno 1990, si articola in unico motivo, con il quale si denuncia la violazione e falsa applicazione della L. n. 413 del 1991, art. 7 e dei D.P.C.M. 21 dicembre 1990 e D.P.C.M. 23 dicembre 1992 e si deduce l’erroneo operato della Commissione di merito, per avere escluso che i coefficienti presuntivi di reddito, previsti dalla legge e determinati dai citati decreti, potessero trovare applicazione con riferimento ai redditi prodotti in anni precedenti la loro pubblicazione.

3 – L’intimata controricorrente ha chiesto che l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.

4 – In via preliminare deve essere rilevata la nullità dell’intero giudizio.

Premesso, infatti, che l’accertamento in questione attiene al reddito di società e che al giudizio non hanno partecipato i soci, ma solo la società, deve farsi applicazione del principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:

– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);

– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che dichiari la nullità dell’intero giudizio, rimettendo la causa al giudice di primo grado per i provvedimenti di competenza.

Il Relatore Cons. Dr. Antonino Di Blasi”.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;

Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;

Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, va dichiarata la nullità, oltre che dell’impugnata sentenza, di tutti gli atti successivi alla costituzione in giudizio della ricorrente nel procedimento di primo grado e della decisione emessa a conclusione di tale fase processuale, e la causa va rimessa alla CTP di Messina perchè, previa adozione dei provvedimenti sottesi ad integrare il contraddittorio nei confronti degli altri litisconsorti necessari, decida la causa nel merito;

Considerato, altresì, che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi del principio applicato, le spese delle fasi di merito e del presente giudizio di legittimità vanno compensate;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

PQM

Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la nullità dell’impugnata sentenza, nonchè di tutti gli atti successivi alla costituzione nel giudizio di primo grado della ricorrente; Dispone rimettersi gli atti alla CTP di Messina perchè, previa adozione dei provvedimenti sottesi a consentire l’instaurazione di regolare contraddittorio, decida la causa nel merito. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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