Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6243 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29659-2015 proposto da:

E.C. SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO

FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE RICCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE PARENTE, MAURIZIO

CIMETTI;

– ricorrente –

contro

L’ORA DEGLI ANIMALI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Nonchè sul ricorso 29922-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso

l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, che la rappresenta e difende,

ope legis;

– ricorrente –

contro

L’ORA DEGLI ANIMALI SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PAOLO DI DONO 3/A,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MOZZI, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIORGIO TEDESCO;

– controricorrente –

e contro

E.C. SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1014/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’Emilia-Romagna, depositata il 12/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– E.C. spa propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti della società L’Ora degli Animali srl (che resiste con controricorso) e dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso e ricorso incidentale adesivo, affidato a due motivi, dando atto di avere, avverso la medesima sentenza, proposto autonomo ricorso, n. 29922/2015 R.G., di cui chiede la riunione al presente), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1014/04/2015, depositata in data 12/05/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, emessa D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, per IRPEF dovuta in relazione all’anno d’imposta 2003, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

A sua volta, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della società L’Ora degli Animali srl (che resiste con controricorso) e di E.C. spa (che non resiste ma che ha, avverso la medesima sentenza, proposto autonomo ricorso, n. 29659/2015 R.G., vedi sopra), avverso la stessa sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia-Romagna n. 1014/04/2015, depositata in data 12/05/2015.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere un’eccezione, sollevata dalla contribuente appellante nel corso del giudizio di appello, hanno sostenuto che la notifica della cartella di pagamento, in quanto effettuata a mezzo del servizio postale direttamente dal Concessionario per la riscossione Equitalia, soggetto non abilitato, D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 26, era affetta da nullità insanabile.

– a seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, la ricorrente ha depositato memorie ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. Preliminarmente va disposta, ex art. 335 c.p.c., la riunione del procedimento n. 29922/15 R.G. a quello n. 29659/15 R.G., essendo proposti distinti ricorsi per cassazione avverso la medesima decisione della C.T.R. della Emilia-Romagna.

2. La ricorrente principale E.C. lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. “3”, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, avendo i giudici della C.T.R. accolto una censura non sollevata dalla contribuente nè con il ricorso introduttivo nè con l’atto di appello, ma introdotta, nei secondo grado del giudizio, solo con la memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 in violazione del divieto di novum in appello.

– La ricorrente incidentale Agenzia delle Entrate (pure ricorrente in via autonoma avverso la medesima sentenza, nel procedimento n. 29922/2015 R.G., da riunirsi al presente), a sua volta, con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c,, avendo i giudici della C.T.R. basato la decisione su questione – la inesistenza della notificazione della cartella di pagamento, in violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 – mai sollevata dalla parte nè con il ricorso introduttivo nè con l’atto di appello, con palese vizio di ultrapetizione.

3. Le due censure, sollevate da Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate, sono fondate, con assorbimento dei restanti motivi. Come emerge dagli atti (ed è anche pacifico tra le parti), con il ricorso introduttivo proposto innanzi alla C.T.P. la contribuente ebbe a dedurre, a sostegno dell’impugnazione della cartella, un’asserita duplicazione della iscrizione a ruolo e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25. In sede di appello, la società lamentava il difetto di motivazione della sentenza impugnata, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 e l’illegittima pronuncia in punto di spese di lite.

Soltanto con una memoria illustrativa, la contribuente appellante eccepiva l’inesistenza della notificazione della cartella di pagamento.

Ora, atteso il carattere “chiuso” del processo tributario, proprio della natura di giudizio ad opponendum, il relativo thema decidendum è strettamente delimitato dai motivi proposti dal contribuente con il ricorso introduttivo e, nel caso in esame, non risulta che il vizio di invalidità della notificazione della cartella abbia formato oggetto di motivo di ricorso introduttivo. Nè può valere la circostanza che detta questione fu prospettata dalla contribuente con le memorie depositate D.Lgs. n. 546 dei 1992, ex art. 32, comma 2, ovvero che si trattasse di un vizio di asserita inesistenza o nullità non sanabile della notificazione della cartella di pagamento.

Nel processo tributario, caratterizzato dall’introduzione della domanda nella forma dell’impugnazione dell’atto fiscale, l’indagine sul rapporto sostanziale è, infatti, limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell’Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr., tra le tante, Cass. 11408/2015 e Cass. 15051/2014).

4. Per tutto quanto sopra esposto, previa riunione del presente ricorso a quello n. 29922/2015 R.G., in accoglimento del primo motivo del ricorso di Equitalia e del secondo motivo dei ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbiti i restanti motivi, va cassata la sentenza impugnata con rinvio (stante la necessità di esame degli ulteriori motivi di appello rimasti assorbiti) alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte, previa riunione del procedimento n. 29922/15 R.G. a quello n. 29659/15 R.G., accoglie il primo motivo del ricorso di Equitalia ed il secondo motivo del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. deil’Emila-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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