Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6243 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6243

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9009/2019 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. S.

Mannironi, che lo rappresenta e difende, per procura in calce;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 64/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 22/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal cons DOTT. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto da F.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di essere fuggito dal suo paese, perchè era omosessuale ed era stato scoperto dal padre, mentre consumava un rapporto in casa con la porta socchiusa e viene denunciato dal padre alla polizia, ma riesce a scappare da una finestra.

La Corte d’appello non ha reputato credibile il ricorrente e non gli ha riconosciuto nessuna delle protezioni richieste. Inoltre, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione della L. n. 39 del 1990, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione della condizione effettiva del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per il vizio di omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4 della Dir. Cee n. 115 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione del principio di refoulement; (iv) sotto un settimo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione umanitaria.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, per difetto di procura, in quanto la parte riservata all’autentica della sottoscrizione del ricorrente da parte del difensore non appare riconoscibile in tale sua funzione certificatoria, consistendo in una serie di grafemi apposti a modo di appunti, slegati, per quanto è dato comprendere, dalla finalità di attestare che la sottoscrizione del ricorrente che appare in calce sia proprio quella che il ricorrente ha apposto, alla presenza del difensore, nella data pur indicata.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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