Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6242 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 08/02/2017, dep.10/03/2017),  n. 6242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11443-2015 proposto da:

EUROCOMET SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 63, presso lo studio

dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GIORGIO MAGGI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD SPA, (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 3149/64/2014 della COMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 13/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/02/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– La Eurocomet srl propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nord spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia n. 3149/64/2014, depositata in data 13/06/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, a seguito di accertamento divenuto definitivo perchè non opposto, per maggiori IVA, IRPEG ed IRAP dovute in relazione all’anno d’imposta 2003, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame dell’Agenzia delle Entrate, previa produzione, su ordine della Commissione, da parte dell’Agenzia delle Entrate appellante, “in data 25 giugno 2013”, di copia della ricevuta di ritorno della raccomandata (“n. (OMISSIS)”), recante comunicazione di avvenuto deposito dell’avviso di accertamento, notificato a mezzo del servizio postale, nella temporanea assenza presso la sede sociale del destinatario e di persona in grado di riceverlo, hanno sostenuto che, stante “la prova (ricevuta di ritorno) che dell’avvenuto deposito dell’atto presupposto era stato notiziato il contribuente assente, tramite immissione nella cassetta postale del relativo avviso”, tutte le formalità richieste dalla legge erano state rispettate ed il procedimento di notifica “doveva intendersi concluso o con il ritiro del plico da parte del destinatario o, come nel caso di specie, con la compiuta giacenza dell’atto notificato”.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 890 del 1982, artt. 8, commi 2 e 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 4, avendo i giudici della C.T.R. ritenuto valida a notifica dell’atto, effettuata a mezzo del servizio postale, malgrado mancasse in atti la prova dell’avvenuta ricezione da parte della destinataria della comunicazione di avvenuto deposito, effettuata con raccomandata n. “(OMISSIS)”, spedita il 6/08/2008, non essendo stato possibile notificare l’atto, in assenza del destinatario o di altre persone addette al ritiro; la resistente Agenzia, appellante, non avrebbe “mai prodotto tale avviso di ricevimento della CAD”, avendo prodotto soltanto l’avviso di ricevimento del plico che conteneva l’avviso di accertamento, spedito il 5/08/2008.

2. La censura è infondata.

La ricorrente lamenta che non sarebbe stata fornita agli atti dei giudizio la prova della ricezione della C.A.D., comunicazione di avvenuto deposito, (spedita, il 6/08/2008, con raccomandata n. “(OMISSIS)”), con la quale la contribuente destinataria era stata avvertita del deposito, presso l’Ufficio postale, del plico contenente l’avviso di accertamento (spedito, il 5/08/2008, con raccomandata n. “(OMISSIS)”).

Ora, i giudici dell’appello hanno affermato che la notifica si fosse perfezionata in capo alla società, in quanto tutte le attività richieste nel processo notificatorio erano state espletate.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass. n. 26088 del 30/12/2015; Cass.4043/2017), la notifica a mezzo posta, ove l’agente postale non possa recapitare l’atto, si perfeziona per il destinatario trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, contenente l’avviso della tentata notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale. In base alla disposizione introdotta, nel testo della norma, dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2 “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.

Ed invero, ai sensi dell’invocato L. n. 890 del 1992, art. 8 per la ritualità della notificazione, è richiesta solo la prova della spedizione della raccomandata contenente la cosiddetta CAD (comunicazione avvenuto deposito) nella specie, risultante, per come incontestato dagli avvisi di ricevimento prodotti in giudizio.

La sentenza della C.T.R. è dunque conforme ai principi di diritto ripetutamente affermati da questo giudice di legittimità.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, nel rapporto Eurocomet/Agenzia delle Entrate; non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali nel rapporto Eurocomet/Equitalia Nord, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

Respinge il ricorso; Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Agenzia delle Entrate, delle spese dei giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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