Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6242 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8828/2019 proposto da:

S.S., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. S. Mannironi, che lo rappresenta e difende, per procura in

calce;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 67/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 24/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella 09/12/2020 dal cons.

Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto da S.S., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di avere deciso di lasciare il Paese a causa della condizione di estrema povertà in cui viveva, ritenendo che l’emigrazione fosse l’unica soluzione per ottenere migliori condizioni di vita per sè e per la propria famiglia.

La Corte d’appello, pur ritenendo il richiedente credibile, non ha ravvisato nessuno dei presupposti delle protezioni richieste.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3 e della L. n. 39 del 1990, art. 1 nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione della condizione effettiva del richiedente; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione dell’art. 10, comma 2 in combinato con il D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 13, dell’art. 6 Dir. Cee n. 115/08, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul mancato riconoscimento del diritto di asilo; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in combinato disposto con l’art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il giudìzio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4 della Dir. Cee n. 115 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione del principio di refoulement; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione umanitaria; (vi) sotto un sesto profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 e della L. n. 228 del 2012, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè erroneamente era stata revocata l’ammissione al gratuito patrocinio.

In via preliminare e dirimente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse avendo il ricorrente rinunciato agli atti del giudizio con istanza tramessa via pec alla cancelleria, ma non comunicata al Ministero costituito.

Ed invero, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, la rinuncia al ricorso per cassazione, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l’effetto tipico dell’estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita o comunicata all’avvocato della stessa, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, determina l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17562/2020, Cass. 22/05/2019, n. 13923; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782; Cass. 21/06/2016, n. 12743; Cass. 31/01/2013, n. 2259).

Per quanto riguarda le spese del presente giudizio di legittimità, le stesse ben possono essere compensate tra le parti, trattandosi di “rinuncia” determinata dalla necessità di completare l’iter di regolarizzazione ai sensi del D.L. n. 34d del 2020, art. 103 convertito nella L. n. 77 del 2020.

Va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis; ed invero, secondo il prevalente orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, la ratio del citato l’art. 13, comma 1-quater, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale meccanismo sanzionatorio si applica per l’inammissibilità originaria dei gravame ma non – come nella specie per quella sopravvenuta (Cass., ord., 31 gennaio 2014, n. 2226; Cass. 15 settembre 2014, n. 19464; Cass., ord. 2 luglio 2015, n. 13636; Cass., ord., 28 aprile 2016, n. 8461; Cass. 4 agosto 2016, n. 16305; Cass. 21 settembre 2016, n. 18528; Cass., 12/02/2018, n. 3288; Cass., ord. 7/12/2018, n. 31732; Cass., ord., 7/06/2018, n. 14782).

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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