Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6241 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9462-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLA

GRANDE MURAGLIA 540 INT C2, presso lo studio dell’avvocato YARIN

ANZALDI MAIDA, rappresentato e difeso dall’avvocato NORBERTO

LIGGIERI;

– controricorrente –

e contro

SERIT SICILIA spa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3050/21/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 13/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di F.V. (che resiste con controricorso) e della Serit Sicilia spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia Sezione staccata di Caltanissetta n. 3050/21/2014, depositata il 13/10/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata al contribuente, a seguito di accertamento resosi definitivo, in assenza di impugnazione, per maggiori IRPEF ed IRAP, dovute in relazione all’anno d’imposta 2003, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

– In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravarne dell’Agenzia delle Entrate, hanno sostenuto che, in presenza di una notifica dell’avviso di accertamento, atto prodromico alla cartella impugnata, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., occorreva anche l’attestazione di “”avere rilasciato avviso sul luogo del destinatario”, clausola non secondaria per il perfezionamento del procedimento di notifica, e che deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario”, mentre, nella specie, nella relata redatta dal messo notificatore vi era solo “un generico riferimento all’art. 140 c.p.c.”, senza menzione della “circostanza di avere affisso avviso alla porta del domicilio del contribuente” ed anche “la successiva raccomandata spedita all’indirizzo” non era stata ricevuta.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 3, avendo i giudici della C.T.R. erroneamente affermato che il messo notificatore non avesse dato contezza nella relata “dei motivi per cui si era ricorso a tale procedimento di notificazione”.

2. Preliminarmente, sono infondate le eccezioni di inammissibilità, sollevate dal contribuente controricorrente, in relazione all’inesistenza della notifica del ricorso, effettuata dall’Avvocatura Generale dello Stato a mezzo posta direttamente al difensore, domiciliatario in appello, del contribuente, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 55 facente rinvio alla L. n. 53 del 1994, disposizione questa asseritamente non applicabile al processo tributario, ed alla violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., n. 4, non avendo la ricorrente indicato la “precisa localizzazione” dei documenti riprodotti (la relata di notifica e la raccomandata c.d. informativa) all’interno dei fascicoli di primo grado.

– Invero, quanto al primo profilo, si verte, in ogni caso, in ambito di ricorso per cassazione e non di processo tributario di merito, mentre, quanto ai secondo profilo, la ricorrente dà atto che si tratta di documenti prodotti in giudizio sin dal primo grado e la circostanza si rinviene anche nella decisione impugnata, con conseguente ammissibilità dei presente ricorso, con riguardo al rispetto delle norme sopra richiamate e del principio di autosufficienza.

3. Tanto premesso, l’unica censura del ricorso è inammissibile, in quanto non pertinente rispetto al decisum, Invero, i giudici della C.T.R. hanno rilevato che, dalla relata di notifica, redatta dal messo notificatore non risultasse la menzione dell’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione (incombente questo necessario, cfr. Cass. 19522/2016: “Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicchè è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l’affissione dell’avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell’abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell’ufficio posta” e Cass. 11713/2011) e non anche che non vi fosse indicazione dei “motivi” legittimanti il ricorso al procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c..

– Dalla relata riprodotta in ricorso, peraltro, la menzione dei suddetto incombente non si evince (si parla invece del deposito di copia dell’atto nella casa comunale, incombente questo prescritto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), nei casi di irreperibilità assoluta e non relativa del destinatario, Cass. 24260/2014).

4. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nel rapporto Agenzia delle Entrate/controricorrente F.. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali nel rapporto Agenzia delle Entrate/Serit, non avendo l’intimata svolto attività difensiva. Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non versato ma prenotato ai fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente,recupero dello stesso danno della parte soccombente).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, favore del controricorrente F., delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00, a titolo compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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