Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6241 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8037/2019 proposto da:

S.M.P., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 19

presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protez Internaz Crotone,

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 548/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 04/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da S.M.P., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato al richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di aver lavorato un terreno del padre che per necessità ne aveva venduto una parte mentre l’altra parte era rivendicata dal capovillaggio; allora, il padre decise di vendere tutto ciò che aveva per andare a lavorare i terreni in affitto con il resto della famiglia. Si era pure rivolto alla polizia contro le minacce del capovillaggio, ma senza esito, allora il padre dette i soldi della vendita del terreno al figlio per consentirgli di lasciare il paese.

La Corte d’appello ha ritenuto che la situazione socio-politica del (OMISSIS) non rivestiva particolare decisività sulla condizione del richiedente, nè erano stati riferiti specifici atti di persecuzione ricollegabili alla vicenda personale dell’odierno ricorrente. La Corte d’appello neppure ha ravvisato alcuna minaccia di danno grave o situazione di violenza indiscriminata. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione di norme di legge, in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g), art. 3 e art. 14, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 27, comma 1 bis in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per mancato riconoscimento della protezione sussidiaria; (ii) sotto un secondo profilo, per nullità della sentenza e del procedimento, in riferimento agli artt. 112,277 e 359 c.p.c., per non avere statuito sull’intera domanda di protezione sussidiaria; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 CEDU, degli artt. 2, 3, 10, 13,27,32 e 36 Cost., del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19 del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 32 per mancata concessione della protezione umanitaria, per mancata applicazione del principio di non refoulement e della domanda di asilo costituzionale.

Il primo motivo è inammissibile, perchè non coglie la ratio decidendi e non viene contestata la statuizione della Corte d’appello che la vicenda narrata rappresenta una situazione personale che non è in alcun modo correlata alla situazione generale del paese d’origine perchè in nessun modo rappresenta una minaccia grave ed indiscriminata alla persona del ricorrente, così che non può essere posta alla base del riconoscimento, in suo favore, della protezione sussidiaria.

Il secondo motivo è infondato, in quanto la Corte territoriale affronta nella sua esposizione anche le ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) per pervenire al convincimento che non ne ricorrono, nella specie, i presupposti.

In riferimento al chiesto diritto di asilo costituzionale, tale istituto risulta interamente assorbito dalla normativa sulle tre protezioni attualmente vigenti (Cass. nn. 11110/19, 16362/16) in particolare, per la protezione umanitaria, dall’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis (per la quale solo vale il principio di “non respingimento”).

Nel merito della chiesta protezione umanitaria va rilevato che la Corte d’appello ha effettuato la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), ed ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

In particolare, la situazione di povertà estrema non si attaglia al ricorrente, in quanto è stato accertato che egli godeva di un lavoro agricolo prima presso i terreni di proprietà del padre e successivamente alla loro vendita e/o apprensione da parte del capovillaggio, presso i terreni altrui (cfr. Cass. n. 9304/19).

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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