Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6240 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 12/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5097-2020 proposto da:

M.M.A., domiciliato presso la cancelleria della CORTE

DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso

dall’avvocato ROSARIO SANTESE;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA di SALERNO, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 86, presso

lo studio dell’avvocato ALFONSO FERRAIOLI, rappresentata e difesa

dagli avvocati FRANCESCO TEDESCO, LUIGI TEPEDINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/2019 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCA

FIECCONI.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con atto notificato il 31/1/2020, M.M.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza n. 910/2019 della Corte d’Appello di Salerno, depositata il 28/6/2019, non notificata. Con controricorso notificato il 28/2/2020 resiste la Provincia di Salerno.

2. Per quanto ancora rileva, il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda di risarcimento spiegata dal sig. M. nei confronti della Provincia di Salerno, ritenendo quest’ultima responsabile ex art. 2051 c.c., dei danni riportati dal veicolo condotto dall’attore, in occasione del sinistro verificatosi in data (OMISSIS), a causa della presenza di una buca al centro della carreggiata.

3. Avverso la pronuncia di prime cure, la Provincia ha proposto gravame dinanzi alla Corte d’Appello di Salerno che, con la sentenza in questa sede impugnata, ha accolto l’appello e rigettato l’originaria domanda attorea. In particolare, il giudice di secondo grado ha rilevato che dagli atti di causa emergeva che il sinistro si fosse verificato lungo un tratto stradale in cui la disconnessione del manto era molto vasta e ben visibile; inoltre, la buca non era profonda e, peraltro, era chiaramente avvistabile al centro della carreggiata; vieppiù, dalle dichiarazioni testimoniali si evinceva che la velocità tenuta dall’attore era sostenuta, oltre i limiti di velocità e non consona rispetto allo stato del luogo, zona collinare e curvilinea; difatti, l’autovettura dopo aver impattato nella buca, “saliva sul muretto” laterale e si capovolgeva finendo la sua corsa sull’asfalto, come visibile dalle fotografie allegate che documentavano ingenti danni al veicolo, presenti anche sul tetto dell’abitacolo. Ha ritenuto, peraltro, che il luogo del sinistro doveva essere ben noto all’attore, che ivi risiedeva. In conclusione, la Corte territoriale ha ritenuto che gli elementi evidenziati consentissero di affermare che la condotta del conducente era stata colposa e idonea, per l’oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità, a interrompere il nesso di causalità tra la res in custodia e il danno.

La controversia, portata in discussione all’adunanza del 10 aprile 2021, è stata rinviata a nuovo ruolo in attesa che sulla questione della procura alle liti allegata in calce al ricorso si pronunciassero le Sezioni Unite. Quindi è stata nuovamente fissata la discussione per l’odierna adunanza

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. A giudizio del collegio il ricorso si presta ad essere deciso a prescindere dalle problematiche inerenti alla validità della procura, sulla base delle più liquide questioni afferenti l’ammissibilità delle articolate censure, in relazione alla griglia valutativa azionabile innanzi al giudice di legittimità.

2. I motivi di ricorso sollevano invero critiche che involgono valutazioni in fatto insindacabili e adeguatamente motivate.

3. Con il primo motivo si denuncia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2051 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Nel caso di specie non sarebbe stato provato il caso fortuito, idoneo a interrompere il nesso eziologico tra la causa e il danno, in quanto non emergerebbe dalle risultanze istruttorie che il danneggiato avesse tenuto una condotta non consona allo stato dei luoghi, né che la buca fosse percepibile. In particolare, le dichiarazioni dei testi confermerebbero la presenza della buca sul manto stradale in prossimità di una curva, la mancata segnalazione della stessa, la poca illuminazione della strada, nonché i danni riportati dal veicolo in conseguenza del sinistro.

4. Con il secondo motivo si denuncia “Omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”. Il giudice di merito avrebbe fondato la propria decisione sulla scorta di circostanze non allegate né provate dalla convenuta, bensì desunte sulla base di presunzioni non rispondenti alla realtà. La condotta del danneggiato, così come emergerebbe dalle risultanze istruttorie, non potrebbe assurgere a causa dell’evento dannoso idonea a elidere il nesso di causalità tra la res in custodia e l’evento lesivo, ma potrebbe al più integrare un concorso di colpa idoneo a diminuire, in proporzione all’incidenza causale, la responsabilità della P.A.

4.1. Il primo motivo è inammissibile.

4.2. Merita rilevare che secondo il costante orientamento di questa Corte è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 18721 del 2018; Cass. n. 8758 del 2017). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta del conducente del veicolo fosse idonea, per la sua oggettiva imprevedibilità e inevitabilità, a interrompere il nesso causale tra la res in custodia e il danno sulla scorta dei documenti allegati e delle dichiarazioni testimoniali rispetto ai quali, in questa sede, il ricorrente lamenta l’insufficienza in ordine alla prova del caso fortuito.

4.3. A fronte di tale impianto motivazionale, il motivo risulta del tutto asservito ad una lunga disamina di orientamenti giurisprudenziali in materia di responsabilità civile da cosa in custodia e, al termine, si risolve nella richiesta di una diversa interpretazione e valutazione del materiale probatorio che, tuttavia, è attività sottratta al sindacato di legittimità, in quanto riservata al giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 2 -, Ordinanza n. 21187 dell’8/8/2019; Sez. L, Sentenza n. 13054 del 10/6/2014; Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/1/2004).

5. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 6.

5.1. Le doglianze vengono prospettate come “omesso esame circa un fatto decisivo”, tuttavia, senza che sia integrato il paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, secondo il novum legislativo portato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, per come interpretato dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, Sez. 2 -, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018; Sez. 3 -, Sentenza n. 9253 dell’11/4/2017; Sez. U, Sentenza n. 8053 del 7/4/2014). Difatti, non è individuato, né è dato comprendere, quale sia il fatto storico omesso, né il suo carattere decisivo, né infine il come e il quando l’ignoto fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti. Piuttosto, tutti i riferimenti contenuti nel motivo sono tesi a offrire una diversa portata probatoria delle risultanze e dei fatti di causa che, lungi dall’essere stati omessi, invero, risultano puntualmente valutati dal giudice di merito.

6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile. Spese in base alla soccombenza, oltre Contributo Unificato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente alle spese liquidate in Euro 3.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie e ulteriori oneri di legge, in favore della controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta – sotto sez. terza civile, il 12 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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