Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6240 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6240
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,
nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;
– ricorrente –
contro
B.G., residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso,
giusta delega in calce al controricorso, dagli Avv.ti Bruno Rossi e
Claudio Pompei, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in
Roma, Via Crescenzio, 91;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 120/15/2006 della Commissione Tributaria
Regionale di Milano – Sezione n. 15, in data 11/12/2006, depositata
il 22 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del
26 gennaio 2010 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Considerato che nel ricorso iscritto al n. 13745/2007 R.G., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 120/15/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 15, il 11.12.2006 e DEPOSITATA il 22 dicembre 2006.
Con tale decisione, la C.T.R. ha rigettato l’appello dell’Agenzia Entrate, nella considerazione che fossero venuti meno i presupposti impositivi per essere stato definito, positivamente per la società partecipata, il contenzioso esistente tra la stessa e l’Agenzia.
2 – L’impugnazione di che trattasi, che riguarda avviso di accertamento, per IRPEF ed ILOR dell’anno 1997, si articola in doglianze, con cui l’impugnata sentenza viene censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40 nonchè, sotto un duplice profilo, per omessa motivazione su punto decisivo della controversia.
3 – Il controricorrente, ha chiesto dichiararsi inammissibile e, comunque, il rigetto dell’impugnazione.
4 – Il ricorso è ammissibile, in quanto risulta consegnato per la notifica, giusto timbro datario apposto sugli atti in esame, in data 30 aprile 2007 (Cass. SS.UU. n. 14294/2007).
5 – L’accertamento in questione, secondo quanto si evince dalla sentenza, attiene ad impugnazione di accertamento di reddito di partecipazione in società di persone, impugnato separatamente, sia dalla società che dai soci; che al giudizio di che trattasi ha partecipato solo il socio in epigrafe indicato, e non anche la società e gli altri soci, che sarebbero detentori della restante quota.
Ciò stante, andrebbe applicato il principio di recente affermato dalle sezioni Unite a mente del quale “La unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.) e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS.UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza che:
– il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29);
– il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2 e trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio” (Cass. SS.UU. 4 giugno 2008 n. 14815).
6 – Sembra, però, che, nelle more, il giudizio relativo al reddito della società partecipata sia stato definito con sentenza della CTR di Milano, giusta sentenza versata in atti dal controricorrente, divenuta definitiva, per mancata impugnazione; ciò stante, nel solco di precedenti pronunce (Cass. n. 8875/2009 ed altre) deve ritenersi esser venuti meno i presupposti impositivi e che, quindi, il ricorso possa rigettarsi.
7 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c. con pronuncia che rigetti il ricorso, per manifesta infondatezza.
Il Relatore Cons. Antonino Di Blasi.
Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori;
Visti il ricorso, il controricorso e tutti gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione;
Ritenuto che, in base a tali condivisi motivi ed ai richiamati principi, essendo venuti meno i presupposti impositivi, in esito all’annullamento dell’accertamento contro la società partecipata, giusta decisione della CTR di Milano n. 138/26/2006 in atti, munita di certificazione 15.05.2007 di definitività, il ricorso va rigettato, per manifesta infondatezza;
Considerato che, avuto riguardo all’epoca dell’affermarsi dell’orientamento giurisprudenziale applicato, le spese del giudizio vanno compensate;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
PQM
rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010