Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6240 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8865-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

G.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 8049/28/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di G.N. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 8049/28/2014, depositata in data 24/09/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso, per maggiori IRPEF, IVA ed addizionali, regionali e comunali, in relazione all’anno d’imposta 2008, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della contribuente (in quanto notificato a mezzo di corriere privato).

– In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame della contribuente, premessa l’arnmissibilità del ricorso introduttivo e dell’appello, entrambi notificati a mezzo di corriere privato, hanno sostenuto che era fondata l’eccezione sollevata dalla ricorrente di nullità dell’atto impositivo, stante la nullità della notifica, effettuata con consegna dell’atto a mani del portiere, senza la necessaria successiva comunicazione ai destinatario, ex art. 139 c.p.c..

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4″ dell’art. 139 c.p.c., essendo, da un lato, la C.T.R. incorsa in errore, nella valutazione della documentazione in atti, considerato che, sin dalla costituzione in giudizio, l’Amministrazione aveva sempre rappresentato che l’avviso era stato notificato a mani proprie della contribuente e non del portiere, ed avendo” dall’altro lato: la C.T.R. fatto conseguire ad una mera nullità della notifica la nullità dell’atto impositivo: malgrado a sanatoria conseguente alla proposizione del ricorso, entro termine di decadenza fissato per l’Amministrazione finanziaria.

2. La censura è fondata quanto al secondo profilo, involgendo il primo profilo un errore di percezione in fatto, di tipo revocatorio.

– Invero questa Corte ha da tempo chiarito (Cass. SU 19854/2004; Cass. 24962/2005; Cass. 6347/2003; Cass. 10445/2011; cass. 1088/2013; Cass. 654/2014; Cass. 8374/2015; Cass. 18486/2016) che “la natura sostanziale e non processuale (nè assimilabile a quella processuale) dell’avviso di accertamento tributario – che costituisce un atto amministrativo autoritativo attraverso quale l’amministrazione enuncia le ragioni della pretesa tributaria – non osta all’applicazione di istituti appartenenti a diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Pertanto, l’applicazione, per l’avviso di accertamento, in virtù del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, delle norme notificazioni nei processo civile comporta, quale logica necessità, l’applicazione del regime delle nullità e delle sanatorie per quelle dettato, con la conseguenza che la proposizione del ricorse del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.: Tuttavia, tale sanatoria può operare soltanto se il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza – previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento”.

– Ne consegue che all’affermata nullità della notifica dell’avviso di accertamento non poteva conseguire la declaratoria di nullità dell’atto impositivo e la sentenza della C.T.R. non è conforme ai suddetti principi di diritto.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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