Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 624 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. lav., 12/01/2017, (ud. 12/10/2016, dep.12/01/2017), n. 624
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VENUTI PIETRO – Presidente –
Dott. DE GREGORIO FEDERICO – Consigliere –
Dott. LORITO MATILDE – Consigliere –
Dott. LEO GIUSEPPINA – Consigliere –
Dott. DE MARINIS NICOLA – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17716-2011 proposto da:
N.M. C.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato LUCA CARINCI,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO MARANO, ANTONIO
RIZZO, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
SALERNO CONTAINER TERMINAL S.P.A. (SCT) P.I. (OMISSIS), in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato
ELISABETTA NARDONE, che la rappresenta e difende unitamente
all’avvocato CARMELA RAGONE, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 07/03/2011 R.G.N. 1591/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
12/10/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 7 marzo 2011, la Corte d’Appello di Salerno, confermava la decisione resa dal Tribunale di Salerno e rigettava la domanda proposta da N.M. nei confronti della Salerno Container Terminal – S.C.T. S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto di lavoro concluso tra le parti nonchè della proroga successivamente convenuta.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di risoluzione per mutuo consenso; desumibile per relationem dalla contrattazione collettiva applicabile (art. 61 CCNL di categoria) la causale invocata ed effettiva la ricorrenza nella specie della medesima.
Per la cassazione di tale decisione ricorre N.M. affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Società.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 in una con il vizio di motivazione, censura la conformità a diritto e la congruità logica della pronunzia resa dalla Corte territoriale, assumendo che il mero riferimento alla norma contrattuale collettiva legittimante l’apposizione del termine non vale a soddisfare l’obbligo formale di specificazione nel testo del contratto individuale delle concrete esigenze giustificative dell’assunzione a termine del ricorrente.
Il motivo deve ritenersi infondato alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass. n. 343/2015 ma vedi già Cass. n. 10033/2010) secondo cui l’obbligo di specificazione delle ragioni giustificatrici dell’apposizione del termine, imposto dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 2 e finalizzato ad assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto. secondo quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 214/2009, può ritenersi assolto anche quando siffatta specificazione risulti indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, come appunto deve ritenersi essere il contratto collettivo applicato che rechi l’indicazione delle causali giustificative dell’apposizione del termine.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 ottobre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017