Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6239 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. trib., 15/03/2010, (ud. 25/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6239
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che
la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Casale del Giglio Azienda Agricola s.r.l., in persona del legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Ciolametto 2
presso l’avv. BUCALO SERGIO, che la rappresenta e difende giusta
delega in atti;
– controricorrente –
nonchè
G.G.;
– intimato –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio
n. 252/34/07 del 29/5/07.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società e del notaio rogante contro un avviso di liquidazione per imposte di registro, catastali, ipotecarie ed INVIM relative a trasferimento di terreni connesso ad atto di conferimento nella società di capitali.
La società resiste con controricorso mentre l’altro intimato non si è costituito.
Il ricorso contiene due motivi. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con il primo motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 10 e 12 della Direttiva 335/69/CEE, l’Agenzia censura la sentenza impugnata per essere fondata sul principio che l’art. 7 della Direttiva 335/69/CEE osta all’applicazione di una aliquota superiore all’1% sui conferimenti di diritti immobiliari.
Il mezzo è manifestamente fondato.
Questa Corte ha infatti affermato che le imposte di registro, ipotecaria e catastale percepite sul trasferimento connesso all’atto di un conferimento di immobili ad una società di capitali, siccome non hanno ad oggetto il conferimento in sè ma – al pari di qualsiasi altra ipotesi di trasferimento di proprietà, quale che sia la persona che l’effettua ed a qualsiasi titolo ciò avvenga (vendita, donazione, successione, conferimento in società, o decisione giudiziaria) – il trasferimento di proprietà, non si pongono in contrasto con la direttiva comunitaria 69/335 e con i limiti ed i divieti in essa posti, in quanto rientrano nell’ambito di previsione di cui all’art. 12 della direttiva in questione, il quale autorizza gli Stati membri, in deroga agli artt. 10 e 11, a percepire “imposte di trasferimento, ivi comprese le tasse di pubblicità fondiaria, sul conferimento ad una società, associazione o persona giuridica che persegua scopi di lucro, di beni immobili o di aziende commerciali situati sul loro territorio”, a condizione che tali imposte e diritti e tributi non siano superiori a quelli applicabili alle operazioni similari compiute nello Stato membro che li riscuote (Cass. 10059/2000, 11155/2000, 11377/2000, 17050/06).
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata, sotto il profilo del difetto motivazione, avendo accolto il ricorso della società anche in riferimento all’INVIM, senza peraltro motivare in ordine alle distinte problematiche connesse a tale imposta.
Anche il secondo motivo è fondato.
Premesso che non si verte in ipotesi di omessa pronuncia, in quanto l’appello della società è stato integralmente accolto, è palese che la motivazione della sentenza riguarda solamente le imposte di registro, catastali ed ipotecarie e non anche l’INVIM�;
che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, che farà applicazione del principio di diritto suesposto.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 25 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010