Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6239 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6206-2015 proposto da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, già SERIT SICILIA SPA, in persona del

Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA PALESTRINA, 19,

presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI STEFANI, rappresentata e

difesa dall’avvocato ACCURSIO GALLO;

– ricorrente –

contro

P.F.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2465/24/2014 della COMMISSIONE TRIBTUTARIA

REGIONALE della SICILIA, depositata il 31/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– Riscossione Sicilia spa propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di P.F.N. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 2465/24/2014, depositata in data 31/07/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento, notificata, a seguito di accertamento divenuto definitivo, per IRAP dovuta in relazione all’anno d’imposta 2006, – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente, osservando che la relata di notifica della cartella era “in bianco” nelle parti che dovevano essere compilate e mancava della sottoscrizione del messo notificatore, con sua conseguente inesistenza ed illegittimità dell’atto impositivo.

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 e degli artt. 148 e 156 c.p.c., avendo la C.T.R. ritenuto che la mancata compilazione della relata di notifica della cartella di pagamento consegnata al contribuente comportasse l’inesistenza della stessa e dell’atto cui essa si riferiva, laddove vi era, al più, una nullità sanabile con la presentazione del ricorso da parte del destinatario, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c.

2. La censura è fondata.

Questa Corte ha già affermato che “la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, anche direttamente da parte del Concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso, secondo la disciplina del D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente” (Cass. n. 11708/11; Cass. n. 14327/09 e ord. n. 15948/10, nonchè Cass. n. 14746/12, n.1091/13 e n. 6395/14, n. 23511/2016). – Sempre questa Corte ha precisato che la notifica della cartella esattoriale eseguita mediante invio diretto, da parte dei concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi DEL D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 “si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente DAL citato art. 26, penultimo comma secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione” (Cass. 6395/2014; Cass. 4567/2015).

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione; il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso; cassa a sentenza impugnata; rinvia alla C.T.R. della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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