Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6239 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8035/2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in Roma Via Crescenzio 19,

presso lo studio dell’avvocato Pamphili Luigi, rappresentato e

difeso dall’avvocato Giuratrabocchetta Giuseppe;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale

Crotone, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 635/2018 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,

depositata il 03/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Potenza ha respinto il gravame proposto da B.A., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Potenza che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di avere lasciato il (OMISSIS) e di avere paura di tornarci per timore di essere ucciso dagli abitanti del suo villaggio quale appartenente a una famiglia accusata di stregoneria.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha rilevato come nonostante l’accusa di stregoneria e le minacce degli abitanti del suo villaggio egli non si era mai rivolto alle autorità per ricevere protezione e tantomeno aveva esplicitato gli episodi di molestie e/o vessazioni subite in patria dal richiedente stesso o dalla sua famiglia. Non ricorreva, nella specie, pertanto, ad avviso della Corte d’appello alcuna delle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 tantomeno quella declinata sub c), per l’assenza di una situazione di conflitto armato che potesse generare una violenza indiscriminata. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello per violazione del principio di non refoulement e/o del diritto di asilo costituzionale, in particolare, degli artt. 1, 2, 3 e 5 CEDU, degli artt. 2, 3, 10, 13 e 32 Cost. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,27 e 32 per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

Il motivo è infondato.

In riferimento al chiesto diritto di asilo costituzionale, tale istituto risulta interamente assorbito dalla normativa sulle tre protezioni (Cass. nn. 11110/19, 16362/16) in particolare, per la protezione umanitaria, dall’istituto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 vigente ratione temporis (alla quale è riferito il principio di “non respingimento”).

Nel merito della chiesta protezione umanitaria, va rilevato che la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, per verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti fondamentali (Cass. n. 4455/18), è stata effettuata dalla Corte d’appello che ha accertato, con giudizio di fatto, l’insussistenza di situazioni di vulnerabilità meritevoli di tale protezione.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA