Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6238 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

S.O., elettivamente domiciliato in Venezia, San Polo 2988,

presso lo studio dell’avv. Fabrizio Ippolito D’Avino (p.e.c.

fabrizioippolito.davino.venezia.pecavvocati.it), che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto n. 711/2021 del Tribunale di Venezia, depositato

in data 25 gennaio 2021, R.G. n. 11590/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, S.O., nato in (OMISSIS), ha adito il Tribunale di Venezia impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di aver lasciato il proprio paese all’età di dodici anni poiché, rimasto orfano, un vicino di casa aveva minacciato di ucciderlo se non gli avesse ceduto la propria casa.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto che fossero insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto la vicenda narrata non credibile in relazione a diversi aspetti centrali della vicenda persecutoria allegata, nonché al viaggio migratorio intrapreso, che farebbe sorgere dubbi altresì in relazione all’effettiva età del ricorrente al momento dell’espatrio. Quanto alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria lett. c), il Giudice veneziano ha ritenuto che, sulla base delle COI acquisite d’ufficio ((OMISSIS)), non risultasse esservi nel paese una situazione di violenza generalizzata tale da comportare un rischio effettivo per il ricorrente in caso di rientro. Infine, il Tribunale ha rilevato che, anche a considerare la giovane età al momento dell’espatrio e la mancanza di riferimenti familiari in patria, non sussistessero neppure i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di allegazioni da parte del ricorrente tanto sulla propria integrazione socio-lavarativa che su eventuali vulnerabilità.

Avverso il predetto decreto S.O. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 19 febbraio 2021, svolgendo un unico motivo di ricorso, così rubricato: “Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., n. 5), e inosservanza del dovere di cooperazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, (art. 360 c.p.c., n. 3)”. L’intimata Amministrazione dell’Interno non svolge difese. Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente censura l’omesso esame da parte del Tribunale della documentazione lavorativa prodotta nel in giudizio di merito, specificamente dedotta nel ricorso introduttivo, di quella richiamata dal verbale della Commissione territoriale e di ulteriore documentazione che si sarebbe prodotta qualora, in sede di audizione, il Giudice avesse richiesto informazioni in tal senso.

Il contratto di lavoro richiamato dal ricorso, che sarebbe stato allegato in giudizio è relativo allo svolgimento di attività di bracciante agricolo (in merito a tale contratto, il ricorso specifica a pag. 5 che vi era stata allegazione nel ricorso davanti al Tribunale, mentre non specifica la durata). Il ricorso opera poi un richiamo ad un ulteriore contratto, relativo allo svolgimento di attività lavorativa presso l’Hotel Monaco, acquisito in copia dalla Commissione territoriale e che, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto essere richiesto dal Giudice di merito, in quanto non trasmesso dalla Commissione stessa.

Tuttavia, nella specie, il Tribunale, premesso che il ricorrente non aveva allegato alcuna documentazione attestante il radicamento nel territorio italiano, ha rilevato altresì l’assenza di legami affettivi e familiari in Italia e di una sistemazione abitativa e la mancata dimostrazione della percezione redditi che consentano “una sia pur minima autonomia economica”.

2. La doglianza e’, in parte, inammissibile, in parte, infondata.

In ordine all’omesso esame ex art. 360 c.p.c., n. 5, deve rilevarsi che il fatto allegato (rapporto di lavoro determinato svolto presso un Hotel in (OMISSIS) e rapporto di lavoro come bracciante agricolo), laddove possa effettivamente ritenersene omesso l’esame (avendo comunque il Tribunale rilevato che non risultava documentato un reddito adeguato a garantire un’autosufficienza economica dello straniero), non risulta decisivo, al fine di dimostrare un serio percorso di effettiva integrazione e stabilizzazione in Italia, non essendo neppure specificata la durata. E ciò anche alla luce di quanto da ultimo chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. SU n. 24413/2021).

In relazione alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria, il ricorrente deduce sia che, in sede di audizione, dinanzi alla Commissione territoriale, egli aveva allegato e documentato di avere un rapporto di lavoro, a tempo determinato, presso una Cooperativa, documento che, “se non presente in atti” e non reso disponibile dalla Commissione, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8, avrebbe dovuto essere acquisito d’ufficio dal Tribunale, sia che egli aveva allegato, con il ricorso giurisdizionale, altro rapporto di lavoro come bracciante agricolo.

Ora, va anzitutto rilevato che questa Corte (Cass. n. 21486/2021) ha di recente affermato che “in tema di protezione complementare di diritto nazionale, di protezione umanitaria in regime transitorio o di protezione speciale introdotta dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 173, sul giudice del procedimento incombe il dovere di cooperazione istruttoria, che attiene alla prova dei fatti e non alla loro allegazione, previsto in tema di esame delle domande di protezione internazionale, ai sensi della Dir. CE 13 dicembre 2011, n. 95, art. 4, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, e dello stesso D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9, e art. 27, comma 1 bis, limitatamente alle circostanze concernenti la situazione sociale, economica o politica del Paese di provenienza del richiedente e non, quindi, relativamente alle circostanze attinenti alla integrazione sociale, culturale, lavorativa e familiare del richiedente asilo in Italia”.

La stessa sentenza delle Sezioni Unite n. 24413 del 2021 al p. 45 fa riferimento all’onere probatorio del richiedente allorché attribuisce rilievo al grado di integrazione che egli “dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano”.

Il ricorrente, in realtà, lamenta che il Tribunale non abbia proprio esaminato la documentazione lavorativa allegata dinanzi alla Commissione territoriale e unitamente al ricorso introduttivo.

Ma la doglianza non Tribunale ha ritenuto ragioni di vulnerabilità del Paese d’origine, era rimasto indimostrato un radicamento effettivo nel territorio italiano, sul piano lavorativo, sociale e relazionale-affettivo. Il ricorso, limitandosi alla censura nei termini di cui sopra ed al richiamo ai due rapporti di lavoro già allegati nel merito, non offre elementi utili per un diverso giudizio.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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