Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6238 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6238

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7367/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. S. Mannironi, che lo rappresenta e difende, per procura in

calce;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 14/2019 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Cagliari ha respinto il gravame proposto da N.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Cagliari che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito che prima di fuggire dal suo paese vendeva pneumatici ed ha spiegato di essere scappato, perchè i ribelli lo volevano inquadrare nelle loro file, mentre non ha presentato denuncia “perchè i ribelli ti denunciano seduta stante”.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha rilevato che dalla narrazione non si desume il pericolo di subire un danno grave (condanna a morte, ecc.), nè ci sono riscontri della sussistenza di un rischio specifico ed in ogni caso i fatti narrati non superano il vaglio di credibilità. La Corte d’appello ha ritenuto, pertanto, che i fatti rappresentati dal ricorrente non costituissero alcuno dei presupposti per ottenere la status di rifugiato ma neppure quelli per ottenere la protezione sussidiaria per l’assenza del rischio di subire un rischio effettivo di danno grave e per l’assenza di una situazione di violenza indiscriminata. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di otto motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 4,28 e 32 in combinato disposto con gli artt. 24,97 e 11 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè pe violazione di legge per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in riferimento alla composizione della Commissione territoriale quale vizio del procedimento amministrativo; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.P.R. n. 303 del 2004, art. 4 in combinato disposto con l’art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè il provvedimento amministrativo non era stato tradotto in lingua comprensibile dal ricorrente; (iii) sotto un terzo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e art. 3 e della L. n. 39 del 1990, art. 1 nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata valutazione della condizione effettiva del richiedente; (iv) sotto un quarto profilo, per violazione dell’art. 10, comma 2 in combinato con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e 13 dell’art. 6 Dir. Cee n. 115/08, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sul mancato riconoscimento del diritto di asilo; (v) sotto un quinto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 in combinato disposto con l’art. 24 e 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per contraddittorietà della motivazione su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione sussidiaria; (vi) sotto un sesto profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e dell’art. 6, comma 4 della Dir. Cee n. 115 del 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la violazione del principio di refoulement; (vii) sotto un settimo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per la mancata concessione della protezione umanitaria; (viii) sotto un ottavo profilo, per violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2 e della L. n. 228 del 2012, art. 1 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, e per omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, perchè erroneamente era stata revocata l’ammissione al gratuito patrocinio.

In via preliminare e dirimente il ricorso è inammissibile, per difetto di procura, in quanto la parte riservata all’autentica della sottoscrizione del ricorrente da parte del difensore non appare riconoscibile in tale sua funzione certificatoria, consistendo in una serie di grafemi apposti a modo di appunti, slegati, per quanto è dato comprendere, dalla finalità di attestare che la sottoscrizione del ricorrente che appare in calce sia proprio quella che il ricorrente ha apposto, alla presenza del difensore, nella data pur indicata.

La mancata costituzione dell’amministrazione statale esonera il collegio dal provvedere sulle spese.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA