Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6237 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 28/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

A.Y.C., elettivamente domiciliato in Forlì, viale G.

Matteotti n. 115, presso lo studio dell’avv. Rosaria Tassinari,

(rosaria.tassinari.ordineavvocatiforlicesena.eu), che lo rappresenta

e difende per procura speciale in calce al ricorso per cassazione;

– ricorrente –

nei confronti di:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. 271/2021 del Tribunale di Bologna, emesso in

data 5 gennaio 2021 e depositato in data 8 gennaio 2021, R.G. n.

13512/2018;

sentita la relazione in Camera di consiglio del relatore cons. GIULIA

IOFRIDA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, A.Y.C., cittadino del Ghana, ha adito il Tribunale di Bologna impugnando il provvedimento con cui la competente Commissione territoriale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, e di protezione umanitaria. Nel richiedere la protezione internazionale il ricorrente esponeva di essere fuggito per paura di essere incarcerato (pur ignorando l’esistenza di una denuncia formale a suo carico), a causa della morte di una bambina per l’inalazione di deodorante da lui stesso commercializzato e spruzzato.

Il Tribunale, all’esito dell’audizione, ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che la vicenda narrata dal ricorrente fosse non credibile perché contraddittoria e generica in relazione a diversi aspetti fondamentali, quali l’attacco asmatico della bambina e il successivo tentativo di aggressione subita, oltre che in relazione al timore paventato e alle concrete circostanze poste alla base di tale timore. Per quanto attiene alla specifica ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), il Tribunale ha escluso la sussistenza in Ghana di una situazione di violenza generalizzata sulla base delle specifiche informazioni acquisite d’ufficio. Infine, il Giudice di merito, pur riconoscendo la meritevolezza dell’attività lavorativa svolta dal ricorrente (stagionale, con contratti rinnovati da dicembre 2019, con proroga più recente fino a marzo 2021), ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento tanto della protezione umanitaria che della protezione speciale, in considerazione della mancanza di vulnerabilità specifiche o problematiche di salute del ricorrente e del limitato arco temporale di permanenza in Italia, tenendo invece conto della permanenza di legami familiari nel paese di origine.

Avverso il predetto decreto, comunicato l’11/1/2021, A.Y.C. ha proposto ricorso per cassazione, notificato in data 9 febbraio 2021, svolgendo tre motivi. L’intimata Amministrazione ha depositato atto di costituzione al fine di poter eventualmente partecipare alla discussione orale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: ” I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale di Bologna applicato nella specie il principio dell’onere della prova attenuato così come affermato dalle S.U. con la sentenza 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., al punto 3, e per difetto di motivazione; II) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C), per non avere il Tribunale di Bologna riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-465/07 meglio conosciuta come (OMISSIS); III) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Tribunale di Bologna esaminato compiutamente la ricorrenza dei requisiti per la protezione umanitaria, omettendo di verificare la sussistenza dell’obbligo costituzionale ed internazionale a fornire protezione in capo a persone che fuggono da paesi in cui vi siano sconvolgimenti tali da impedire una vita senza pericoli per la propria vita ed incolumità”.

2. Il primo motivo di ricorso è volto a censurare la valutazione di credibilità svolta dal Tribunale per violazione dei principi disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. A parere del ricorrente, difatti, il Giudice di merito si sarebbe arrestato alla mera contestazione che il racconto del ricorrente sarebbe stato vago, generico e privo di elementi di dettaglio, mancando tuttavia di richiedere al ricorrente spiegazioni sugli eventuali dubbi emersi in sede audizione.

La censura è inammissibile. Il Tribunale ha fornito una motivazione dettagliata circa gli elementi non credibili del racconto del ricorrente, specificando quali dichiarazioni sono state ritenute generiche e non specifiche e quali, invece, contraddittorie rispetto alle dichiarazioni rese dinnanzi alla Commissione territoriale. Il ricorso si duole in modo generico la violazione dei principi che devono orientare la valutazione di credibilità del ricorrente senza tuttavia censurare in modo specifico quali dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate in modo diverso e per quale motivo. Si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. n. 27593/2018 e Cass. n. 29358/2018). Anche di recente (Cass. n. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

3. Con il secondo motivo di ricorso ci si duole del mancato riconoscimento di una minaccia grave e individuale alla vita del ricorrente derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come definita dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per avere il Tribunale fatto riferimento a fonti non attuali.

La censura è inammissibile. Il motivo mira a una rivalutazione nel merito, non sindacabile in questa sede, in quanto sollecita una diversa ricostruzione fattuale della situazione del paese di origine del ricorrente, ricorrendo peraltro al sito “(OMISSIS)” il cui scopo, come chiarito dalla Corte, coincide solo in parte con quello delle fonti di informazione utilizzabili nei procedimenti di protezione internazionale (Cass. n. 19980 del 2021) e a un report Amnesty International privo di data. Quanto alla contestata non attualità delle fonti utilizzate dal Tribunale a sostegno del rigetto della domanda di protezione, si evidenzia che le fonti utilizzate dal Tribunale sono del 2019 e, in prevalenza, 2020 (la più recente risulta essere di aprile 2020 a fronte dell’emissione del provvedimento avvenuta a gennaio 2021).

In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).

Nella specie, tuttavia, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in Ghana di una situazione di “violenza generalizzata provocata da una guerra civile in atto” sulla base di fonti specifiche consultate, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del Ghana né di fonti attendibili, affermando che nel Paese mancano le condizioni minime di sicurezza e vi è un’incontestabile violazione dei diritti umani.

Il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti alternativi desumibili da fonti informative successive, dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”. La doglianza è altresì inammissibile perché, in maniera del tutto generica, mira a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5).

4.Con il terzo motivo di ricorso si censura il mancato riconoscimento della protezione umanitaria per non aver il Tribunale verificato se la prospettazione del quadro generale di violenza diffusa ed indiscriminata fosse quanto meno idoneo ad integrare una condizione di vulnerabilità tale da consentire la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio di un permesso di natura umanitaria, nonché per non aver considerato l’attività lavorativa del ricorrente quale indice di integrazione in Italia.

Anche tale doglianza è inammissibile. Essa non si confronta con la motivazione della decisione impugnata nella parte in cui il Tribunale ha, da un lato, escluso la sussistenza di particolari vulnerabilità in capo al ricorrente e, dall’altro, escluso che una pur discreta integrazione sul territorio italiano, non indicativa tuttavia di uno stabile radicamento, possa comportare, isolatamente considerata, il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per protezione speciale di cui al D.L. n. 130 del 2020. La statuizione risulta anche conforme ai principi di diritto da ultimo affermati dalle Sezioni Unite (Cass. n. 24413/2021).

5. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va dichiarato inammissibile. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

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