Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6237 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. II, 15/03/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 15/03/2010), n.6237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CRESCENZIO 97, presso lo studio dell’avvocato DI PIETROPAOLO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PUCCIONI FRANCO;

– ricorrente –

e contro

S.G. (OMISSIS), L.R.

(OMISSIS);

– intimati –

e sul ricorso n. 7312/2005 proposto da:

L.R. (OMISSIS), S.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA

287 VILL 22, presso lo studio dell’avvocato PELO MAURO, rappresentati

e difesi dall’avvocato FIORAVANTI ALESSANDRO;

– controricorrenti ric. incidentali condizionato –

contro

D.R. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell’avvocato DI PIETROPAOLO

CLAUDIO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PUCCIONI FRANCO;

– controricorrente ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 585/2004 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 06/04/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito l’Avvocato DI PIETROPAOLO Claudio, difensore dei ricorrenti che

si riporta agli atti;

udito l’Avvocato FIORAVANTI Alessandro, difensore del resistente che

si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale; assorbito il ricorso incidentale condizionato.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 11.6.1998 D.R., premesso di essere proprietario dell’immobile posto in (OMISSIS), conveniva in giudizio avanti al tribunale di Firenze i coniugi L.R. e S.G., quali proprietari del limitrofo fondo, chiedendo che il giudice adito dichiarasse: che la porzione di terreno di proprieta’ di esso attore destinata a sede stradale non era gravata da alcuna servitu’ di passaggio in favore del limitrofo fondo dei convenuti, con ogni conseguente pronuncia di divieto di ulteriore passaggio e di cessazione di ogni molestia; che era estinto il diritto personale di passaggio costituito in favore della convenuta L.R. con la scrittura privata del (OMISSIS) (stipulata tra la medesima e la di lei sorella P., con il dante causa dell’attore) per il venir meno dell’interclusione del fondo di proprieta’ di quest’ultima; ovvero che fosse soppressa per lo stesso motivo, la servitu’ in questione;

in via gradata D.R. invocava un regolamento della servitu’ in conformita’ con le intervenute pattuizioni ovvero con diverse modalita’ ritenute di giustizia; infine chiedeva la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede.

Si costituivano i convenuti deducendo che con l’accordo del 14 marzo del 1960 le parti avevano inteso costituire una servitu’ prediale in quanto detta convenzione era diretto ad assolvere un’obiettiva utilita’ fondiaria. Trattandosi di servitu’ volontaria (in origine il fondo della L. non era intercluso) non esistevano poi i presupposti per imporre la disciplina di cui all’art. 1051 c.c. ne’ quelli contemplati dall’art. 1055 c.c. Chiedevano quindi i convenuti il rigetto delle avverse domande e, in via riconvenzionale, la declaratoria di usucapione per quanto riguardava il convenuto S. (marito della L.) che si era servito del passaggio a partire dal 1962 (epoca del matrimonio con la convenuta, divenendo poi comproprietario del fondo L. nel 1978).

L’adito tribunale di Firenze, con sentenza n. 2696/01, del 18.11.2001, dopo aver qualificata la scrittura privata del (OMISSIS) come preliminare di costituzione di servitu’ prediale a favore del fondo L., in accoglimento della domanda attrice, escludeva che il fondo D. fosse gravato da detta servitu’; escludeva inoltre l’acquisto dello stesso diritto in favore dei convenuti per intervenuta usucapione, non avendo i medesimi esercitato un possesso utile allo scopo attesa la carenza dell’elemento psicologico;

rigettava infine la domanda attrice di risarcimento danni, perche’ non provata sull’an, condannando i convenuti al pagamento delle spese processuali.

Proponevano appello avverso la stessa sentenza, i coniugi L. R. e S.G. insistendo per il rigetto della domanda di negatoria servitutis proposta da controparte; resisteva il D., costituendosi con comparsa, con la quale riproponeva in via incidentale, l’appello gia’ avanzato in via autonoma con atto notif.

in data 30.10.2002; il D. si doleva in specie del rigetto della propria domanda d’inibitoria del passaggio e per quella riguardante la condanna generica dei convenuti al risarcimento dei danni.

L’adita Corte d’Appello di Firenze, previa riunione delle impugnazioni, con la sentenza n. 585 del 2004 depos. in data 6.4.2004, rigettava perche’ infondato l’appello incidentale del D. e, in accoglimento dell’appello principale, rigettava la domanda di negatoria setvitutis dal medesimo proposta, ritenendola parimenti infondata.

Secondo la corte territoriale con la scrittura privata del (OMISSIS) le parti avevano inteso istituire direttamente un diritto personale di passaggio in favore delle venditrici R. e L.P.; riteneva pero’ fondata l’eccezione di usucapione della servitu’ stessa sollevata dalla L. e dallo S., cio’ che comportava il rigetto delle domande dei D., compresa quella di risarcimento, dovendosi negare, nella fattispecie, la probabilita’ di esistenza del danno.

Sosteneva il giudice a quo che il comportamento della L. che aveva “illecitamente” consentito al marito S. di esercitare tale transito sull’area a lei riservata, costituiva manifestazione di possesso mediato della servitu’ di passaggio di cui trattasi, esercitata appunto da quest’ultimo, sulla strada in questione dal 1962 (epoca del loro matrimonio) fino al 1978; da tale data in poi, a seguito dell’acquisto della quota di proprieta’ del fondo L. da parte lo stesso S., questi aveva esercitato il possesso della servitu’ nomine proprio; cumulando i due periodi (atteso che il possesso esercitato da uno solo dei comproprietari puo’ giovare anche all’altro) si otteneva il requisito del tempus necessario ai fini dell’usucapione.

Per la cassazione di tale pronuncia, propone ricorso D.R. sulla base di 3 censure; resistono con controricorso i coniugi L. – S., che hanno altresi’ avanzato ricorso incidentale condizionato, al quale replicava il D. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente occorre disporre la riunione dei ricorsi.

E’ necessario procedere alla disamina del ricorso incidentale per pregiudizialita’ sotto il profilo logico rispetto alle altre questioni proposte con il ricorso principale.

A questo proposito si rileva che il ricorrente ha eccepito l’inammissibilita’ del controricorso e del ricorso incidentale in conseguenza delle denunciate irregolarita’ connesse con la comunicazione dell’atto per via telematica con riguardo alla mancata osservanza dei requisiti prescritti dalla L. 7 giugno 1993, n. 183, art. 1, lett. a e c (comunicazione effettuata dal domiciliatario non munito di procura e senza dichiarazione di conformita’ all’originale della copia teletrasmessa). La dedotta eccezione non e’ condivisibile, in quanto, le eccepite nullita’, pur sussistendo, possono ritenersi sanate ai sensi dell’art. 156 c.p.c., comma 2 avendo l’atto raggiunto lo scopo cui era destinato; il ricorrente ha di fatto potuto replicare punto per punto al controricorso ed al ricorso incidentale fototrasmessi, nonostante le denunciate irregolarita’, meramente formali, della trasmissione di tali atti) di parte (Cass. n. 9323 del 17/05/2004).

Cio’ posto, secondo i ricorrenti incidentali la scrittura privata del (OMISSIS) doveva essere interpretata nel senso che essa prevedeva la costituzione di un diritto reale di servitu’ di passaggio.

Osservano che …”il giudice d’appello, dopo aver preso atto che nella clausola in esame la concessione del diritto di passo viene prevista “in favore del fondo dominante”, di talche’ tale diritto assume immediatamente il connotato di ius in re aliena, si lascia poi fuorviare dai successivi riferimenti alle persone fisiche delle venditrici, che lungi dal personalizzare il diritto, ne limitano soltanto la durata”.

La doglianza e’ infondata. Nella fattispecie, il giudice di merito, nell’interpretazione della clausola contrattuale de qua ha proceduto all’accertamento della volonta’ delle parti che si e’ tradotto in un indagine di fatto, non censurabile in sede di legittimita’, in quanto sorretta da motivazione congrua, immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 9636 del 16.7.2001). Ora non appare contestabile che con la scrittura privata del (OMISSIS) le parti contraenti avessero inteso costituire un rapporto obbligatorio e non reale, avuto riguardo ai canoni interpretativi utilizzati nella ricerca della volonta’ negoziale, deducibile in modo univoco, tra l’altro, dal chiaro tenore letterale della scrittura stessa.

Passando all’esame del ricorso principale, con il primo motivo D. R. denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., comma 2, degli artt. 1141 e 1144 c.c. in combinato disposto degli artt. 2, 29 Cost.; dell’art. 143 c.c., comma 2, degli artt. 1021, 1022, 1023 e 1374 c.c.; l’insufficiente e contraddittoria motivazione; nonche’ illogicita’ manifesta della decisione impugnata.

Rileva l’esponente che la Corte d’Appello, pur prendendo le mosse da un esatto presupposto, costituito dal riconoscimento di un mero diritto obbligatorio di passaggio attribuito a L.R. con la scrittura privata del (OMISSIS), e’ poi incorsa in errore considerando tale diritto limitato alla persona fisica della stessa L., “come se essa fosse un’entita’ avulsa da un piu’ complesso contesto giuridico, sociale, economico”. Il diritto di godimento de quo non poteva considerarsi limitato solo ” …. alle specifiche persone delle beneficiane, quali soggetti fisicamente considerati ma quali soggetti portatori di interessi attinenti alla sfera affettiva, sociale e giuridica, interessi che in tale ultimo ambito assumono natura di diritti”. Dunque non puo’ essere ignorata la posizione familiare in cui la persona vive ed e’ errato ritenere che il passaggio ritenuto contra ius consentito dalla L. al proprio coniuge avrebbe configurato, a vantaggio della stessa – benche’ fosse solo detentore – l’esercizio mediato del possesso di una servitu’ di passo.

Con il secondo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1140 c.c., comma 2, degli artt. 1141 e 1144 c.c. in combinato disposto degli artt. 1158, 1175 e 1375 c.c.;

nonche’ l’insufficiente motivazione in ordine all’applicazione dell’art. 1141 c.c., comma 2 e dell’art. 1144 c.c. e su un punto decisivo della controversia.

A suo avviso, la sentenza ha erroneamente considerato come antigiuridico il comportamento della sig.ra L. diretto a consentire il transito sulla strada al proprio marito S., soggetto non previsto nella scrittura del (OMISSIS). L’asserito comportamento opposto della L. nei confronti del D., manca del requisito dell’inequivocabile esteriorizzazione dell’animus possidendi, ne’ il mutamento dell’animus da detinendi in rem sibi habendi poteva desumersi proprio dalla circostanza del transito de coniuge sulla strada in discussione.

L’acquisto nel (OMISSIS) della quota di proprieta’ dell’immobile da parte del S. poteva costituire atto idoneo a mutare il titolo del passaggio del medesimo; si era verificata cosi’ l’interversio possessionis per causa proveniente da un terzo e da tale data iniziava il possesso utile per l’usucapione. Infatti il passaggio veniva esercitato dal L. da ora in poi come possessore del diritto reale di servitu’ (il diritto di passaggio nella scrittura del (OMISSIS) non poteva infatti ricomprendere anche lui). Ma proprio per interrompere il decorso del tempo utile ai fini dell’usucapione, l’attore nel 1998, cioe’ prima dello scadere del 20 anno, notificava ai convenuti la citazione introduttiva.

Entrambe le doglianze – che possono essere esaminate congiuntamente attesa la loro stretta connessione – sono fondate.

E’ indubbiamente esatto, come si e’ detto sopra, che la scrittura privata del (OMISSIS) prevedeva in favore delle sorelle L. un diritto di passaggio di natura obbligatoria e non reale. Ma questo evidentemente non significa che si trattasse di un diritto esclusivamente personale, legato alle persone fisiche delle venditrici, al punto di ritenere – come fa la Corte fiorentina – che la L. dovesse di fatto impedire (o non consentire) al proprio coniuge di passare sulla strada. Cio’ sarebbe in contrasto con ogni principio di ragionevolezza, tanto piu’ che di un simile divieto non v’e’ traccia nell’accordo menzionato; a maggior ragione non si puo’ condividere l’assunto per il quale il passaggio dello S. sulla strada per raggiungere la propria abitazione fosse contra ius, in quanto consentito unicamente alla moglie. Invero il transito del marito sulla strada de qua non poteva ritenersi contra ius, ma justo iure, in quanto rientrante nelle facolta’ contenute nel diritto di godimento della L., facolta’ che dovevano ritenersi estese fino a consentire il passaggio a tutti i suoi familiari e a quant’altri dovevano recarsi a trovarli presso la sua abitazione, per vari motivi (amicizia, lavoro, affari ecc).

In questo contesto, il transito dello S. sulla strada nel primo periodo (1962 – 1978) non poteva essere interpretato quale manifestazione del possesso della servitu’ di passaggio, atteso che, d’altra parte, non poteva di certo escludersi che tale passaggio fosse esercitato per benevola tolleranza del proprietario, attesi i pregressi rapporti di collaborazione e di amicizia da sempre esistenti tra le famiglie delle parti ed il fatto che i L. avevano sempre transitato su tale strada che in origine faceva parte del loro fondo.

Di conseguenza non e’ corretto ed e’ contraddittorio parlare di possesso mediato da parte della L. (art. 1140 c.c., comma 2) nel primo periodo, essendo quest’ultima semplice detentrice di un diritto di transito di natura meramente obbligatoria.

Inoltre, il comportamento della L. non poteva di certo considerarsi alla stregua di un atto d’apposizione di cui all’art. 1141 c.c., comma 2, costituendo ai piu’ abuso della situazione di vantaggio determinata dalla sua materiale disponibilita’ del bene.

Inoltre piu’ si tratta – come sottolineato dal ricorrente – di una mera violazione degli obblighi assunti contrattualmente o un abuso nella nell’utilizzazione del bene, ma non certamente un comportamento significativo ai fini dell’interversione del possesso, evenienza questa che va manifestata in modo chiaro ed esplicito.

Questa S.C. ha al riguardo statuito che l’interversione nel possesso non puo’ aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’animus rem sibi habendi”; tale manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e quindi tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. A tal fine sono inidonei atti che si traducano nell’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita (verificandosi in questo caso una ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale) ovvero si traducano in meri atti di esercizio de possesso (verificandosi in tal caso una ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilita’ del bene)”.

(Cass. n. 2392 del 29/01/2009n. 2392 del 29/01/2009: Cass. n. 12007 del 01/07/2004).

Per quanto riguarda il periodo successivo al 1978, si rileva che dall’atto di acquisto dello S. non poteva derivare alcun effetto sul rapporto regolato con la scrittura privata del (OMISSIS). In definitiva i due rapporti temporali devono dunque rimanere distinti e non sono cumulatali ai fini dell’usucapione. In effetti, l’azione di negatoria servitutis e’ stata iniziata prima della scadenza del 20 anno (l’11.6.98) potendosi ritenere che lo S., subentrato nella proprieta’ del fondo L., solo da quel momento, avesse esercitato autonomo passaggio, e quindi esercitasse il possesso del relativo diritto di servitu’ “nomine proprio”.

Conclusivamente si ritiene di condividere le censure di cui sopra, cio’ che comporta – assorbiti i restanti motivi – l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; con rinvio della causa, anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso incidentale e accoglie il 1 e 2 motivo del ricorso principale; assorbiti i motivi 3 e 4; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese di questo giudizio, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze.

Così deciso in Roma, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA