Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6237 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 25/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2661-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona dei Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

GIULIANA, 18, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO IOFFREDI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO MANCINI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 49/3/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del MOLISE, depositata il 02/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 25/01/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di C.V. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Molise n. 49/03/2013, depositata in data 2/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una serie di cartelle di pagamento, notificate, a seguito di accertami divenuti asseritamente definitive, in quanto non opposti, per IRFEF ed ILOR dovute in relazione agii anni d’imposta dal 1976 al 1961, è stata – in sede di rinvio, a seguito di annullamento, con sentenza di questa Corte a S.U. n 5791/2008, della decisione, resa dalla Commissione Tributaria Centrale, nei 2000, riformata la decisione di primo grado, che era stata confermata dalla Commissione tributaria di 2^ Grado e dalla Commissione Tributaria Centrale), che aveva solo parzialmente accolto ricorso del contribuente, ritenendo illegittime le sole cartelle relative alle annualità 1976/1980, stante l’omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti, mentre quanto all’anno d’imposta 1981 le omissioni della relata di notifica dell’accertamento prodromico rappresentavano delle “mere irregolarità formali”;

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere il gravame contribuente, in osservanza del principio di diritto espresso dalle S.U. nella sentenza n. 5791/2008, hanno sostenuto che la notifica dell’avviso di accertamento, propedeutica all’emissione della cartella emessa in relazione all’anno 1981, notifica effettuata ex art.140 c.p.c., doveva ritenersi non ritualmente effettuata, non avendo il messo notificatore “dato atto, nella relazione di notifica, dell’assenza del destinatario” nè “dichiarato di averlo inutilmente cercato”, e quindi nulla, con conseguente annullamento anche della correlata cartella di pagamento;

– a seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale. comunicazione alle parti, ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3 dagli artt. 140, 148, 156 e 160 c.p.c., avendo i giudici della C.T.R. ritenuto nuda notificazione dell’accertamento, atto presupposto, effettuata ex art. 140 c.p.c., state l’irreperibilità relativa del destinatario, soltanto perchè il messo comunale aveva trascurato di dare atto, nella relata, delle vane ricerche del destinatario, omissione questa integrante una mera irregolarità formale non una nullità, in ogni caso sanata, ex art. 156 c.p.c., avendo la parte, “presa debita cognizione dell’atto … presentato opposizione al medesimo”.

2. La censura è infondata.

Questa Corte ha ripetutamente ribadito, in tema notificazione nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c., cche “l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte deve risultare espressamente e puntualmente dalla relata dell’organo notificatore, non potendosi desumere per implicito dalla forma della notificazione ex art. 140 in concreto adottata” (Cass. 14890/2000) e che, anche nel procedimento di accertamento dell’imposta, la speciale forma di notificazione prevista dell’art. 140 c.p.c. è consentita soltanto quando non sia possibile la notificazione a mani proprie o nella residenza, dimora o domicilio ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c. dovendo la sussistenza di tali presupposti “risultare in modo inequivoco dalla relazione di notificazione, a pena di nullità” (Cass. 16899/2007; Cass. 7710/2013; Cass. 20707/2016).

Effettivamente, come sostenuto dalla ricorrente, questa Corte (Cass. 3230/2005) ha precisato che “In tema di notificazione degli avvisi di accertamento tributari (alla quale si applica, salvo espresse eccezioni, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, la disciplina sulle notificazioni nel processo civile), poichè la relazione di notificazione accede,. di norma, all’ano notificato, deve presumersi, in assenza di annotazioni difformi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo che risulti menzionato nel contesto dell’atto stesso (che va esaminato nella sua interezza, a partire dalia intestazione)” con, la conseguenza che l’omessa indicazione, nella relazione, di tale luogo non determina nullità della notificazione non comminata dall’art. 160 c.p.c. ma mera irregolarità formale, ove colmabile con riferimento alle risultanze dell’atto. Tuttavia, nella specie, correttamente i giudici della C.T.R. hanno affermato che non constava, dalla relata di notifica, ricerca dei soggetti (nell’ordine, portiere e vicino di casa), ai quali in assenza del destinatario dea notificazione e di persone con lui conviventi o addette alla casa, l’atto avrebbe dovuto esser consegnato e che, in assenza dei presupposti legittimavano il ricorso al relativo procedimento, l’impossibilità di procedere ai sensi dell’art. 139 c.p.c., commi 2 e 3, la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., doveva ritenersi invalida.

Vero poi che questa Corte a S.U., nella sentenza n. 5791/2008 (che ha dato luogo al giudizio di rinvio definito con la sentenza qui impugnata), ha affermato che “in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato” e che “poichè tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, di impugnare solo l’atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall’omessa notifica dell’atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell’ordine, cartella di pagamento, avviso accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest’ultimo, per contestare radicalmente la pretesa tributaria, spetterà al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l’esistenza, o no, di tale pretesa”.

(conf. Cass. 16449/2009; Cass. 14861/2012; Cass. 19145/2016).

Tuttavia non ricorre, nella specie, un’ipotesi di sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., in quanto non risulta che il contribuente avesse impugnato anche il merito della pretesa impositiva (vedasi pag. 14 del controricorso).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).

PQM

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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