Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6237 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. I, 05/03/2021, (ud. 09/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – rel. Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5997/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in Trieste, via Cesare Battisti

n. 4, presso lo studio dell’avv. A Diroma, che lo rappresenta e

difende, per procura in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, Commissione Territoriale Riconoscimento

Protezione Internazionale Gorizia;

– intimato –

avverso la sentenza n. 725/2018 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,

depositata il 13/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/12/2020 dal cons. Dott. SOLAINI LUCA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte d’appello di Trieste ha respinto il gravame proposto da S.M., cittadino del (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Trieste che confermando il provvedimento della competente Commissione territoriale aveva negato alla richiedente il riconoscimento della protezione internazionale anche nella forma sussidiaria e di quella umanitaria.

Il richiedente ha riferito di avere svolto in (OMISSIS) l’attività di gommista, e un giorno capitò che i dipendenti della sua officina avevano scambiato le gomme di un cliente con quelle di un altro che però se ne accorse ed urlando s’infuriò. Allora, il ricorrente al ritorno in officina, gli propose di mettergli quattro gomme nuove ma questi non accettò e lo minacciò di morte. Allora il ricorrente sporse denuncia alla Polizia ma senza ottenere alcuna tutela. Dopo qualche giorno, quel cliente tornò nell’officina del ricorrente puntandogli la pistola contro: per questi motivi, il richiedente decise di fuggire dal paese d’origine.

A sostegno della decisione di rigetto, la Corte d’appello ha ritenuto la vicenda non credibile ritenendo inverosimile che per un fatto non così grave come lo scambio di pneumatici di un’auto si sia assistito ad una reazione così violenta da parte del cliente che non ha accettato il risarcimento pur offerto e che le relative minacce e violenze raccontate possano essere equiparate a motivo di persecuzione e giustificare il fatto di avere lasciato il proprio paese d’origine, moglie e figli e un’avviata attività economica. Pertanto, la Corte d’appello non ha ritenuto che sussistessero i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e neppure quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria, seppure declinata ai sensi dell’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in quanto come risulta dalle fonti informative, nel (OMISSIS) vi è una stabilità politica e sociale. Infine, non erano state allegate e documentate particolari situazioni di vulnerabilità nè era stata documentata una reale integrazione nel territorio nazionale tale da sconsigliare il rimpatrio del richiedente.

Contro la sentenza della medesima Corte d’Appello è ora proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese scritte.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorrente censura la decisione della Corte d’appello: (i) sotto un primo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3 e dell’art. 16 della direttiva UE 2013/32, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, in quanto la Corte d’appello, con violazione dei parametri di valutazione della credibilità soggettiva del richiedente, di cui alla rubrica, ha violato il principio di cooperazione istruttoria, in particolare, l’obbligo di collaborazione dell’organo giudicante nella formazione della prova oggettiva; (ii) sotto un secondo profilo, per violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 dell’art. 8 CEDU, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 sulla sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il secondo motivo è fondato, con assorbimento del primo, in quanto la Corte distrettuale non si è impegnata in un reale giudizio comparativo ma lo ha espressamente escluso sulla base del giudizio di non credibilità del richiedente espresso relativamente alle richieste delle protezioni maggiori, quando, invece, alla stregua dell’insegnamento di questa Corte (Cass. n. 4455/18), il giudizio comparativo è sempre necessario per verificare se sussistano e meno seri motivi di carattere umanitario, che giustifichino il riconoscimento della relativa protezione. Infatti, il riconoscimento delle ragioni umanitarie deve essere frutto di una valutazione autonoma, caso per caso, non potendo conseguire automaticamente dal rigetto delle domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale e al contesto culturale e sociale di riferimento (Cass. n. 13088/19).

In accoglimento del secondo motivo, assorbito il primo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Trieste, affinchè, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbe il primo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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