Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6237 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. trib., 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12739/2013 R.G. proposto da:

Immobiliare Althea Sas di T.G. & C., rappresentata

e difesa dall’Avv. Nicolina De Cicco, presso la quale è domiciliata

in Milano via Pietro Calvi n. 9/11, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– controricorrente –

Equitalia Nord Spa (già Equitalia Esatri Spa), rappresentata e

difesa dall’Avv. Giuseppe Fiertler, con domicilio eletto presso

l’Avv. Salvatore Torrisi in Roma via Federico Cesi n. 21, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 139/20/12, depositata il 12 novembre 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 gennaio

2020 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

Fatto

RILEVATO

Che:

Immobiliare Althea Sas di T.G. & C. ricorre per cassazione, con cinque motivi, avverso la decisione della CTR che, in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la tardività dell’originario ricorso della contribuente.

L’Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord Spa resistono con controricorso. La contribuente deposita memoria con allegata ordinanza di sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia “omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso – nullità della sentenza impugnata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36” per esser la sentenza carente in ordine all’esposizione dello svolgimento del processo, delle richieste delle parti e dei motivi di fatto e diritto posti alla base della decisione.

2. Il secondo motivo denuncia “omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio – violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26 e dell’art. 148 c.p.c. e ss. – omissione di pronuncia su una eccezione decisiva per il giudizio” avuto riguardo all’eccezione di nullità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento.

Rileva, in particolare, che la cartella di pagamento era stata inviata a mezzo posta direttamente dal concessionario, soggetto non contemplato dalla disciplina, ed era priva della relata di notifica.

3. Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 7,32 e 58, per aver la CTR tenuto conto dei documenti relativi alla notifica prodotti solo in grado d’appello dall’Ufficio.

4. Il quarto motivo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, del D.P.R. n. 443 del 1997, art. 1, comma 2, degli artt. 53 e 97 Cost..

5. Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 10, dell’art. 96 c.p.c., del D.M. n. 37 del 1997, art. 2 e dell’art. 97 Cost..

6. Il primo motivo, inammissibile quanto al vizio di motivazione (non pertinente rispetto al dedotto error in procedendo e, del resto, neppure concretamente articolato nello svolgimento del motivo), è infondato nel resto.

La sentenza, nella parte dello “svolgimento del processo”, riproduce in termini più che adeguati sia l’iter processuale, sia le richieste delle parti, fornendo una sintetica ma chiara e compiuta descrizione dei fatti.

La motivazione, inoltre, non è in alcun modo omessa o apparente avendo la CTR statuito, con puntuale riferimento agli atti, che il ricorso introduttivo era inammissibile perchè proposto tardivamente (“67 giorni dopo la data di ricevimento della cartella in questione”), concludendo, in termini giuridicamente corretti, che “ogni altra questione rimane assorbita”.

7. Il terzo motivo, da esaminare per priorità logica, è infondato.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, infatti, consente la produzione nel giudizio tributario d’appello anche dei documenti anteriormente disponibili, senza che osti la preclusione generale di cui all’art. 345 c.p.c., a lume del principio di specialità del rito (v. ex multis Cass. n. 27774 del 22/11/2017; Cass. n. 8313 del 04/04/2018; Cass. n. 29568 del 16/11/2018).

8. Il secondo motivo è infondato.

8.1. Non sussiste, in primo luogo, la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.: la CTR, nel ritenere la tardività dell’originario ricorso, ha ritenuto la regolarità della notifica e della ricezione della cartella, rigettando, dunque, l’eccezione proposta dalla contribuente.

8.2. Neppure sussiste la contestata omessa motivazione.

La censura, in primo luogo, difetta di autosufficienza, atteso che, come ripetutamente affermato da questa Corte, “in tema di ricorso per cassazione, ove sia denunciato il vizio di una relata di notifica, il principio di autosufficienza del ricorso esige la trascrizione integrale di quest’ultima, che, se omessa, determina l’inammissibilità del motivo” (Cass. n. 5185 del 28/02/2017; Cass. n. 31038 del 30/11/2018). Ne deriva la carenza di decisività della doglianza.

Va comunque rilevato che la notifica è stata effettuata, come affermato nello stesso ricorso, direttamente da parte di Equitalia Esatri Spa, ossia mediante il servizio postale ordinario.

In tale evenienza, come ripetutamente affermato da questa Corte, alla spedizione dell’atto si applicano le norme, semplificate, concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1992 (v. ex multis Cass. n. 16949 del 24/07/2014, Cass. n. 12083 del 13/06/2016, Cass. n. 28872 del 12/11/2018; da ultimo Cass. n. 10037 del 10/04/2019), interpretazione che ha trovato l’avallo della stessa Corte costituzionale (sentenza n. 175 del 23/07/2018 che ha dichiarato la conformità a Costituzione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, rilevando che “la semplificazione insita nella notificazione diretta”, consistente “nella mancanza della relazione di notificazione di cui all’art. 148 c.p.c. ed alla L. n. 890 del 1982, art. 3” “anche se (…) comporta, in quanto eseguita nel rispetto del citato codice postale, uno scostamento rispetto all’ordinario procedimento notifica torio a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890 del 1982, non di meno (…) è comunque garantita al destinatario un’effettiva possibilità di conoscenza della cartella di pagamento notificatagli ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1” poichè “c’è il completamento dell’avviso di ricevimento da parte dell’operatore postale che, in forma sintetica, fornisce la prova dell’avvenuta consegna del plico al destinatario o al consegnatario legittimato a riceverlo”).

Orbene, la CTR, nel dare atto che la notifica era stata effettuata a mezzo posta, ha altresì specificato che essa era avvenuta in data 21.5.2010, indicazione tratta dall’avviso di ricevimento prodotto in copia dall’Ufficio, operando in tal modo un accertamento, in fatto, della regolarità della contestata notifica.

9. I restanti motivi, che attengono al merito della vicenda, sono conseguentemente inammissibili per carenza d’interesse.

10. Il ricorso va pertanto rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, regolate per soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna Immobiliare Althea Sas di T.G. & C. al pagamento delle spese a favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessive Euro 5.200,00, oltre spese prenotate a debito, nonchè a favore di Equitalia Nord Spa, che liquida in complessive Euro 5.200,00, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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