Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6235 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 03/02/2022, dep. 24/02/2022), n.6235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20450-2021 proposto da:

K.S.M.N.A., domiciliato presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA,

rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO

SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronologico 4009/2021 del TRIBUNALE di MILANO,

depositato il 24/05/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA

TRICOMI.

K.S.M.N.A..

 

Fatto

RITENUTO

che:

Il richiedente K.S.M.N.A., nato in Egitto, aveva chiesto protezione internazionale alla Commissione Territoriale competente.

Il Tribunale di Milano, investito dell’impugnazione del provvedimento di rigetto della domanda emesso dalla Commissione territoriale, ha respinto il ricorso.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due mezzi. Il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Va premesso che, avverso la decisione della Commissione territoriale, è ammesso ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 1) e che le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione dei provvedimenti previsti dall’art. 35 sono regolate dalle disposizioni di cui agli artt. 737 e ss. del c.p.c., ove non diversamente disposto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis.

In via preliminare ed assorbente va, quindi, dichiarata la inammissibilità del ricorso perché la procura speciale alle liti rilasciata al difensore non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare che la data di conferimento della procura sia stata successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula “per autentica”, in difformità da quanto previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, (Cass. Sez. U. n. 15177/2021), disposizione che ha superato il vaglio di costituzionalità (Corte Costituzionale n. 13 del 2022).

Invero, come hanno affermato le Sezioni Unite con l’anzidetta sentenza “Il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore. Ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente.”.

Resta assorbito l’esame dei motivi di ricorso.

In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Non si provvede sulle spese, in assenza di attività difensiva dell’intimato.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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